10.2008.418
Apostrofare di infame una persona, minacciarla di morte, spintonarla e colpirla con una confezione di uova; viaggiare in treno privo di valido titolo di trasporto
28 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.418
Data decisione, Autorità:
28.04.2009, PRPEN
Titolo:
Apostrofare di infame una persona, minacciarla di morte, spintonarla e colpirla con una confezione di uova; viaggiare in treno privo di valido titolo di trasporto
DANNEGGIAMENTO
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
INGIURIA
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 180 CPS
art. 51 LTP
Incarto
n.
10.2008.418
DA
3766/2008
Bellinzona
28
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________,
verso metà aprile 2008, ritenendo la medesima autrice di maldicenze nei suoi
confronti, apostrofandola col termine di “infame”, offeso l’onore di CIVI 1;
2. ripetuta minaccia,
per avere, a __________ o
nelle circostanze di cui sub 1) e all’esterno del negozio __________ l’8 maggio
2008, la prima volta ingiungendole di fare attenzione perché sarebbe arrivato a
picchiarla e la seconda volta minacciandola di morte, incusso spavento e timore
a CIVI 1;
3. danneggiamento,
per avere, a __________,
l’8 maggio 2008, nella seconda circostanza di cui sub 2, scagliandole contro
una confezione di uova intenzionalmente deteriorato il vestito indossato da CIVI
1;
4. vie di fatto,
per avere, nelle
circostanze di cui sub 3, spintonandola alcune volte e colpendola con la
confezione di uova, commesso vie di fatto contro CIVI 1;
5. contravvenzione alla
Legge federale sul trasporto pubblico,
per avere, il 5 aprile 2008,
sulla tratta ferroviaria Giubiasco - Biasca, viaggiato su un convoglio delle CIVI
2 privo di valido titolo di trasporto
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177,
180, 144 cpv. 1, 126 cpv. 1 CPS e 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 ottobre
2008 n. 3766/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta), con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15
(quindici) giorni (art. 34 e 36 CPS).
Pena aggiuntiva alla pena
di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 40.--(quaranta) ciascuna decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il 15 maggio 2008.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per le pretese di tale natura.
4. L’accusato deve versare
alla parte civile CIVI 2, , , l’importo di fr. 190.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione parziale al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 28 aprile 2009,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che l’opposizione non riguarda il
punto n. 5 del decreto d’accusa, come pure il punto n. 4 del dispositivo del
medesimo;
accertata pertanto la crescita in giudicato
del suddetto decreto d’accusa, limitatamente al punto n. 4;
sentito l’accusato, il quale ribadisce
innanzitutto di non contestare l’accusa di cui al punto n. 5 del decreto
d’accusa, mentre per il resto nega che lanciando delle uova, abbia danneggiato
la maglietta della parte civile CIVI 1. Per gli altri capi di imputazione egli
sostiene di essersi limitato a rispondere alle provocazioni della parte civile
e di sua madre;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Ripetuta
minaccia,
1.3. Danneggiamento,
1.4. Vie
di fatto,
1.5. Contravvenzione
alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49, 126 cpv. 1, 144
cpv. 1, 177, 180 CPS; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
Considerandi
2.
ripetuta minaccia, art. 180
CPS,
3.
vie di fatto, art. 126 cpv.
1.
CPS,
4.
contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte ai punti nri. 1, 2, 4 e 5 del decreto di accusa n.
3766/2008 del 6 ottobre 2008;
e lo proscioglie dall’accusa di danneggiamento
per i fatti descritti al punto n. 3 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 15 maggio 2008,
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
dà atto che il dispositivo per il
quale non è stata formulata opposizione, ossia:
4.
L’accusato deve versare
alla parte civile CIVI 2, , , l’importo di fr. 190.--.
è cresciuto in giudicato;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 450.00 pena
pecuniaria
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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