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Decisione

10.2008.410

Non accompagnare il figlio alle visite con il padre

24 novembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 292

CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3449/2008 di

data 17 settembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di

fr.

100.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 ottobre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 24 novembre 2010,

al quale è comparsa l’accusata personalmente assistita dal suo difensore DI 1,

mentra il Procuratore pubblico con lettera 3 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione dalla pena;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ripetuta disobbedienza alle decisioni dell’autorità per i fatti descritti

nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 53, 292 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 3449/2008 del 17 settembre 2008.

manda ACCU 1,

esente da pena.

prescinde dal prelevare oneri di

giudizio.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

PR 1

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

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Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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