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Decisione

10.2008.412

Ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre

11 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

18.01.2008 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 29

settembre 2008 n. 3546/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.

7'500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 3 tre (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.01.2008, con l’avvertenza che in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 60.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2008;

indetto il dibattimento 11 marzo 2009, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti

descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14 gennaio 2008;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106

CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3546/2008 del 29 settembre 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr.

5'000.- (cinquemila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere

da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il 14 gennaio 2008.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 6'000.- pena

pecuniaria

fr. 300.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 6'500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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