10.2008.419
Soggiornare illegalmente privo di certificati validi di legittimazione e svolgendo saltuariamente attività lucrativa senza il necessario permesso
19 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.419
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, PRPEN
Titolo:
Soggiornare illegalmente privo di certificati validi di legittimazione e svolgendo saltuariamente attività lucrativa senza il necessario permesso
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2008.419
DA
3686/2008
Bellinzona
19
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale),
per avere soggiornato
illegalmente nel Luganese nel periodo ottobre 2001/15 dicembre 2007, privo di
certificati validi di legittimazione e svolgendo saltuariamente attività
lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli
stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30
settembre 2008 n. 3686/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 febbraio
2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il
domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), art.
23.
cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3686/2008 del 30 settembre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
2'700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di AINQ 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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