10.2008.413
Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza da parte di un architetto. Caduta e ferimento di un operaio a causa dell'assenza della protezione laterale
10 febbraio 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
10.2008.413
Data decisione, Autorità:
10.02.2009, PRPEN
Titolo:
Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza da parte di un architetto. Caduta e ferimento di un operaio a causa dell'assenza della protezione laterale
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2008.427
DA
3802/2008
Bellinzona
10
febbraio 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv. DI 1)
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte
edilizia per negligenza,
per avere, a __________ il 10
luglio 2008, in qualità di architetto dell’omonimo studio (Atelier di __________)
di __________ e quindi progettista e direttore del cantiere in via __________ a
__________, trascurato per negligenza, unitamente a __________, le regole
dell’arte permettendo che l’operaio __________ eseguisse la posa di bentoncino
sul balcone della casa in costruzione, situato a m 2.90 di altezza, senza che
vi fosse installata la necessaria protezione laterale, per cui l’operaio cadeva
al suolo rendendo necessario il suo ricovero presso l’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229
cpv. 2 CP; richiamati gli art. 3, 15 e 16 Ordinanza sui lavori di costruzione
(OLCostr);
perseguito con decreto d’accusa n. 3802/2008 di
data 8 ottobre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5'200.- (cinquemiladuecento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 260.-
(duecentosessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 700.- (settecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 ottobre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 febbraio 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 29 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo cliente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
violazione delle regole dell’arte edilizia per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che è stata chiesta dall’accusato
la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
1. Preliminarmente si
rileva come il dibattimento si è svolto unicamente nei confronti di ACCU 1 in
quanto il coaccusato __________, responsabile per la ditta __________ SA dei
lavori effettuati sul cantiere di __________, ha ritirato l’opposizione in data
28 gennaio 2009 (inc. 10.2008.413), con la conseguente crescita in giudicato
del decreto di accusa a suo carico.
2. ACCU 1, architetto di
professione, ha progettato lo stabile denominato “__________” a __________,
assumendone successivamente, per quanto attiene all’edificazione, la direzione
lavori. Nell’ambito di questi ultimi egli ha affidato alla ditta __________ SA
l’incarico di realizzare i pavimenti in betoncino “duratex” sia all’interno
degli appartamenti sia sui balconi esterni.
Dette opere sono state
effettuate, per ovvi motivi, una volta terminata la struttura grezza
dell’edificio; il 10 luglio 2008 __________, aiuto pavimentatore della __________
SA, mentre era intento a lisciare il betoncino sul terrazzo sito al primo piano
della costruzione, ha perso l’equilibrio e non essendoci alcuna protezione
laterale è caduto al suolo procurandosi ferite tali da render necessario il
suo ricovero in ospedale.
3. Con decreto di accusa
dell’8 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole
di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza, proponendo la
condanna dell’imputato a 20 aliquote da fr. 260.- ciascuna sospese
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa
effettiva di fr. 700.-.
4. Chiunque, dirigendo od
eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le
regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità
delle persone, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena
pecuniaria (art. 229 cpv. 1 CP).
Se il colpevole ha trascurato
per negligenza le regole dell’arte, è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria (art. 229 cpv. 2 CP).
Per l’art. 15 cpv. 1
dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr) i punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre 2
m e quelli situati in prossimità di corsi d’acqua e di scarpate devono essere
provvisti di una protezione laterale.
5a. Tre sono gli elementi
costitutivi dell’infrazione in parola. In primis il fatto di dirigere o eseguire
una costruzione o una demolizione, secondariamente una violazione delle regole
riconosciute dell’arte e infine la conseguente messa in pericolo della vita o dell’integrità
delle persone.
Occorre allora esaminare
se questi elementi trovano riscontro nella fattispecie.
5b. La costruzione va intesa
in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di un’opera
collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto l’edificazione, gli
ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal
annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).
Nel caso di specie è incontroverso
che i lavori di edificazione dell’edificio in via __________ rientrano nella
nozione di costruzione nel senso dell’art. 229 CP. Per esecuzione deve
intendersi l’attività di chi compie direttamente il lavoro, mentre che la direzione
si qualifica, su un piano generale, come l’attività di chi concepisce l’opera,
sceglie i materiali, le dimensioni e le forme, pianifica e organizza i lavori,
sceglie gli artigiani, dà loro le istruzioni e le raccomandazioni necessarie e
sorveglia l’esecuzione (Corboz, op.
cit., n. 3 e 4 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl,
op. cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP). Che l’accusato abbia rivestito il ruolo,
oltre che di progettista, di direttore dei lavori, è fatto altrettanto
incontestato.
Su di lui grava quindi quella
posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono a fondamento della
responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid. 2a;
Roelli/Fleischanderl, op. cit.,
n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP).
5c. Con
riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna intendere in
primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico al fine di evitare
incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre precisare che
non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere gli
utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto delle
regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione
della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera l’Ordinanza sulla
sicurezza e la protezione degli operai nei lavori di costruzione (OLCostr, RS
832.311.141), la quale è chiara riguardo ai fatti oggetto del presente
procedimento: i punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre 2 metri
devono essere provvisti di una protezione laterale.
Nell’evenienza concreta è
evidente, e del resto incontestato, che la caduta di __________ è da ricondurre
all’assenza del parapetto sul balcone posto ad un’altezza di 2 metri e 90 dal
suolo; in tal modo si è creata una situazione di concreta messa in pericolo
della vita o dell’integrità fisica, tanto è vero che l’operaio in questione è
stato trasportato al pronto soccorso.
6a. Quo all’aspetto
soggettivo occorre in particolare far capo alle risultanze istruttorie.
Agli atti si trovano, oltre alla verbalizzazione di __________ e a
quella dell’accusato, la testimonianza di __________ e le dichiarazioni rese al
dibattimento: l’audizione di __________, caposquadra della __________ SA sul
cantiere in oggetto e l’interrogatorio dell’accusato medesimo.
6b. __________, tecnico
d’impresa e responsabile per la __________ per quel che concerne lo stabile in
costruzione, ha dichiarato poche ore dopo l’incidente che “seguo il cantiere
con una certa regolarità. L’ultima volta che sono stato in cantiere risale a
questa mattina verso le 08.30 in quanto era necessaria la mia presenza per
ragguagli in merito alle quote dei betoncini al caposquadra sig. __________.
Conosco il sig. __________ da circa 2 anni, lo stesso si è sempre dimostrato un
buon operaio, su di lui la ditta conta affiché rimanga alle proprie dipendenze
a lungo in quanto ha acquisito un’esperienza e capacità necessarie per
assicurare il futuro.
D1: È al corrente che quando
si lavora ad un’altezza fino a 3 m è obbligatorio che ci sia una protezione laterale
e che quando quest’altezza viene superata la legge impone la posa di un
ponteggio ?
R1: No, sapevo solo che le
protezioni dovevano essere fatte a partire da 3m.
D2: Come mai non vi era un ponteggio
o una protezione laterale sulla terrazza dalla quale è caduto l’operaio della __________
SA, __________?
R2: A causa dello stato
avanzato dei lavori, un ponteggio vero e proprio di facciata non è più
necessario, è però evidente che bisognava munire il balcone con un parapetto
definitivo o provvisorio. [...]
D5: L’architetto ACCU 1
dell’atelier che ha progettato la casa ha avuto possibilità di visionare il
cantiere ?
R5: Sì, regolarmente,
lui o un suo collaboratore venivano in cantiere.
D6: Come mai, né il sig. ACCU
1, né lei vi siete resi conto che il cantiere non rispettava le norme di
sicurezza imposte dalla legge?
R6: È sfuggito per la
caratteristica del balcone stesso, penso sia stata una cosa di pelle in quanto
il terreno sottostante è stato di recente sistemato [...]” (cfr. act
1, verbale di interrogatorio di __________ del 10 luglio 2008, sottolineature
nostre).
6c. Dal canto suo l’accusato
ha risposto come segue alle domande rivoltegli dalla polizia il giorno medesimo
dell’infortunio sul cantiere:
“D1: È al corrente
che quando si lavora ad un’altezza fino a 3 m è obbligatorio che ci sia una
protezione laterale e che quando questa altezza viene superata la legge impone
la posa di un ponteggio ?
R1: Sì.
D2: Come mai non vi
era un ponteggio o una protezione laterale sulla terrazza dalla quale è caduto
l’operaio della __________ SA, __________ ?
R2: Il ponteggio esterno
è stato tolto circa un mesetto fa per permettere i lavori esterni di
canalizzazione. Prima di smontare i ponteggi abbiamo ordinato la ringhiera per
il balcone dalle Officine __________ di __________. A causa di imprevisti, la
costruzione di questo parapetto ha subito dei ritardi e quindi non è stato
potuto montarlo a tempo debito. Oggi visto che il tempo è finalmente stato
bello e sapendo che domani e nei prossimi giorni la meteo ha previsto
nuovamente temporali, si è deciso di fare oggi il lavoro. Purtroppo non abbiamo
considerato che mancava il parapetto. [...]
D4: Si è recato spesso sul
cantiere a sovrintendere i lavori?
R4: Ogni due giorni ci si
recava a controllare.
D5: Il sig. __________ ha
avuto la possibilità di visionare il cantiere?
R6: Sì, pure lui veniva
spesso. Non so con quale frequenza ma credo ci andasse tutti i giorni poiché
gli uomini che ci lavorano sono i suoi. La funzione del sig. __________ è
quella di tecnico che dialoga con la direzione lavori ed è responsabile per la
sua squadra.
D6: Come mai né il sig. __________,
né lei vi siete resi conto che il cantiere non rispettava le norme di sicurezza
imposte dalla legge?
R6: Il ponteggio è stato
tolto solo quando i lavori esterni erano terminati e pure le finestre con tutti
Fatti
i vetri erano state montate. L’unico elemento mancante era il parapetto. Dal
momento in cui i ponteggi sono stati smontati i lavori sono stati svolti solo
all’interno e mancava solo quello. Come detto prima abbiamo approfittato
della giornata di bel tempo odierna per stendere il betoncino. Purtroppo non
abbiamo più pensato che il parapetto non era ancora arrivato. Voglio
aggiungere che proprio oggi, dopo che sono stato avvisato dell’incidente
occorso all’operaio, ci siamo sentiti al telefono con la ditta __________ dove
siamo stati informati che il parapetto era finalmente pronto e che sarebbero
venuti domani a posarlo. Voglio pure aggiungere che proprio ieri sera, il
sig. __________ ed io ci siamo sentiti per telefono più di una volta per
definire dettagli sulla posa del betoncino e decidere di comune accordo di
farlo oggi. Purtroppo a nessuno dei due è venuto in mente che non c’era ancora
la ringhiera. Sono sicuro che se avessimo deciso di effettuare questo
lavoro sul posto, anziché per telefono, ci sarebbe venuto in mente che mancava
il parapetto e avremmo atteso” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU
1 del 10 luglio 2008, sottolineature nostre).
6d. __________ ha affermato
che “la mattina del 10 luglio la direzione dei lavori ha deciso, visto
che il tempo era finalmente tornato bello dopo molti giorni di pioggia, di
approfittarne per stendere il betoncino sul balcone. Quindi io sono salito
sul balcone ed ho iniziato il lavoro. In pratica dovevo stendere il betoncino e
poi lisciarlo con una scopa apposta. Su quel pavimento non vanno messe
piasterelle ed il lavoro sarebbe terminato con la scopatura. Ho iniziato a
lisciare il pavimento da sinistra verso destra. Quando ho dovuto fare la parte
destra (dove il balcone si restringe formando un angolo acuto) ho messo il
piede sinistro sul bordo del balcone per poter avere così un appoggio. Purtroppo
il piede è scivolato ed io ho perso l’equilibrio. Ho cercato di aggrapparmi al
bordo del balcone con la mano destra, ma non ce l’ho fatta e sono caduto di
sotto. A seguito della caduta mi sono fratturato il polso (radio e ulna) e sono
stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ dal quale sono stato
dimesso il 14.
D1: È al corrente
che ci vuole una protezione laterale quando si lavora ad un’altezza fino a 3m?
R1: Sì, in tutti i
cantieri nei quali ho lavorato le protezioni c’erano sempre.
D2: Come mai è andato lo
stesso sul balcone anche se la protezione non c’era?
R2: Non l’ho reputato
pericoloso sia perché l’altezza non mi sembrava eccessiva e sia perché il
terreno sotto era morbido.
D3: Ha fatto notare a chi
dirigeva i lavori che mancava la protezione laterale ?
R3: Ho notato che
mancava, ma proprio perché non mi sembrava che fosse pericoloso non ho detto
nulla. Inoltre io sono solo un operaio e non so fino a che punto posso
rifiutarmi di svolgere un compito.
D4: Qualcuno dei suoi
colleghi ha fatto notare alla direzione lavori che mancava il parapetto ?
R4: Sinceramente non so. Di
solito il direttore tecnico parla con il caposquadra che poi da a noi le
direttive. Penso che il sig. __________ non se ne sia accorto perché quando
siamo su un cantiere e lui vede che qualcosa non va, anche se piccola, ci
blocca e non ci fa lavorare finché la sicurezza non è ripristinata” (cfr.
act 1, verbale di interrogatorio di __________ del 17 luglio 2008,
sottolineature nostre).
7. L’accusato non si sente
penalmente responsabile dell’accaduto in quanto si è fidato del responsabile
della ditta __________ SA, che essendo quella mattina in loco, avrebbe potuto
constatare il pericolo e porvi rimedio subito.
Tale tesi non può essere
protetta, perché la situazione di pericolo non si è prodotta improvvisamente
senza che la direzione lavori potesse prenderne conoscenza; l’accusato, come si
evince chiaramente dalle dichiarazioni citate sopra, era perfettamente al
corrente dell’assenza di ponteggi, di parapetto provvisorio o di ringhiera
definitiva.
Nei giorni precedenti
l’infortunio l’architetto ACCU 1 si era infatti recato più volte sul cantiere e
addirittura la sera prima aveva parlato con __________ specificatamente dei
lavori di posa del betoncino all’interno degli appartamenti e all’esterno sui
terrazzi.
All’accusato - intento a
portare avanti il cantiere, preso dal lavoro da eseguire e dal fatto che voleva
approfittare del bel tempo momentaneo - non è semplicemente venuto in mente che
non c’era la ringhiera, rispettivamente egli ha omesso di ricordare alla ditta,
come invece avrebbe dovuto fare, di mettere una protezione laterale sul balcone
dal quale poi è caduto il __________.
Purtroppo con il suo agire ACCU
1, che ha affermato di essere molto attento e sensibile alle questioni di sicurezza
sui cantieri anche per la sua lunga esperienza professionale, ha commesso un
errore; una negligenza di cui ora deve rispondere.
8. Ciò posto - ritenuto che
in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe e che per i motivi esposti
la colpa di __________ non è tale da escludere un nesso causale giuridicamente
rilevante tra il comportamento del direttore dei lavori e l’infortunio - ACCU 1
è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza.
9. Nella commisurazione
della pena si deve in particolare tenere conto da un lato che l’imputato è
incensurato e ha commesso una negligenza e dall’altro che comunque il pericolo
creato nella concreta situazione era di una certa gravità.
Tenuto altresì conto degli
accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione
patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla
pubblica accusa va quindi confermata, fatto salvo per l’ammontare delle singole
aliquote che viene leggermente ridotto e fissato in fr. 250.-. L’accusato è
pertanto condannato a una sanzione pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr.
250.- per un totale di fr. 5’000.-.
Non vi è alcun motivo per non
concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il
periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla
legge.
Alla pena pecuniaria sospesa è
aggiunta una multa effettiva di fr. 700.-.
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 229
CP; 3, 15, 16 OLCostr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3802/2008 del 8 ottobre 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta), per un totale di
fr. 5'000.- (cinquemila);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
alla multa di fr. 700.-
(settecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.- multa
fr. 600.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 1500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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