10.2008.416
Incutere timore al proprio coniuge durante una lite, minacciandolo di morte e scaraventando contro di lui un vaso di ceramica senza però colpirlo
28 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.416
Data decisione, Autorità:
28.05.2009, PRPEN
Titolo:
Incutere timore al proprio coniuge durante una lite, minacciandolo di morte e scaraventando contro di lui un vaso di ceramica senza però colpirlo
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 CPS
art. 180 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2008.416
DA
3762/2008
Bellinzona
28
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: avv. DI 1
prevenuta colpevole di 1. minaccia
per avere, a __________,
l’8.5.2008, durante una disputa col proprio consorte, anche in presenza degli
agenti di Polizia intervenuti per sedare la lite, minacciandolo più volte di
morte, incusso spavento e timore ad LESA 1;
2. vie di fatto
per avere, nelle circostanze di
sui sopra, scagliandogli contro un vaso di ceramica senza colpirlo,
punzecchiandolo al petto con la punta di un ombrello, commesso vie di fatto
contro il di lei marito LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 180
cpv. 2 e 126 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3762/2008 di
data 6 ottobre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente
a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di 0 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 16 ottobre 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 28 maggio 2009,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il
procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
minaccia
1.2
vie di fatto
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 180 CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di minaccia e
di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3762/2008 del 6
ottobre 2008.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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