Lexipedia

Decisione

10.2008.418

Apostrofare di infame una persona, minacciarla di morte, spintonarla e colpirla con una confezione di uova; viaggiare in treno privo di valido titolo di trasporto

28 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49, 126 cpv. 1, 144

cpv. 1, 177, 180 CPS; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ingiuria, art. 177 CPS,

Considerandi

2.

ripetuta minaccia, art. 180

CPS,

3.

vie di fatto, art. 126 cpv.

1.

CPS,

4.

contravvenzione alla Legge

federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte ai punti nri. 1, 2, 4 e 5 del decreto di accusa n.

3766/2008 del 6 ottobre 2008;

e lo proscioglie dall’accusa di danneggiamento

per i fatti descritti al punto n. 3 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 15 maggio 2008,

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

dà atto che il dispositivo per il

quale non è stata formulata opposizione, ossia:

4.

L’accusato deve versare

alla parte civile CIVI 2, , , l’importo di fr. 190.--.

è cresciuto in giudicato;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 450.00 pena

pecuniaria

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster