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Decisione

10.2008.420

Colpire al volto una persona, provocandole la frattura non dislocata del setto nasale

24 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4029/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art.

34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al

quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto, in quanto, dopo essere stato provocato dalla parte lesa, si

è limitato ad appoggiarle la propria mano sul torace, per allontanarla.

Quest’ultima si è invece lasciata cadere volontariamente al suolo ed ha

iniziato a gridare;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione?

2.

Trattasi

di vie di fatto?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

4.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 cpv. 1, 48 lett. b,

123.

cifra 1, 126 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto

che non sussistono prove in merito all’origine del colpo di frusta lamentato

dalla vittima, che risulta poco compatibile con un colpo al viso, nonché

tenendo in considerazione l’atteggiamento provocatorio della parte lesa;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per avere, a __________, in

data 6 febbraio 2008, colpito al volto LESA 1, provocandole la frattura non

dislocata dell’osso nasale;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

150.

-- (centocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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