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Decisione

10.2008.413

Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza da parte di un architetto. Caduta e ferimento di un operaio a causa dell'assenza della protezione laterale

10 febbraio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i vetri erano state montate. L’unico elemento mancante era il parapetto. Dal

momento in cui i ponteggi sono stati smontati i lavori sono stati svolti solo

all’interno e mancava solo quello. Come detto prima abbiamo approfittato

della giornata di bel tempo odierna per stendere il betoncino. Purtroppo non

abbiamo più pensato che il parapetto non era ancora arrivato. Voglio

aggiungere che proprio oggi, dopo che sono stato avvisato dell’incidente

occorso all’operaio, ci siamo sentiti al telefono con la ditta __________ dove

siamo stati informati che il parapetto era finalmente pronto e che sarebbero

venuti domani a posarlo. Voglio pure aggiungere che proprio ieri sera, il

sig. __________ ed io ci siamo sentiti per telefono più di una volta per

definire dettagli sulla posa del betoncino e decidere di comune accordo di

farlo oggi. Purtroppo a nessuno dei due è venuto in mente che non c’era ancora

la ringhiera. Sono sicuro che se avessimo deciso di effettuare questo

lavoro sul posto, anziché per telefono, ci sarebbe venuto in mente che mancava

il parapetto e avremmo atteso” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU

1 del 10 luglio 2008, sottolineature nostre).

6d. __________ ha affermato

che “la mattina del 10 luglio la direzione dei lavori ha deciso, visto

che il tempo era finalmente tornato bello dopo molti giorni di pioggia, di

approfittarne per stendere il betoncino sul balcone. Quindi io sono salito

sul balcone ed ho iniziato il lavoro. In pratica dovevo stendere il betoncino e

poi lisciarlo con una scopa apposta. Su quel pavimento non vanno messe

piasterelle ed il lavoro sarebbe terminato con la scopatura. Ho iniziato a

lisciare il pavimento da sinistra verso destra. Quando ho dovuto fare la parte

destra (dove il balcone si restringe formando un angolo acuto) ho messo il

piede sinistro sul bordo del balcone per poter avere così un appoggio. Purtroppo

il piede è scivolato ed io ho perso l’equilibrio. Ho cercato di aggrapparmi al

bordo del balcone con la mano destra, ma non ce l’ho fatta e sono caduto di

sotto. A seguito della caduta mi sono fratturato il polso (radio e ulna) e sono

stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ dal quale sono stato

dimesso il 14.

D1: È al corrente

che ci vuole una protezione laterale quando si lavora ad un’altezza fino a 3m?

R1: Sì, in tutti i

cantieri nei quali ho lavorato le protezioni c’erano sempre.

D2: Come mai è andato lo

stesso sul balcone anche se la protezione non c’era?

R2: Non l’ho reputato

pericoloso sia perché l’altezza non mi sembrava eccessiva e sia perché il

terreno sotto era morbido.

D3: Ha fatto notare a chi

dirigeva i lavori che mancava la protezione laterale ?

R3: Ho notato che

mancava, ma proprio perché non mi sembrava che fosse pericoloso non ho detto

nulla. Inoltre io sono solo un operaio e non so fino a che punto posso

rifiutarmi di svolgere un compito.

D4: Qualcuno dei suoi

colleghi ha fatto notare alla direzione lavori che mancava il parapetto ?

R4: Sinceramente non so. Di

solito il direttore tecnico parla con il caposquadra che poi da a noi le

direttive. Penso che il sig. __________ non se ne sia accorto perché quando

siamo su un cantiere e lui vede che qualcosa non va, anche se piccola, ci

blocca e non ci fa lavorare finché la sicurezza non è ripristinata” (cfr.

act 1, verbale di interrogatorio di __________ del 17 luglio 2008,

sottolineature nostre).

7. L’accusato non si sente

penalmente responsabile dell’accaduto in quanto si è fidato del responsabile

della ditta __________ SA, che essendo quella mattina in loco, avrebbe potuto

constatare il pericolo e porvi rimedio subito.

Tale tesi non può essere

protetta, perché la situazione di pericolo non si è prodotta improvvisamente

senza che la direzione lavori potesse prenderne conoscenza; l’accusato, come si

evince chiaramente dalle dichiarazioni citate sopra, era perfettamente al

corrente dell’assenza di ponteggi, di parapetto provvisorio o di ringhiera

definitiva.

Nei giorni precedenti

l’infortunio l’architetto ACCU 1 si era infatti recato più volte sul cantiere e

addirittura la sera prima aveva parlato con __________ specificatamente dei

lavori di posa del betoncino all’interno degli appartamenti e all’esterno sui

terrazzi.

All’accusato - intento a

portare avanti il cantiere, preso dal lavoro da eseguire e dal fatto che voleva

approfittare del bel tempo momentaneo - non è semplicemente venuto in mente che

non c’era la ringhiera, rispettivamente egli ha omesso di ricordare alla ditta,

come invece avrebbe dovuto fare, di mettere una protezione laterale sul balcone

dal quale poi è caduto il __________.

Purtroppo con il suo agire ACCU

1, che ha affermato di essere molto attento e sensibile alle questioni di sicurezza

sui cantieri anche per la sua lunga esperienza professionale, ha commesso un

errore; una negligenza di cui ora deve rispondere.

8. Ciò posto - ritenuto che

in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe e che per i motivi esposti

la colpa di __________ non è tale da escludere un nesso causale giuridicamente

rilevante tra il comportamento del direttore dei lavori e l’infortunio - ACCU 1

è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza.

9. Nella commisurazione

della pena si deve in particolare tenere conto da un lato che l’imputato è

incensurato e ha commesso una negligenza e dall’altro che comunque il pericolo

creato nella concreta situazione era di una certa gravità.

Tenuto altresì conto degli

accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione

patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla

pubblica accusa va quindi confermata, fatto salvo per l’ammontare delle singole

aliquote che viene leggermente ridotto e fissato in fr. 250.-. L’accusato è

pertanto condannato a una sanzione pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr.

250.- per un totale di fr. 5’000.-.

Non vi è alcun motivo per non

concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il

periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla

legge.

Alla pena pecuniaria sospesa è

aggiunta una multa effettiva di fr. 700.-.

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 229

CP; 3, 15, 16 OLCostr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violazione

delle regole dell'arte edilizia per negligenza per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3802/2008 del 8 ottobre 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta), per un totale di

fr. 5'000.- (cinquemila);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 700.-

(settecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.- multa

fr. 600.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 1500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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