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Decisione

10.2008.425

Detenere, occultare e trasportare oltre in Svizzera Euro 46'000.--, precedentemente nascosti all'interno del proprio veicolo, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine; banconote conta

3 giugno 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4016/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna, corrispondenti

a complessivi fr. 6’300.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2’500.--

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 25 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6’200.--.

4.

Ordina la confisca degli

averi patrimoniali sequestrati, pari a € 46’000.-- (art. 70 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 3 giugno 2009, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, l’interprete

ed il Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore Pubblico, il quale,

rilevando come nella fattispecie siano dati tutti i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di riciclaggio di denaro, chiede la conferma integrale del

decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito, nonché il dissequestro della somma

sequestrata, ritenuto che sotto l’aspetto soggettivo non ci sono sufficienti

indizi per comprovare il reato di riciclaggio di denaro;

sentito in replica il Procuratore

Pubblico, il quale rileva come l’imputato nel corso del proprio interrogatorio

in polizia abbia affermato di non poter escludere che qualche suo cliente possa

aver trafficato con droga;

sentito in duplica il difensore, il quale

ritiene che la frase in questione rappresenti una dichiarazione a sé stante,

senza alcun collegamento con le altre affermazioni;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di riciclaggio di denaro per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve

essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali sequestrati, pari a € 46’000.--?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 1 è nato il 15 settembre 1972 a __________ (Bulgaria), cittadina nella quale risiede ancor oggi, ed è titolare del passaporto

bulgaro n. __________.

Sulla vita anteriore ed attuale

dell’accusato vi sono pochi dati certi, non essendosi preoccupato di portare

documentazione in merito. A suo dire egli convivrebbe con __________, una donna

dalla quale avrebbe avuto tre figli: __________, 9 agosto 2001, __________, 22

novembre 2002 e __________, 29 marzo 1993. Tutti sarebbero da lui mantenuti.

ACCU 1 ha sostenuto al dibattimento che, nonostante una formazione nel settore della chimica, attualmente

egli sarebbe attivo quale commerciante immobiliare e di automobili, oltre ad

essere proprietario di una pompa di benzina.

Da un’indagine svolta dalla

polizia giudiziaria cantonale presso i colleghi di Sofia, attraverso i canali Interpol

(AI 7), è emerso che il prevenuto è proprietario di un’Audi A6 targata __________,

di una motocicletta Yamaha targata __________ e di un rimorchio. Sussistono

delle registrazioni a suo nome risalenti al 1997 per estorsione, rapina e furto

d’auto. Nel 1998 egli ha commesso atti di hooliganismo nel night bar “__________”

di __________. Sempre in quell’anno è stato arrestato dalla polizia di __________

in quanto accusato di estorsione.

L’Interpol bulgara ha inoltre

comunicato che nel 2005 sono stati informati che l’accusato era sospettato di

aver reclutato persone per effettuare dei delitti contro il sistema monetario

bulgaro e dell’UE. In modo particolare il gruppo si sarebbe occupato di

prelevare denaro da bancomat olandesi ed austriaci facendo capo a carte di

credito clonate.

Con riferimento a queste

segnalazioni il signor ACCU 1, dopo aver manifestato la sua sorpresa ed averne

contestato la fedefacenza, ha tenuto a sottolineare come, non solo non sia mai

stato condannato per simili reati, ma addirittura non sia neppure stato

interrogato dalla polizia.

In Svizzera l’imputato ha

subito da parte della Bezirksanwaltschaft di Zurigo, con decisione del 4 luglio

2001, una condanna a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, per furto, danneggiamento e ricettazione.

2.

Il mattino del 14 luglio 2008,

alle ore 08:00, le guardie di confine presenti alla dogana di Chiasso-Strada

hanno fermato una Audi A6 di colore nero, targata __________, in transito

dall’Italia alla Svizzera, a bordo della quale si trovava l’imputato.

Eseguendo una perquisizione

approfondita della vettura gli agenti doganali hanno rivenuto un sacchetto di

stoffa nero contenente 4 mazzi da 200 banconote da € 50.-- l’uno, per un valore

complessivo di € 40'000.--. Essi erano stati occultati in fondo ad uno dei due

vani laterali del bagagliaio, quello di sinistra ove si trovavano le

apparecchiature per il navigatore, chiuso da un portellone ricoperto di tappezzeria

analoga a quella del resto dell’interno del baule. L’intercapedine in questione

è una di quelle predisposte dal costruttore del veicolo, quindi non creata

artigianalmente.

Contestualmente è stata compiuta

pure un’ispezione sulla persona del signor ACCU 1, nel cui borsello è stato

trovato un quinto mazzetto composto da 120 banconote da € 50.-- l’una.

Dopo i rilievi fotografici, le

banconote sono state sottoposte ad un’analisi presso il Centro Operativo delle

Dogane a Chiasso-Boffalora tramite uno spettrometro di mobilità ionica

denominato Ionscan 400B. Con lo stesso strumento è pure stata effettuata

un’ispezione sul corpo del prevenuto.

Modalità e risultati degli

esami sono stati esposti nell’allegato redatto il 15 luglio 2008 dal capo del

gruppo mobile delle guardie di confine di Chiasso (allegato n. 5 al rapporto di

polizia, AI 3), nel quale si può leggere:

“Dai valori riscontrati si

desume quanto segue:

Banconote:

su 920 Banconote da 50.--

Euro ne sono state analizzate 67.

-

60.

banconote hanno avuto una contaminazione diretta da Cocaina. Le

stesse sono risultate positive alla COCHigt.

-

5.

banconote hanno avuto una contaminazione ambientale. Le stesse sono

risultate positive alla cocaina con valori tra 350 Max amp e 800 Max amp, con

4-7 Hit ed oltre.

-

2.

banconote hanno avuto una contaminazione indiretta da Cocaina. Le

stesse sono risultate positive alla cocaina con valori fino a circa 350 Max amp

con 4-7 Hit.

Analisi

sulla persona:

-

Mani: hanno avuto una contaminazione ambientale. Le stesse sono

risultate positive alla cocaina con un valore tra i 350 Max amp e 800 Max amp,

con 4-7 Hit ed oltre.

-

Fronte: ha avuto una contaminazione indiretta da Cocaina. La stessa è

risultata positiva alla cocaina con valori fino a circa 350 Max amp con 4-7

Hit.

Autovettura:

- intercapedine

laterale sinistra: le analisi sono risultate negative.”.

3.

Preso atto dell’esito di questi

primi esami le banconote sono state sequestrate il giorno stesso ed inviate

all’Istituto di Polizia scientifica dell’Università di Losanna per ulteriori

verifiche e approfondimenti.

Il rapporto di data 4 settembre

2008.

(AI 2) reso dai periti dell’istituto romando ha confermato la presenza di

tracce di cocaina sui biglietti, ad un tasso talmente elevato da dover

concludere che il denaro è direttamente connesso con il traffico di

stupefacenti: “Comparaison des billets saisis avec des billets ordinaires. L’intensité des signaux de cocaïne mis en évidence sur chacun des cinq lots

de billets transmis (…) se différencie largement du bruit de fond auquel il est

permis de s’attendre pour des euros ordinaires.

(…)

Interprétation des traces détectées

Des études

menées en interne à l’IPS en 2002 ont montré que, en termes de fréquence de

contamination, le bruit de fond ambiant en cocaïne des billets de banque en

circulation dans la zone Euro était de l’ordre de 55%. Comme les billets

examinés dans les cinq lots saisis (…) sont tous contaminés, ces résultats

suffiraient a démontrer la contamination anormale des billets de banque saisis

dans cette affaire par rapport aux billets ordinaires. Cependant, ces mesures

ayant été effectués en 2002, il est envisageable que la contamination en

cocaïne se soit accentué comme cela a été déjà observé sur les billets de

banque suisse. Il n’est donc pas possible d’exclure qu’en 2008, les fréquences

de contamination en cocaïne des euros aient atteint des valeurs comparables à

celles des billets suisses, soit entre 90 e 100%.

Il est donc

important de pouvoir se baser sur un autre paramètre pour montrer qu’il est

possible de différencier nos deux populations de billets, soit celle des

billets ordinaires et celle des billets saisis.

Une étude

faites en Suisse a montré qu’au fur et à mesure des divers transferts que

subissent les traces de stupéfiants sur des billets au cours du temps, l’intensité

des signaux détectés diminue (…). Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle,

les signaux de faible intensité des traces de cocaïne mises en évidence sur les

coupures en circulation proviennent majoritairement de leurs contacts avec les

trafiquants et les consommateurs, alors le fait de trouver des traces de forte

intensité soutient l’idée d’une relation récente avec le trafic de stupéfiants

(…). Typiquement, les saisies policières d’argent dont la relation avec un tel

trafic a été démontrée, mettent en évidence des intensités de signaux détectés

supérieures au bruit de fond ambiant des billets ordinaires.

En opposant

les valeurs des intensités de contamination des coupures saisies avec celles en

circulation, il est donc possible de montrer si les billets à l’examen

appartiennent plutôt à l’une ou à l’autre de ces deux populations.

Dans notre

cas, les cinq lots de billets en euro examinés (…) présentent une intensité de

contamination en cocaïne supérieure à celle à laquelle il est permis de s’attendre

sur des billets ordinaires. Ces résultats soutiennent donc l’hypothèse selon

laquelle les coupures transmises ont une relation étroite avec le trafic de

stupéfiants.

Dans notre

cas, les cinq lots de billets européens examinés présentent une intensité de

contamination en cocaïne supérieure à celle à laquelle il est permis de

s’attendre sur des billets de banque en euros en circulation dans le marché

monétaire légal.

CONCLUSIONS

(…) Les 67

coupures analysées aléatoirement parmi les cinq lots de billets trouvés en

possession de Monsieur ACCU 1 (…) présentent une contamination en cocaïne

supérieure à celle à laquelle il est permis de s’attendre sur des billets

ordinaires. Ces résultats soutiennent donc l’hypothèse selon laquelle les

coupures saisies ont une relation étroite avec le trafic de stupéfiants. “.

4.

Interrogato dapprima dagli

inquirenti e poi dal Procuratore Pubblico, l’imputato ha negato qualsiasi suo

coinvolgimento in attività criminali ed ha sostenuto che l’unico motivo

all’origine della sua decisione di nascondere il denaro nel vano del navigatore

era quello di evitare che gli venisse rubato. Egli non ha saputo dare alcuna

spiegazione circa il fatto che le banconote presentassero una contaminazione

alla cocaina così importante ed ha negato la loro provenienza illecita.

Gli € 46'000.-- erano a suo

dire destinati all’acquisto di una Mercedes di seconda mano che un suo amico

gli aveva commissionato. In effetti, secondo la sua versione, lo scopo principale

del viaggio in Europa occidentale era proprio quello di rinvenire un veicolo

adatto alle esigenze del cliente. Per questo motivo si era recato - dopo essere

passato da Como per accompagnare un compaesano dal medico e nel contempo

visitare per qualche giorno la madrina di suo figlio - nella zona di Barcellona

per visionare il parco macchine di un grosso venditore di auto usate. Non

avendo trovato nulla di interessante aveva deciso di recarsi in Baviera, a __________,

presso un altro commerciante a lui già conosciuto, di nome __________. Per portarsi

dalla Spagna alla Germania, invece di prendere la via più breve e più rapida,

avrebbe deciso di fare nuovamente tappa a Como dalla sua conoscente per

riposare una qualche ora e rifocillarsi. Proprio per questo motivo è quindi

transitato dal valico di Chiasso-Strada la mattina del 14 luglio 2008.

A verbale di polizia del 14

luglio 2008 egli ha dichiarato: “Questa mattina sono stato fermato in

entrata sul territorio svizzero, proveniente dalla Spagna, al valico di

Chiasso-Strada, dalle guardie di confine svizzere mentre ero al volante della

vettura Audi A6, di colore nero, targata __________ (Bulgaria) di mia

proprietà. Ero diretto a __________ (recte: __________) in Germania

presso un certo __________ (…) che conosco essere un rivenditore di automobili.

In effetti era mia intenzione recarmi presso di lui per l’acquisto di una

Mercedes ML 320, d’occasione con pochi chilometri, che avrei fatto recapitare

in Bulgaria. In questi giorni mi sono recato in Spagna e più precisamente a

Barcellona per visionare delle occasioni di automobili. Non contento e

soddisfatto per quanto propostomi ho optato per la Germania.

(…) L’interrogante mi chiede

a chi appartengono queste banconote, da dove provengono e il motivo per cui

sono state nascoste nel baule. Rispondo che tutto questo denaro è mio e del mio

socio __________ residente a __________ (vicino a __________) e proviene dalle

attività commerciali che teniamo in Bulgaria. Queste banconote le ho nascoste

nel baule perché avevo paura di un eventuale furto. In effetti, in passato,

avevo subito un furto con scasso nell’auto a Milano.

L’interrogante mi chiede che

dal controllo Ionoscan, eseguito dalle guardie di confine svizzere sulle

banconote trovate in mio possesso risultano contaminate, sulla maggior parte di

esse, da tracce di cocaina. Sa dare una spiegazione a questo fattore? Rispondo

che non so dare una spiegazione vera e propria. Come detto questi soldi sono

stati recuperati da clienti in Bulgaria. Soldi che erano tenuti in cassaforte

presso il mio ufficio di __________. In Bulgaria non ho mai avuto problemi con

la Giustizia, né tanto meno con lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Mi viene chiesto se per caso

è a conoscenza che un qualche suo cliente abbia a che fare con traffici di

droga.

Non è escluso che qualcuno

possa trafficare. Naturalmente non so dire chi di loro sia; a me e al mio socio

interessa che il nostro lavoro venga retribuito.

L’interrogante mi chiede se

sono in grado di dimostrare la provenienza di questo denaro, in particolare se

posso documentare ciò e se posso portare, a titolo di prova, della

documentazione cartacea bancaria o altra.

Rispondo che presso il mio

ufficio ho delle ricevute dove dei clienti mi hanno consegnato parte di questo

denaro. E’ evidente che sulle documentazioni risulta un importo inferiore al

dovuto per eludere il controllo del fisco. Sarei in grado di farvi pervenire

queste ricevute.”.

A verbale di fronte al

Procuratore Pubblico del 17 ottobre 2008 egli, dopo aver confermato le sue

precedenti affermazioni, ha poi asserito: “Aggiungo che a mio modo di vedere

il denaro non era affatto nascosto ma era depositato nel bagagliaio della

vettura vicino al navigatore, in un vano. Aggiungo che l’avevo riposto là

siccome temevo un furto; avevo già subito un furto a Milano in precedenza.

Il PP mi fa notare che se

avevo paura dei ladri avrei potuto tranquillamente segnalare l’esistenza del

denaro ai doganieri, che ladri non sono.

(…) ADR che io non ho

dichiarato l’esistenza di questi denari poiché ritenevo non fosse necessario

siccome in transito.

ADR che io avevo con me il

denaro poiché intendevo pagare l’acquisto di un’autovettura in Germania.

ADR che ho anche utilizzato

nel mio lavoro canali bancari ma che in questo caso, trattandosi di un acquisto

da effettuarsi in Germania, ho preferito i contanti, ritenuto come in Germania

nella compravendita di auto nuove o praticamente nuove si preferisce operare in

contanti.

ADR che il denaro che avevo

con me mi era stato messo a disposizione dalla persona indicata nella

dichiarazione allegata allo scritto 15 settembre 2008 del mio legale, che mi

viene sottoposta. (…).

(…) ADR ribadisco che non

ho mai avuto nulla a che fare con la cocaina.

ADR che prima di recarmi in

Spagna avevo soggiornato con amici in Italia, dove ho subito il furto di cui al

doc. 1. In seguito mi sono recato in Spagna e vi sono rimasto per circa una

settimana, per poi ripartire alla volta della Germania, via la Svizzera.

Il PP mi chiede perché io

abbia scelto di recarmi in Germania dalla Spagna, via la Svizzera, non passando

invece tramite la Francia, percorso che appare più corto.

ADR che ho scelto di passare

tramite la Svizzera poiché a Como abita la madrina dei miei figli, presso la

quale ho pernottato.”.

5.

Ritenuta terminata l’istruzione

formale, con decreto del 20 ottobre 2008, il Procuratore Pubblico, ha posto in

stato di accusa l’imputato per il reato di riciclaggio di denaro per avere, il

14.

luglio 2008, varcato la frontiera italo-svizzera al valico di Chiasso-Strada

detenendo ed occultando su di sé e nel veicolo un importo complessivo di €

46'000.-- in banconote da € 50.-- risultate essere contaminate da cocaina in

maniera molto importante.

Con lettera 22 ottobre 2008 il

prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione a tale decisione, dando avvio

alla procedura che ci vede qui occupati.

6.

L’art. 305bis CPS prevede che

debba essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provengono da un crimine.

Il reato in questione ha per

fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta

di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, per cui un comportamento

in tal senso è punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non

abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; DTF 119 IV 59

consid. 2e).

Il riciclaggio di denaro non

richiede per forza operazioni finanziarie complicate. Possono in effetti

adempiere la fattispecie anche atti di per sé semplici, come l’occultamento del

bottino (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa), l’investimento di valori patrimoniali

(DTF 119 IV 242 consid. 1d) o il loro cambio con banconote di taglio differente

(DTF 122 IV 211 consid. 2c). Non sono per contro punibili il semplice

versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) e il mero

possesso, rispettivamente la custodia, di tali valori patrimoniali.

Pure fornire alle autorità

informazioni fallaci, imprecise, incomplete o altrimenti idonee a indurre in

errore circa la proprietà o l’origine di una somma di denaro può costituire un

atto di riciclaggio, se compiuto a scopo vanificatorio (Mark Pieth, Basler

Kommentar, 2a ed, art. 305bis, n. 40).

6.

In una decisione che risale ad

ormai quasi 10 anni fa, il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi su un

caso analogo a quello qui in discussione, precisando che se già il semplice

occultare del denaro di origine criminale adempie il reato di riciclaggio ai

sensi dell’art. 305bis CPS, a maggior ragione questo deve ritenersi dato

allorquando dei valori patrimoniali vengono occultati per essere sottratti ai

controlli doganali e trasportati da una nazione all’altra (DTF 127 IV 20,

consid. 3b).

L’occultamento non deve essere

di una particolare intensità o frutto di accorgimenti fuori dalla norma: è

sufficiente che l’individuazione dei beni in questione sia resa più difficile

alle autorità. Nel caso di passaggio del confine ciò si verifica già quando

essi non vengono lasciati in vista ed si omette intenzionalmente di dichiararli

ai doganieri.

Nel caso che ci occupa

l’adempimento di questo presupposto oggettivo non desta pertanto alcun dubbio -

come riconosciuto pure dalla difesa - trovandoci di fronte ad un palese tentativo

di trafugare del denaro nascosto in un vano dell’automobile e sulla sua

persona, in un borsello.

Il reato è consumato già

nell’atto di celare ed in quello di non annunciare spontaneamente all’autorità

la presenza dei valori. E’ di conseguenza da escludere che si possa qui parlare

di mero tentativo ai sensi dell’art. 22 CPS.

7.

Affinché vi sia riciclaggio è poi

necessario, come visto, che il denaro rinvenuto sia “sporco”, cioè provento di

un crimine.

La perizia chimica esperita

dall’Istituto di Polizia Scientifica dell’Università di Losanna in data 4

settembre 2008 sulle banconote rinvenute nel veicolo e sulla persona dell’imputato

non lascia spazio a dubbi: la concentrazione di tracce di cocaina è a tal punto

elevata da consentire di escludere che si tratti di biglietti ordinari e da

indurre a concludere che si tratti di denaro che ha una stretta relazione con

il traffico di stupefacenti.

L’alto tasso di contaminazione

con stupefacenti di banconote è già stato a più riprese ritenuto dalla

giurisprudenza prova sufficiente per dimostrare la provenienza illecita di

valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CPS (DTF 127 IV 20; Sentenza del

Tribunale federale 5 dicembre 2000,6P.64/2000).

A corroborare questa tesi

contribuisce pure il fatto che si tratta di ben 920 banconote dello stesso,

piccolo, taglio da € 50.--, cui si fa comunemente capo nell’ambito della

malavita, poiché di facile smercio.

In una situazione del genere

sarebbe stato più logico ricorrere ad altre modalità di pagamento, che sono

altrettanto usuali nel commercio di autoveicoli. Anche volendo ammettere che

con denaro contante si ottengono sconti maggiori, l’imputato avrebbe potuto

benissimo ritirare il denaro da un istituto bancario al momento della

conclusione del contratto oppure fare a capo a banconote di taglio da € 500.--,

o anche solo € 100.--, che avrebbero ridotto a un decimo, o almeno alla metà,

il volume dei soldi da portare con sé e quindi reso più semplice il loro

trasporto.

Dal punto di vista oggettivo,

la fattispecie del reato di riciclaggio può ritenersi dunque pacificamente

realizzata, come riconosciuto anche dalla difesa in occasione del dibattimento.

8.

Soggettivamente l’illecito deve

essere stato commesso intenzionalmente o per dolo eventuale.

L’accusato ha negato

veementemente di essere stato a conoscenza della provenienza criminale del

denaro, così come che un simile fatto, con maggiore attenzione, gli sarebbe

potuto essere noto. A suo dire le banconote gli sarebbero state consegnate dal

socio __________ per l’acquisto di un automobile e non vi sarebbe stato alcun indizio

che avrebbe potuto indurlo a dubitare che esse erano in stretto contatto con il

commercio di stupefacenti.

Ben ponderate le dichiarazioni

e le ulteriori prove agli atti, le dichiarazioni non appaiono credibili.

In primo luogo non è plausibile

la giustificazione fornita per aver nascosto nel vano del navigatore il denaro.

In effetti, pur essendo stato dimostrato che il prevenuto ha subito un furto

con scasso all’auto un paio di settimane prima del suo fermo in dogana, risulta

poco logico occultare il denaro proprio all’interno del veicolo piuttosto che

tenerlo su di sé e portarlo seco. In effetti se fosse rubata l’auto, i soldi

andrebbero persi anche se sono celati in qualche cavità della stessa.

La mancata dichiarazione

spontanea del denaro ai doganieri al momento del controllo è un ulteriore

indizio che induce a dubitare della buona fede del prevenuto.

Altrettanto inverosimile è che

egli, invece di prendere la via più breve, abbia deciso di sobbarcarsi svariati

chilometri di viaggio in più passando da Como proveniente dalla Spagna e

diretto in Germania, solo per poter riposare e rifocillarsi un po’ presso la

madrina dei suoi figli. A tal proposito si rileva come l’accusato non si sia

nemmeno preoccupato di chiedere l’audizione della donna che, abitando ella,

secondo le sue dichiarazioni, a ridosso della dogana italo-svizzera, non

avrebbe posto particolari difficoltà.

Poco credibile è pure che una

persona che teme i furti - e ne ha subito uno - giri per oltre due settimane

con denaro in contanti per ben € 46'000.-- in pezzi da € 50.--. Si tratta di un

importo che risulta ancor più considerevole se si tiene conto che il signor ACCU

1.

proviene da un Paese in cui il guadagno medio pro capite è molto basso e che

le sue entrate personali mensili ammontano a € 2'000.--/3'000.-- (cfr.

formulario della dichiarazione di stato civile e patrimoniale da lui compilato,

allegato 4 ad AI 3).

Oltretutto, come già accennato

in precedenza, pure il taglio basso delle banconote lascia insorgere più di un

dubbio, essendo lo stesso ingiustificato.

Non chiarita è pure l’origine

dei soldi: nel suo primo interrogatorio di fronte agli inquirenti l’imputato ha

dichiarato che il denaro era suo e del suo socio ____________________ e

proveniva dalle attività commerciali che hanno in Bulgaria. Esso gli sarebbe

stato consegnato, almeno in parte, da clienti. A sostegno di queste sue

affermazioni, così richiesto, ha promesso che avrebbe trasmesso la relativa

documentazione bancaria e le ricevute (suo verbale di interrogatorio 14 luglio

2008, pag. 2 e 3).

Il 15 settembre 2008 sono state

inviate al Ministero pubblico dal difensore due dichiarazioni scritte: la prima

di __________, con la quale egli ha attestato: “dichiaro con la presente di

aver reso disponibile (in data 20 giugno 2008, n.d.r.) a ACCU 1 (…) la

somma ammontabile agli € 48'000.-- (quarantottomila Euro) per l’acquisizione di

autovettura dalla Repubblica Germania, dal cittadino tedesco __________,

residente a __________ (…). I mezzi resi disponibili da me sono fondi in

circolazione, ai sensi del Contratto di concessione di credito ipotecario

stipulato con la Banca __________, filiale di __________, addì 12 dicembre 2006.”. La seconda, datata 22 agosto 2008, di quest’ultimo istituto di credito con la quale esso

conferma di aver concesso, in data 12 dicembre 2006, un credito ipotecario giro

limite di Leva Bulgari (BGN) 100'000.-- a __________.

Questi scritti contraddicono la

prima versione e sembrano dichiarazioni di comodo. Quella della banca, seppur

resa dopo i fatti, è generica e si limita a parlare del credito ipotecario,

senza precisare, come sarebbe stato facilmente possibile, come e quando sarebbe

stato effettuato il prelievo dei € 48'000.-- ed in biglietti di che taglio.

Quella di __________ parla esclusivamente del rivenditore germanico, mentre

l’accusato ha dichiarato di essersi dapprima recato in Spagna e di aver optato

per il commerciante tedesco solo in un secondo tempo, dopo aver preso atto che

laggiù non vi erano veicoli che facevano al caso suo.

Vi sono quindi molte

imprecisioni e lacune che avrebbero potuto facilmente essere evitate e colmate,

che rendono poco affidabile la versione del prevenuto.

Neppure dimostrato è che ACCU 1

si sia recato in Spagna, fatto sul quale è legittimo dubitare.

Infine, elemento non trascurabile,

va rilevato che l’accusato ha dei precedenti penali in Svizzera e che,

nonostante le sue contestazioni in merito, è stato segnalato alla polizia del

suo Paese per vari tipi di reato.

9.

Tutto questo ben ponderato, la

versione fornita dall’accusato non può essere ritenuta veritiera e risulta

essere un maldestro tentativo di sortire da una situazione penalmente

compromettente.

Se ne deve pertanto concludere

che egli era pienamente cosciente dell’origine criminale del denaro trasportato

e che, proprio per questo, lo ha nascosto all’interno del veicolo,

rispettivamente in un borsello, evitando scientemente e colpevolmente di

segnalarlo ai doganieri al momento del controllo.

Il prevenuto ha dunque agito

intenzionalmente, adempiendo così anche dal punto di vista soggettivo la

fattispecie dell’art. 305bis CPS.

10.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, ACCU 1 deve essere condannato per ricettazione ai

sensi dell’art. 305bis CPS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa.

La norma in oggetto, come

esposto in precedenza, prevede che il colpevole venga condannato con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico

dell’imputato pesano qui lo scopo del reato, la sua reticenza nel fornire

elementi utili al chiarimento della fattispecie, nonché l’esistenza di

precedenti penali.

A suo favore giova

il relativamente limitato ammontare dei valori patrimoniali in oggetto - che lo

porta a rispondere del reato di fronte alla Pretura penale piuttosto che

davanti alle Assise correzionali o criminali - nonché la sua situazione

familiare, apparentemente solida.

Ben soppesato

tutto ciò, si giustifica confermare le proposte formulate con il decreto

d’accusa in discussione e sanzionare così il reato con una pena di 90 aliquote

giornaliere. L’ammontare delle stesse deve essere rivisto verso il basso in

quanto bisogna tenere conto del fatto che egli ha a suo carico tre figli ed una

compagna.

Nulla si

oppone alla sospensione condizionale della pena, ritenuto che il periodo di

prova deve essere fissato in 3 anni, sussistendo una precedente condanna da

parte delle autorità zurighesi.

L’art. 42 cpv.

3.

CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente,

una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106

CPS.

Nella

fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto

che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile,

quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e

proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della

procedura penale che ne ha fatto seguito.

La multa di

fr. 2’500.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 1’500.--,

tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione

in pena privativa della libertà è di fr. 40.-- per un giorno di carcere.

11.

Gli € 46'000.-- devono venire confiscati ai

sensi dell’art. 70 CPS, essendo stato accertato che costituiscono provento di

reato.

La tassa e le spese di

giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 70, 305bis cifra 1

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

riciclaggio di denaro, art.

305bis cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2008 del 20 ottobre

2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.

3’600.-- (tremilaseicento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1’500.--

(millecinquecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 38 (trentotto)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 7’300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina la confisca degli averi

patrimoniale sequestrati, pari a € 46’000.-- (art. 70 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio di comunicazione in

materia di riciclaggio di denaro, Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 1000.00 tassa

di giustizia

fr. 6300.00 spese

giudiziarie

fr. - 800.00 dedotta

cauzione già versata

fr. 8000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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