10.2008.406
Condurre un autovettura esserndo in stato di ubriachezza pronunciato; sottrarsi alla prova del sangue
11 febbraio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.406
Data decisione, Autorità:
11.02.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un autovettura esserndo in stato di ubriachezza pronunciato; sottrarsi alla prova del sangue
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 cf. a LCSTR
Incarto
n.
10.2008.406
DA
3685/2008
Bellinzona
11
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza, così come
risulta dal controllo medico concludente per un grado di inabilità
“pronunciato”;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
1 giugno 2008;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Considerandi
2.
elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il
1.
giugno 2008;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 6 ottobre
2008.
n. 3685/2008 del che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.00 (cinquanta) cadauna, (art.
34.
e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'750.00
(tremilasettecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 1'200.00
(milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.00
(duecento).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9 ottobre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 febbraio 2009,
al quale ha preso parte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
- guida in stato di
inattitudine,
- elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida,
per i fatti descritti nel
menzionato decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’imputato può essere
condannato a lavori di pubblica utilità?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto
nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della
sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 91 cpv. 1 e 91a cpv.
1.
LCS; 37 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti, ex art. 91
cpv. 1 e art. 91a cpv. 1 LCStr, per aver condotto l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza e per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
condanna ACCU 1
1.
ad una pena di 240 (duecentoquaranta)
ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare;
§ ACCU 1 è avvertito che
se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena
pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono ad un’aliquota giornaliera o ad un giorno di pena detentiva (art.
36.
cpv. 1 CP);
2.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 125.00 spese
giudiziarie
fr. 225.00 spese
di inchiesta
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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