Lexipedia

Decisione

10.2008.423

Velocità eccessiva in abitato e fuori abitato; non esporre l'indicatore di direzione in occasione di due sorpassi

14 luglio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2008 sul tratto stradale tra __________ e __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1,

32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10

cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 20 ottobre

2008 n. 3992/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 1’200.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 24’000.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 3’000.--

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 giugno 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa;

prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250

cpv. 1 e 2 CPP, la derubricazione del reato di infrazione grave alle norme

della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) a quello di infrazione alle norme

medesime (art. 90 cifra 1 LCStr), per aver circolato ad una velocità non

adeguata alle circostanze e per avere effettuato due manovre di sorpasso senza

esporre l’indicatore di direzione;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale, rilevando

la completa assenza di elementi oggettivi dei reati addebitati al proprio

assistito e richiamandosi alle dichiarazioni dei due agenti di polizia sentiti

in qualità di testi, postula l’assoluzione. Riconosce comunque che l’accusato

ha oggettivamente omesso di esporre l’indicatore di direzione, rimettendosi al

prudente giudizio di questa corte;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente

di infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione, rispettivamente per quelli prospettati in data

odierna?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 3’000.-- cadauna per complessivi

fr. 15’000.-- decretata nei suoi confronti il 2 ottobre 2008 dalla Pretura

penale del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31.

cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 39 cpv. 1 lett. b, 90 LCStr; 3 cpv. 1, 4a

cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10 cpv. 1, 28 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo il reato di

infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole

unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cifra 1 LCStr, per avere omesso di azionare l’indicatore di direzione in

occasione di due sorpassi, infrazione punibile giusta il numero 321.1

dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;

che la competenza di questo

giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per avere, il 16 maggio 2008

sulla tratta stradale tra __________ e __________, alla guida della vettura __________,

omesso di azionare l’indicatore di direzione in occasione di due sorpassi;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster