10.2008.420
Colpire al volto una persona, provocandole la frattura non dislocata del setto nasale
24 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.420
Data decisione, Autorità:
24.03.2009, PRPEN
Titolo:
Colpire al volto una persona, provocandole la frattura non dislocata del setto nasale
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.420
DA
4029/2008
Bellinzona
24
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, in
data 6 febbraio 2008, colpito con un pugno al volto LESA 1, provocandole le
lesioni attestate dal certificato medico 7 febbraio 2008 del dr. med.
assistente __________ del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________,
agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS, richiamata l’art. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 21 ottobre
Fatti
2008 n. 4029/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art.
34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al
quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto, in quanto, dopo essere stato provocato dalla parte lesa, si
è limitato ad appoggiarle la propria mano sul torace, per allontanarla.
Quest’ultima si è invece lasciata cadere volontariamente al suolo ed ha
iniziato a gridare;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Trattasi
di vie di fatto?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
4.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1, 48 lett. b,
123.
cifra 1, 126 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto
che non sussistono prove in merito all’origine del colpo di frusta lamentato
dalla vittima, che risulta poco compatibile con un colpo al viso, nonché
tenendo in considerazione l’atteggiamento provocatorio della parte lesa;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per avere, a __________, in
data 6 febbraio 2008, colpito al volto LESA 1, provocandole la frattura non
dislocata dell’osso nasale;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
150.
-- (centocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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