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Decisione

10.2008.415

Circolare con un motoveicolo sprovvisto di targhe, senza licenza di condurre e circolazione; circolare con un autoveicolo malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata

13 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;

2. circolazione

senza licenza di circolazione

per aver condotto il

motoveicolo surriferito senza la licenza di circolazione e la targa di

controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione,

che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

3. guida

senza licenza di condurre

per avere condotto il motoveicolo Malaguti suddetto senza essere titolare della licen­za di condurre

richiesta per quella categoria di veicolo;

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;

4. ripetuta

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver ripetutamente

condotto l’autovettura Honda targata TI __________ sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in

data __________2007 per il periodo 5.11.2007-4.3.2008;

fatti avvenuti a __________ il __________

ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 15

settembre 2008 n. 3424/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).

Considerandi

2.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

3.

Alla

multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento,

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- (cento);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 settembre 2008 dalla parte civile, limitatamente

alla prima imputazione (furto d’uso);

indetto il dibattimento 13 marzo 2009, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

furto d’uso per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106

CP; 94 cifra 1 cpv. 1, LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di furto d'uso

per i fatti descritti nel punto 1 del decreto di accusa n. 3424/2008 del 15

settembre 2008.

prende atto che per le imputazioni di

circolazione senza licenza di condurre, guida senza licenza di condurre e

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca non è stata fatta

opposizione e che pertanto l’accusato è definitivamente autore colpevole di

questi reati,

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 35

(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

1'050.- (millecinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- .

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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