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Decisione

10.2008.416

Incutere timore al proprio coniuge durante una lite, minacciandolo di morte e scaraventando contro di lui un vaso di ceramica senza però colpirlo

28 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente

a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di 0 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 16 ottobre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 28 maggio 2009,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il

procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

minaccia

1.2

vie di fatto

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 180 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di minaccia e

di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3762/2008 del 6

ottobre 2008.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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