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Decisione

10.2008.428

Consumare cibi e bevande in esercizi pubblici e alberghieri per complessivi fr. 29'180.80 senza saldare il conto

16 aprile 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 3355/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

11’700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 130.- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 3’000.--

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al versamento alle parti

civili CIVI 1 dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2 dell’importo di fr. 15’178.10

a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2008;

indetto il dibattimento 16 aprile 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il

patrocinatore della parte civile CIVI 2 e l’interprete, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore della parte

civile CIVI 2, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa per quanto

concerne la propria patrocinato;

sentito il difensore, il quale chiede

l’assoluzione in quanto non sussistono i presupposti del reato in questione.

Secondo la giurisprudenza è infatti necessario che l’autore scompaia (DTF 125

IV 124), ciò che qui non è avvenuto essendo l’imputato sempre stato reperibile

ed in contatto con i denuncianti. In via subordinata, egli chiede, in

applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b CPS, una massiccia

riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di frode dello scotto per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere riconosciute

e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI 1?

5.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI

2?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48, 149 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta frode dello scotto,

art. 149 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3355/2008 del 8 ottobre

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di

fr. 11’700.-- (undicimilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 2’000.--

(duemila);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al versamento alle parti

civili CIVI 1, dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2, __________, dell’importo

di fr. 15’178.10 a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2000.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 3000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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