10.2008.410
Non accompagnare il figlio alle visite con il padre
24 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.410
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, PRPEN
Titolo:
Non accompagnare il figlio alle visite con il padre
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2008.410
DA 3449/2008
Bellinzona
24 novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da:
prevenuta colpevole di ripetuta
disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere, a __________, il
26.4 e il 9.5.2008, non accompagnando il figlio __________ ai colloqui col
padre __________ presso la __________ come stabilito dal Pretore di Lugano il
14.3.2008 con la comminatoria del presente articolo, ripetutamente omesso di
ottemperare a una decisione a lei intimata dall’Autorità competente;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 292
CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3449/2008 di
data 17 settembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.
-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 ottobre 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 24 novembre 2010,
al quale è comparsa l’accusata personalmente assistita dal suo difensore DI 1,
mentra il Procuratore pubblico con lettera 3 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione dalla pena;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ripetuta disobbedienza alle decisioni dell’autorità per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 53, 292 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 3449/2008 del 17 settembre 2008.
manda ACCU 1,
esente da pena.
prescinde dal prelevare oneri di
giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
PR 1
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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