10.2008.415
Circolare con un motoveicolo sprovvisto di targhe, senza licenza di condurre e circolazione; circolare con un autoveicolo malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata
13 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.415
Data decisione, Autorità:
13.03.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare con un motoveicolo sprovvisto di targhe, senza licenza di condurre e circolazione; circolare con un autoveicolo malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata
FURTO D'USO
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 94 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
art. 96 cpv. 1 cf. 1 e 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.415
DA
3424/2008
Bellinzona
13
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. furto
d'uso
per aver sottratto il motoveicolo
Malaguti privo di targa di CIVI 1, per farne uso;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
2. circolazione
senza licenza di circolazione
per aver condotto il
motoveicolo surriferito senza la licenza di circolazione e la targa di
controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione,
che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
3. guida
senza licenza di condurre
per avere condotto il motoveicolo Malaguti suddetto senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta per quella categoria di veicolo;
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;
4. ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver ripetutamente
condotto l’autovettura Honda targata TI __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data __________2007 per il periodo 5.11.2007-4.3.2008;
fatti avvenuti a __________ il __________
ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15
settembre 2008 n. 3424/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).
Considerandi
2.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
3.
Alla
multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento,
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 settembre 2008 dalla parte civile, limitatamente
alla prima imputazione (furto d’uso);
indetto il dibattimento 13 marzo 2009, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
furto d’uso per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106
CP; 94 cifra 1 cpv. 1, LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di furto d'uso
per i fatti descritti nel punto 1 del decreto di accusa n. 3424/2008 del 15
settembre 2008.
prende atto che per le imputazioni di
circolazione senza licenza di condurre, guida senza licenza di condurre e
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca non è stata fatta
opposizione e che pertanto l’accusato è definitivamente autore colpevole di
questi reati,
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 35
(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'050.- (millecinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- .
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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