10.2008.425
Detenere, occultare e trasportare oltre in Svizzera Euro 46'000.--, precedentemente nascosti all'interno del proprio veicolo, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine; banconote conta
3 giugno 2009Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.425
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2009.36, 02.04.2010
Titolo:
Detenere, occultare e trasportare oltre in Svizzera Euro 46'000.--, precedentemente nascosti all'interno del proprio veicolo, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine; banconote contaminate da cocaina
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 305bis cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.425
DA
4016/2008
Bellinzona
3
giugno 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di riciclaggio di denaro,
per avere compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la
confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che essi provenivano
da un crimine, e meglio, per avere, a Chiasso (valico di Chiasso strada), in
entrata in Svizzera, il 14 luglio 2008, varcato la frontiera italo-svizzera,
alla guida della sua vettura Audi A6, con targhe bulgare (__________),
detenuto, occultato e trasportato oltre il confine complessivi € 46’000.--
in banconote da € 50.--, in gran parte (€ 40’000.--: suddivisi in 4 mazzette da
200 banconote l’una) precedentemente nascosti all’interno del proprio veicolo,
e meglio riposti in un sacchetto di stoffa nera occultato in un’intercapedine
posta sulla parte laterale sinistra all’interno del baule della vettura,
intercapedine accessibile solo asportando il rivestimento costituito dalla
tappezzeria del baule, e, per il resto (€ 6’000.--: suddivisi in 120
banconote), all’interno di un borsetto rinvenuto nell’abitacolo
dell’autovettura, banconote che hanno evidenziato una contaminazione da cocaina
superiore a quella che è lecito attendersi da biglietti di banca (€) ordinari
in circolazione sul mercato monetario legale, come si evince dalla relativa
analisi operata dall’Istituto di polizia scientifica dell’Università di
Losanna;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 305bis cifra 1 CPS,
richiamato l’art. 70 segg. CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 20 ottobre
Fatti
2008 n. 4016/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 6’300.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2’500.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 25 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6’200.--.
4.
Ordina la confisca degli
averi patrimoniali sequestrati, pari a € 46’000.-- (art. 70 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 giugno 2009, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, l’interprete
ed il Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale,
rilevando come nella fattispecie siano dati tutti i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di riciclaggio di denaro, chiede la conferma integrale del
decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, nonché il dissequestro della somma
sequestrata, ritenuto che sotto l’aspetto soggettivo non ci sono sufficienti
indizi per comprovare il reato di riciclaggio di denaro;
sentito in replica il Procuratore
Pubblico, il quale rileva come l’imputato nel corso del proprio interrogatorio
in polizia abbia affermato di non poter escludere che qualche suo cliente possa
aver trafficato con droga;
sentito in duplica il difensore, il quale
ritiene che la frase in questione rappresenti una dichiarazione a sé stante,
senza alcun collegamento con le altre affermazioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di riciclaggio di denaro per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve
essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali sequestrati, pari a € 46’000.--?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
ACCU 1 è nato il 15 settembre 1972 a __________ (Bulgaria), cittadina nella quale risiede ancor oggi, ed è titolare del passaporto
bulgaro n. __________.
Sulla vita anteriore ed attuale
dell’accusato vi sono pochi dati certi, non essendosi preoccupato di portare
documentazione in merito. A suo dire egli convivrebbe con __________, una donna
dalla quale avrebbe avuto tre figli: __________, 9 agosto 2001, __________, 22
novembre 2002 e __________, 29 marzo 1993. Tutti sarebbero da lui mantenuti.
ACCU 1 ha sostenuto al dibattimento che, nonostante una formazione nel settore della chimica, attualmente
egli sarebbe attivo quale commerciante immobiliare e di automobili, oltre ad
essere proprietario di una pompa di benzina.
Da un’indagine svolta dalla
polizia giudiziaria cantonale presso i colleghi di Sofia, attraverso i canali Interpol
(AI 7), è emerso che il prevenuto è proprietario di un’Audi A6 targata __________,
di una motocicletta Yamaha targata __________ e di un rimorchio. Sussistono
delle registrazioni a suo nome risalenti al 1997 per estorsione, rapina e furto
d’auto. Nel 1998 egli ha commesso atti di hooliganismo nel night bar “__________”
di __________. Sempre in quell’anno è stato arrestato dalla polizia di __________
in quanto accusato di estorsione.
L’Interpol bulgara ha inoltre
comunicato che nel 2005 sono stati informati che l’accusato era sospettato di
aver reclutato persone per effettuare dei delitti contro il sistema monetario
bulgaro e dell’UE. In modo particolare il gruppo si sarebbe occupato di
prelevare denaro da bancomat olandesi ed austriaci facendo capo a carte di
credito clonate.
Con riferimento a queste
segnalazioni il signor ACCU 1, dopo aver manifestato la sua sorpresa ed averne
contestato la fedefacenza, ha tenuto a sottolineare come, non solo non sia mai
stato condannato per simili reati, ma addirittura non sia neppure stato
interrogato dalla polizia.
In Svizzera l’imputato ha
subito da parte della Bezirksanwaltschaft di Zurigo, con decisione del 4 luglio
2001, una condanna a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, per furto, danneggiamento e ricettazione.
2.
Il mattino del 14 luglio 2008,
alle ore 08:00, le guardie di confine presenti alla dogana di Chiasso-Strada
hanno fermato una Audi A6 di colore nero, targata __________, in transito
dall’Italia alla Svizzera, a bordo della quale si trovava l’imputato.
Eseguendo una perquisizione
approfondita della vettura gli agenti doganali hanno rivenuto un sacchetto di
stoffa nero contenente 4 mazzi da 200 banconote da € 50.-- l’uno, per un valore
complessivo di € 40'000.--. Essi erano stati occultati in fondo ad uno dei due
vani laterali del bagagliaio, quello di sinistra ove si trovavano le
apparecchiature per il navigatore, chiuso da un portellone ricoperto di tappezzeria
analoga a quella del resto dell’interno del baule. L’intercapedine in questione
è una di quelle predisposte dal costruttore del veicolo, quindi non creata
artigianalmente.
Contestualmente è stata compiuta
pure un’ispezione sulla persona del signor ACCU 1, nel cui borsello è stato
trovato un quinto mazzetto composto da 120 banconote da € 50.-- l’una.
Dopo i rilievi fotografici, le
banconote sono state sottoposte ad un’analisi presso il Centro Operativo delle
Dogane a Chiasso-Boffalora tramite uno spettrometro di mobilità ionica
denominato Ionscan 400B. Con lo stesso strumento è pure stata effettuata
un’ispezione sul corpo del prevenuto.
Modalità e risultati degli
esami sono stati esposti nell’allegato redatto il 15 luglio 2008 dal capo del
gruppo mobile delle guardie di confine di Chiasso (allegato n. 5 al rapporto di
polizia, AI 3), nel quale si può leggere:
“Dai valori riscontrati si
desume quanto segue:
Banconote:
su 920 Banconote da 50.--
Euro ne sono state analizzate 67.
-
60.
banconote hanno avuto una contaminazione diretta da Cocaina. Le
stesse sono risultate positive alla COCHigt.
-
5.
banconote hanno avuto una contaminazione ambientale. Le stesse sono
risultate positive alla cocaina con valori tra 350 Max amp e 800 Max amp, con
4-7 Hit ed oltre.
-
2.
banconote hanno avuto una contaminazione indiretta da Cocaina. Le
stesse sono risultate positive alla cocaina con valori fino a circa 350 Max amp
con 4-7 Hit.
Analisi
sulla persona:
-
Mani: hanno avuto una contaminazione ambientale. Le stesse sono
risultate positive alla cocaina con un valore tra i 350 Max amp e 800 Max amp,
con 4-7 Hit ed oltre.
-
Fronte: ha avuto una contaminazione indiretta da Cocaina. La stessa è
risultata positiva alla cocaina con valori fino a circa 350 Max amp con 4-7
Hit.
Autovettura:
- intercapedine
laterale sinistra: le analisi sono risultate negative.”.
3.
Preso atto dell’esito di questi
primi esami le banconote sono state sequestrate il giorno stesso ed inviate
all’Istituto di Polizia scientifica dell’Università di Losanna per ulteriori
verifiche e approfondimenti.
Il rapporto di data 4 settembre
2008.
(AI 2) reso dai periti dell’istituto romando ha confermato la presenza di
tracce di cocaina sui biglietti, ad un tasso talmente elevato da dover
concludere che il denaro è direttamente connesso con il traffico di
stupefacenti: “Comparaison des billets saisis avec des billets ordinaires. L’intensité des signaux de cocaïne mis en évidence sur chacun des cinq lots
de billets transmis (…) se différencie largement du bruit de fond auquel il est
permis de s’attendre pour des euros ordinaires.
(…)
Interprétation des traces détectées
Des études
menées en interne à l’IPS en 2002 ont montré que, en termes de fréquence de
contamination, le bruit de fond ambiant en cocaïne des billets de banque en
circulation dans la zone Euro était de l’ordre de 55%. Comme les billets
examinés dans les cinq lots saisis (…) sont tous contaminés, ces résultats
suffiraient a démontrer la contamination anormale des billets de banque saisis
dans cette affaire par rapport aux billets ordinaires. Cependant, ces mesures
ayant été effectués en 2002, il est envisageable que la contamination en
cocaïne se soit accentué comme cela a été déjà observé sur les billets de
banque suisse. Il n’est donc pas possible d’exclure qu’en 2008, les fréquences
de contamination en cocaïne des euros aient atteint des valeurs comparables à
celles des billets suisses, soit entre 90 e 100%.
Il est donc
important de pouvoir se baser sur un autre paramètre pour montrer qu’il est
possible de différencier nos deux populations de billets, soit celle des
billets ordinaires et celle des billets saisis.
Une étude
faites en Suisse a montré qu’au fur et à mesure des divers transferts que
subissent les traces de stupéfiants sur des billets au cours du temps, l’intensité
des signaux détectés diminue (…). Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle,
les signaux de faible intensité des traces de cocaïne mises en évidence sur les
coupures en circulation proviennent majoritairement de leurs contacts avec les
trafiquants et les consommateurs, alors le fait de trouver des traces de forte
intensité soutient l’idée d’une relation récente avec le trafic de stupéfiants
(…). Typiquement, les saisies policières d’argent dont la relation avec un tel
trafic a été démontrée, mettent en évidence des intensités de signaux détectés
supérieures au bruit de fond ambiant des billets ordinaires.
En opposant
les valeurs des intensités de contamination des coupures saisies avec celles en
circulation, il est donc possible de montrer si les billets à l’examen
appartiennent plutôt à l’une ou à l’autre de ces deux populations.
Dans notre
cas, les cinq lots de billets en euro examinés (…) présentent une intensité de
contamination en cocaïne supérieure à celle à laquelle il est permis de s’attendre
sur des billets ordinaires. Ces résultats soutiennent donc l’hypothèse selon
laquelle les coupures transmises ont une relation étroite avec le trafic de
stupéfiants.
Dans notre
cas, les cinq lots de billets européens examinés présentent une intensité de
contamination en cocaïne supérieure à celle à laquelle il est permis de
s’attendre sur des billets de banque en euros en circulation dans le marché
monétaire légal.
CONCLUSIONS
(…) Les 67
coupures analysées aléatoirement parmi les cinq lots de billets trouvés en
possession de Monsieur ACCU 1 (…) présentent une contamination en cocaïne
supérieure à celle à laquelle il est permis de s’attendre sur des billets
ordinaires. Ces résultats soutiennent donc l’hypothèse selon laquelle les
coupures saisies ont une relation étroite avec le trafic de stupéfiants. “.
4.
Interrogato dapprima dagli
inquirenti e poi dal Procuratore Pubblico, l’imputato ha negato qualsiasi suo
coinvolgimento in attività criminali ed ha sostenuto che l’unico motivo
all’origine della sua decisione di nascondere il denaro nel vano del navigatore
era quello di evitare che gli venisse rubato. Egli non ha saputo dare alcuna
spiegazione circa il fatto che le banconote presentassero una contaminazione
alla cocaina così importante ed ha negato la loro provenienza illecita.
Gli € 46'000.-- erano a suo
dire destinati all’acquisto di una Mercedes di seconda mano che un suo amico
gli aveva commissionato. In effetti, secondo la sua versione, lo scopo principale
del viaggio in Europa occidentale era proprio quello di rinvenire un veicolo
adatto alle esigenze del cliente. Per questo motivo si era recato - dopo essere
passato da Como per accompagnare un compaesano dal medico e nel contempo
visitare per qualche giorno la madrina di suo figlio - nella zona di Barcellona
per visionare il parco macchine di un grosso venditore di auto usate. Non
avendo trovato nulla di interessante aveva deciso di recarsi in Baviera, a __________,
presso un altro commerciante a lui già conosciuto, di nome __________. Per portarsi
dalla Spagna alla Germania, invece di prendere la via più breve e più rapida,
avrebbe deciso di fare nuovamente tappa a Como dalla sua conoscente per
riposare una qualche ora e rifocillarsi. Proprio per questo motivo è quindi
transitato dal valico di Chiasso-Strada la mattina del 14 luglio 2008.
A verbale di polizia del 14
luglio 2008 egli ha dichiarato: “Questa mattina sono stato fermato in
entrata sul territorio svizzero, proveniente dalla Spagna, al valico di
Chiasso-Strada, dalle guardie di confine svizzere mentre ero al volante della
vettura Audi A6, di colore nero, targata __________ (Bulgaria) di mia
proprietà. Ero diretto a __________ (recte: __________) in Germania
presso un certo __________ (…) che conosco essere un rivenditore di automobili.
In effetti era mia intenzione recarmi presso di lui per l’acquisto di una
Mercedes ML 320, d’occasione con pochi chilometri, che avrei fatto recapitare
in Bulgaria. In questi giorni mi sono recato in Spagna e più precisamente a
Barcellona per visionare delle occasioni di automobili. Non contento e
soddisfatto per quanto propostomi ho optato per la Germania.
(…) L’interrogante mi chiede
a chi appartengono queste banconote, da dove provengono e il motivo per cui
sono state nascoste nel baule. Rispondo che tutto questo denaro è mio e del mio
socio __________ residente a __________ (vicino a __________) e proviene dalle
attività commerciali che teniamo in Bulgaria. Queste banconote le ho nascoste
nel baule perché avevo paura di un eventuale furto. In effetti, in passato,
avevo subito un furto con scasso nell’auto a Milano.
L’interrogante mi chiede che
dal controllo Ionoscan, eseguito dalle guardie di confine svizzere sulle
banconote trovate in mio possesso risultano contaminate, sulla maggior parte di
esse, da tracce di cocaina. Sa dare una spiegazione a questo fattore? Rispondo
che non so dare una spiegazione vera e propria. Come detto questi soldi sono
stati recuperati da clienti in Bulgaria. Soldi che erano tenuti in cassaforte
presso il mio ufficio di __________. In Bulgaria non ho mai avuto problemi con
la Giustizia, né tanto meno con lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Mi viene chiesto se per caso
è a conoscenza che un qualche suo cliente abbia a che fare con traffici di
droga.
Non è escluso che qualcuno
possa trafficare. Naturalmente non so dire chi di loro sia; a me e al mio socio
interessa che il nostro lavoro venga retribuito.
L’interrogante mi chiede se
sono in grado di dimostrare la provenienza di questo denaro, in particolare se
posso documentare ciò e se posso portare, a titolo di prova, della
documentazione cartacea bancaria o altra.
Rispondo che presso il mio
ufficio ho delle ricevute dove dei clienti mi hanno consegnato parte di questo
denaro. E’ evidente che sulle documentazioni risulta un importo inferiore al
dovuto per eludere il controllo del fisco. Sarei in grado di farvi pervenire
queste ricevute.”.
A verbale di fronte al
Procuratore Pubblico del 17 ottobre 2008 egli, dopo aver confermato le sue
precedenti affermazioni, ha poi asserito: “Aggiungo che a mio modo di vedere
il denaro non era affatto nascosto ma era depositato nel bagagliaio della
vettura vicino al navigatore, in un vano. Aggiungo che l’avevo riposto là
siccome temevo un furto; avevo già subito un furto a Milano in precedenza.
Il PP mi fa notare che se
avevo paura dei ladri avrei potuto tranquillamente segnalare l’esistenza del
denaro ai doganieri, che ladri non sono.
(…) ADR che io non ho
dichiarato l’esistenza di questi denari poiché ritenevo non fosse necessario
siccome in transito.
ADR che io avevo con me il
denaro poiché intendevo pagare l’acquisto di un’autovettura in Germania.
ADR che ho anche utilizzato
nel mio lavoro canali bancari ma che in questo caso, trattandosi di un acquisto
da effettuarsi in Germania, ho preferito i contanti, ritenuto come in Germania
nella compravendita di auto nuove o praticamente nuove si preferisce operare in
contanti.
ADR che il denaro che avevo
con me mi era stato messo a disposizione dalla persona indicata nella
dichiarazione allegata allo scritto 15 settembre 2008 del mio legale, che mi
viene sottoposta. (…).
(…) ADR ribadisco che non
ho mai avuto nulla a che fare con la cocaina.
ADR che prima di recarmi in
Spagna avevo soggiornato con amici in Italia, dove ho subito il furto di cui al
doc. 1. In seguito mi sono recato in Spagna e vi sono rimasto per circa una
settimana, per poi ripartire alla volta della Germania, via la Svizzera.
Il PP mi chiede perché io
abbia scelto di recarmi in Germania dalla Spagna, via la Svizzera, non passando
invece tramite la Francia, percorso che appare più corto.
ADR che ho scelto di passare
tramite la Svizzera poiché a Como abita la madrina dei miei figli, presso la
quale ho pernottato.”.
5.
Ritenuta terminata l’istruzione
formale, con decreto del 20 ottobre 2008, il Procuratore Pubblico, ha posto in
stato di accusa l’imputato per il reato di riciclaggio di denaro per avere, il
14.
luglio 2008, varcato la frontiera italo-svizzera al valico di Chiasso-Strada
detenendo ed occultando su di sé e nel veicolo un importo complessivo di €
46'000.-- in banconote da € 50.-- risultate essere contaminate da cocaina in
maniera molto importante.
Con lettera 22 ottobre 2008 il
prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione a tale decisione, dando avvio
alla procedura che ci vede qui occupati.
6.
L’art. 305bis CPS prevede che
debba essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o
dovendo presumere che provengono da un crimine.
Il reato in questione ha per
fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta
di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, per cui un comportamento
in tal senso è punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non
abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; DTF 119 IV 59
consid. 2e).
Il riciclaggio di denaro non
richiede per forza operazioni finanziarie complicate. Possono in effetti
adempiere la fattispecie anche atti di per sé semplici, come l’occultamento del
bottino (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa), l’investimento di valori patrimoniali
(DTF 119 IV 242 consid. 1d) o il loro cambio con banconote di taglio differente
(DTF 122 IV 211 consid. 2c). Non sono per contro punibili il semplice
versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) e il mero
possesso, rispettivamente la custodia, di tali valori patrimoniali.
Pure fornire alle autorità
informazioni fallaci, imprecise, incomplete o altrimenti idonee a indurre in
errore circa la proprietà o l’origine di una somma di denaro può costituire un
atto di riciclaggio, se compiuto a scopo vanificatorio (Mark Pieth, Basler
Kommentar, 2a ed, art. 305bis, n. 40).
6.
In una decisione che risale ad
ormai quasi 10 anni fa, il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi su un
caso analogo a quello qui in discussione, precisando che se già il semplice
occultare del denaro di origine criminale adempie il reato di riciclaggio ai
sensi dell’art. 305bis CPS, a maggior ragione questo deve ritenersi dato
allorquando dei valori patrimoniali vengono occultati per essere sottratti ai
controlli doganali e trasportati da una nazione all’altra (DTF 127 IV 20,
consid. 3b).
L’occultamento non deve essere
di una particolare intensità o frutto di accorgimenti fuori dalla norma: è
sufficiente che l’individuazione dei beni in questione sia resa più difficile
alle autorità. Nel caso di passaggio del confine ciò si verifica già quando
essi non vengono lasciati in vista ed si omette intenzionalmente di dichiararli
ai doganieri.
Nel caso che ci occupa
l’adempimento di questo presupposto oggettivo non desta pertanto alcun dubbio -
come riconosciuto pure dalla difesa - trovandoci di fronte ad un palese tentativo
di trafugare del denaro nascosto in un vano dell’automobile e sulla sua
persona, in un borsello.
Il reato è consumato già
nell’atto di celare ed in quello di non annunciare spontaneamente all’autorità
la presenza dei valori. E’ di conseguenza da escludere che si possa qui parlare
di mero tentativo ai sensi dell’art. 22 CPS.
7.
Affinché vi sia riciclaggio è poi
necessario, come visto, che il denaro rinvenuto sia “sporco”, cioè provento di
un crimine.
La perizia chimica esperita
dall’Istituto di Polizia Scientifica dell’Università di Losanna in data 4
settembre 2008 sulle banconote rinvenute nel veicolo e sulla persona dell’imputato
non lascia spazio a dubbi: la concentrazione di tracce di cocaina è a tal punto
elevata da consentire di escludere che si tratti di biglietti ordinari e da
indurre a concludere che si tratti di denaro che ha una stretta relazione con
il traffico di stupefacenti.
L’alto tasso di contaminazione
con stupefacenti di banconote è già stato a più riprese ritenuto dalla
giurisprudenza prova sufficiente per dimostrare la provenienza illecita di
valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CPS (DTF 127 IV 20; Sentenza del
Tribunale federale 5 dicembre 2000,6P.64/2000).
A corroborare questa tesi
contribuisce pure il fatto che si tratta di ben 920 banconote dello stesso,
piccolo, taglio da € 50.--, cui si fa comunemente capo nell’ambito della
malavita, poiché di facile smercio.
In una situazione del genere
sarebbe stato più logico ricorrere ad altre modalità di pagamento, che sono
altrettanto usuali nel commercio di autoveicoli. Anche volendo ammettere che
con denaro contante si ottengono sconti maggiori, l’imputato avrebbe potuto
benissimo ritirare il denaro da un istituto bancario al momento della
conclusione del contratto oppure fare a capo a banconote di taglio da € 500.--,
o anche solo € 100.--, che avrebbero ridotto a un decimo, o almeno alla metà,
il volume dei soldi da portare con sé e quindi reso più semplice il loro
trasporto.
Dal punto di vista oggettivo,
la fattispecie del reato di riciclaggio può ritenersi dunque pacificamente
realizzata, come riconosciuto anche dalla difesa in occasione del dibattimento.
8.
Soggettivamente l’illecito deve
essere stato commesso intenzionalmente o per dolo eventuale.
L’accusato ha negato
veementemente di essere stato a conoscenza della provenienza criminale del
denaro, così come che un simile fatto, con maggiore attenzione, gli sarebbe
potuto essere noto. A suo dire le banconote gli sarebbero state consegnate dal
socio __________ per l’acquisto di un automobile e non vi sarebbe stato alcun indizio
che avrebbe potuto indurlo a dubitare che esse erano in stretto contatto con il
commercio di stupefacenti.
Ben ponderate le dichiarazioni
e le ulteriori prove agli atti, le dichiarazioni non appaiono credibili.
In primo luogo non è plausibile
la giustificazione fornita per aver nascosto nel vano del navigatore il denaro.
In effetti, pur essendo stato dimostrato che il prevenuto ha subito un furto
con scasso all’auto un paio di settimane prima del suo fermo in dogana, risulta
poco logico occultare il denaro proprio all’interno del veicolo piuttosto che
tenerlo su di sé e portarlo seco. In effetti se fosse rubata l’auto, i soldi
andrebbero persi anche se sono celati in qualche cavità della stessa.
La mancata dichiarazione
spontanea del denaro ai doganieri al momento del controllo è un ulteriore
indizio che induce a dubitare della buona fede del prevenuto.
Altrettanto inverosimile è che
egli, invece di prendere la via più breve, abbia deciso di sobbarcarsi svariati
chilometri di viaggio in più passando da Como proveniente dalla Spagna e
diretto in Germania, solo per poter riposare e rifocillarsi un po’ presso la
madrina dei suoi figli. A tal proposito si rileva come l’accusato non si sia
nemmeno preoccupato di chiedere l’audizione della donna che, abitando ella,
secondo le sue dichiarazioni, a ridosso della dogana italo-svizzera, non
avrebbe posto particolari difficoltà.
Poco credibile è pure che una
persona che teme i furti - e ne ha subito uno - giri per oltre due settimane
con denaro in contanti per ben € 46'000.-- in pezzi da € 50.--. Si tratta di un
importo che risulta ancor più considerevole se si tiene conto che il signor ACCU
1.
proviene da un Paese in cui il guadagno medio pro capite è molto basso e che
le sue entrate personali mensili ammontano a € 2'000.--/3'000.-- (cfr.
formulario della dichiarazione di stato civile e patrimoniale da lui compilato,
allegato 4 ad AI 3).
Oltretutto, come già accennato
in precedenza, pure il taglio basso delle banconote lascia insorgere più di un
dubbio, essendo lo stesso ingiustificato.
Non chiarita è pure l’origine
dei soldi: nel suo primo interrogatorio di fronte agli inquirenti l’imputato ha
dichiarato che il denaro era suo e del suo socio ____________________ e
proveniva dalle attività commerciali che hanno in Bulgaria. Esso gli sarebbe
stato consegnato, almeno in parte, da clienti. A sostegno di queste sue
affermazioni, così richiesto, ha promesso che avrebbe trasmesso la relativa
documentazione bancaria e le ricevute (suo verbale di interrogatorio 14 luglio
2008, pag. 2 e 3).
Il 15 settembre 2008 sono state
inviate al Ministero pubblico dal difensore due dichiarazioni scritte: la prima
di __________, con la quale egli ha attestato: “dichiaro con la presente di
aver reso disponibile (in data 20 giugno 2008, n.d.r.) a ACCU 1 (…) la
somma ammontabile agli € 48'000.-- (quarantottomila Euro) per l’acquisizione di
autovettura dalla Repubblica Germania, dal cittadino tedesco __________,
residente a __________ (…). I mezzi resi disponibili da me sono fondi in
circolazione, ai sensi del Contratto di concessione di credito ipotecario
stipulato con la Banca __________, filiale di __________, addì 12 dicembre 2006.”. La seconda, datata 22 agosto 2008, di quest’ultimo istituto di credito con la quale esso
conferma di aver concesso, in data 12 dicembre 2006, un credito ipotecario giro
limite di Leva Bulgari (BGN) 100'000.-- a __________.
Questi scritti contraddicono la
prima versione e sembrano dichiarazioni di comodo. Quella della banca, seppur
resa dopo i fatti, è generica e si limita a parlare del credito ipotecario,
senza precisare, come sarebbe stato facilmente possibile, come e quando sarebbe
stato effettuato il prelievo dei € 48'000.-- ed in biglietti di che taglio.
Quella di __________ parla esclusivamente del rivenditore germanico, mentre
l’accusato ha dichiarato di essersi dapprima recato in Spagna e di aver optato
per il commerciante tedesco solo in un secondo tempo, dopo aver preso atto che
laggiù non vi erano veicoli che facevano al caso suo.
Vi sono quindi molte
imprecisioni e lacune che avrebbero potuto facilmente essere evitate e colmate,
che rendono poco affidabile la versione del prevenuto.
Neppure dimostrato è che ACCU 1
si sia recato in Spagna, fatto sul quale è legittimo dubitare.
Infine, elemento non trascurabile,
va rilevato che l’accusato ha dei precedenti penali in Svizzera e che,
nonostante le sue contestazioni in merito, è stato segnalato alla polizia del
suo Paese per vari tipi di reato.
9.
Tutto questo ben ponderato, la
versione fornita dall’accusato non può essere ritenuta veritiera e risulta
essere un maldestro tentativo di sortire da una situazione penalmente
compromettente.
Se ne deve pertanto concludere
che egli era pienamente cosciente dell’origine criminale del denaro trasportato
e che, proprio per questo, lo ha nascosto all’interno del veicolo,
rispettivamente in un borsello, evitando scientemente e colpevolmente di
segnalarlo ai doganieri al momento del controllo.
Il prevenuto ha dunque agito
intenzionalmente, adempiendo così anche dal punto di vista soggettivo la
fattispecie dell’art. 305bis CPS.
10.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, ACCU 1 deve essere condannato per ricettazione ai
sensi dell’art. 305bis CPS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa.
La norma in oggetto, come
esposto in precedenza, prevede che il colpevole venga condannato con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico
dell’imputato pesano qui lo scopo del reato, la sua reticenza nel fornire
elementi utili al chiarimento della fattispecie, nonché l’esistenza di
precedenti penali.
A suo favore giova
il relativamente limitato ammontare dei valori patrimoniali in oggetto - che lo
porta a rispondere del reato di fronte alla Pretura penale piuttosto che
davanti alle Assise correzionali o criminali - nonché la sua situazione
familiare, apparentemente solida.
Ben soppesato
tutto ciò, si giustifica confermare le proposte formulate con il decreto
d’accusa in discussione e sanzionare così il reato con una pena di 90 aliquote
giornaliere. L’ammontare delle stesse deve essere rivisto verso il basso in
quanto bisogna tenere conto del fatto che egli ha a suo carico tre figli ed una
compagna.
Nulla si
oppone alla sospensione condizionale della pena, ritenuto che il periodo di
prova deve essere fissato in 3 anni, sussistendo una precedente condanna da
parte delle autorità zurighesi.
L’art. 42 cpv.
3.
CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente,
una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106
CPS.
Nella
fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto
che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile,
quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e
proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della
procedura penale che ne ha fatto seguito.
La multa di
fr. 2’500.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 1’500.--,
tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione
in pena privativa della libertà è di fr. 40.-- per un giorno di carcere.
11.
Gli € 46'000.-- devono venire confiscati ai
sensi dell’art. 70 CPS, essendo stato accertato che costituiscono provento di
reato.
La tassa e le spese di
giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 70, 305bis cifra 1
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
riciclaggio di denaro, art.
305bis cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2008 del 20 ottobre
2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.
3’600.-- (tremilaseicento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 38 (trentotto)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 7’300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina la confisca degli averi
patrimoniale sequestrati, pari a € 46’000.-- (art. 70 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 1000.00 tassa
di giustizia
fr. 6300.00 spese
giudiziarie
fr. - 800.00 dedotta
cauzione già versata
fr. 8000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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