10.2008.428
Consumare cibi e bevande in esercizi pubblici e alberghieri per complessivi fr. 29'180.80 senza saldare il conto
16 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.428
Data decisione, Autorità:
16.04.2009, PRPEN
Titolo:
Consumare cibi e bevande in esercizi pubblici e alberghieri per complessivi fr. 29'180.80 senza saldare il conto
FRODE DELLO SCOTTO
art. 149 CPS
Incarto
n.
10.2008.428
DA
3355/2008
Bellinzona
16
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta frode dello scotto,
per essersi fatto ripetutamente
servire cibi e bevande in esercizi pubblici e alberghieri, senza provvedere a
saldare il conto per le prestazioni ricevute, frodando in tal modo gli esercenti
degli importi dovuti, e meglio:
·
ad __________, presso il __________ nel periodo compreso tra il
10 giugno 2007 sino al 15 ottobre 2007, per un ammontare delle consumazioni di
fr. 14’002.70;
·
a __________, presso il __________ nel periodo compreso tra il
7 settembre 2007 sino al 31 dicembre 2007, per un ammontare delle
consumazioni di fr. 15’178.10;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 149 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 ottobre
Fatti
2008 n. 3355/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
11’700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 130.- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 3’000.--
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al versamento alle parti
civili CIVI 1 dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2 dell’importo di fr. 15’178.10
a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2008;
indetto il dibattimento 16 aprile 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il
patrocinatore della parte civile CIVI 2 e l’interprete, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore della parte
civile CIVI 2, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa per quanto
concerne la propria patrocinato;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione in quanto non sussistono i presupposti del reato in questione.
Secondo la giurisprudenza è infatti necessario che l’autore scompaia (DTF 125
IV 124), ciò che qui non è avvenuto essendo l’imputato sempre stato reperibile
ed in contatto con i denuncianti. In via subordinata, egli chiede, in
applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b CPS, una massiccia
riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di frode dello scotto per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere riconosciute
e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI 1?
5.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI
2?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 149 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta frode dello scotto,
art. 149 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3355/2008 del 8 ottobre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di
fr. 11’700.-- (undicimilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 2’000.--
(duemila);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al versamento alle parti
civili CIVI 1, dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2, __________, dell’importo
di fr. 15’178.10 a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 3000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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