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Decisione

10.2008.419

Soggiornare illegalmente privo di certificati validi di legittimazione e svolgendo saltuariamente attività lucrativa senza il necessario permesso

19 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 19 maggio 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 febbraio

2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il

domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), art.

23.

cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3686/2008 del 30 settembre

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2'700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di AINQ 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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