10.2008.423
Velocità eccessiva in abitato e fuori abitato; non esporre l'indicatore di direzione in occasione di due sorpassi
14 luglio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.423
Data decisione, Autorità:
14.07.2009, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva in abitato e fuori abitato; non esporre l'indicatore di direzione in occasione di due sorpassi
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.423
DA
3992/2008
Bellinzona
14
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
alle velocità di circa 59 km/h, malgrado il vigente limite di 80 km/h, di 97
km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h, e di 96 km/h malgrado il vigente
limite di 80 km/h; velocità rilevate dall’apparecchio Multavision della vettura
di polizia che lo seguiva. Effettuava poi una manovra di sorpasso di un veicolo
senza esporre l’indicatore di direzione rientrando in prossimità di una curva;
fatti avvenuti il 16 maggio
Fatti
2008 sul tratto stradale tra __________ e __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1,
32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10
cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 20 ottobre
2008 n. 3992/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 1’200.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 24’000.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 3’000.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250
cpv. 1 e 2 CPP, la derubricazione del reato di infrazione grave alle norme
della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) a quello di infrazione alle norme
medesime (art. 90 cifra 1 LCStr), per aver circolato ad una velocità non
adeguata alle circostanze e per avere effettuato due manovre di sorpasso senza
esporre l’indicatore di direzione;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, rilevando
la completa assenza di elementi oggettivi dei reati addebitati al proprio
assistito e richiamandosi alle dichiarazioni dei due agenti di polizia sentiti
in qualità di testi, postula l’assoluzione. Riconosce comunque che l’accusato
ha oggettivamente omesso di esporre l’indicatore di direzione, rimettendosi al
prudente giudizio di questa corte;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente
di infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione, rispettivamente per quelli prospettati in data
odierna?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 3’000.-- cadauna per complessivi
fr. 15’000.-- decretata nei suoi confronti il 2 ottobre 2008 dalla Pretura
penale del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31.
cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 39 cpv. 1 lett. b, 90 LCStr; 3 cpv. 1, 4a
cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10 cpv. 1, 28 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di
infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole
unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90
cifra 1 LCStr, per avere omesso di azionare l’indicatore di direzione in
occasione di due sorpassi, infrazione punibile giusta il numero 321.1
dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;
che la competenza di questo
giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, il 16 maggio 2008
sulla tratta stradale tra __________ e __________, alla guida della vettura __________,
omesso di azionare l’indicatore di direzione in occasione di due sorpassi;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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