10.2008.434
Guida nonostante la revoca della licenza di condurre
30 giugno 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.434
Data decisione, Autorità:
30.06.2009, PRPEN
Titolo:
Guida nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.434
DA
3821/2008
Bellinzona
30
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di circolazione nonostante la revoca
della licenza di condurre,
per aver condotto l’autovettura
Mitsubishi targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25 gennaio 2008 per
un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
16 aprile 2008;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 ottobre
2008 n. 3821/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.--ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 6’000.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni
(art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 80.-- ciascuna per complessivi fr. 2’400.--, decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico il 5 novembre 2007 (art. 46 cpv. 2 CPS),
con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 36 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 30 giugno 2009,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito l'accusato, il quale riconosce di
aver guidato nonostante la revoca. Egli chiede di ridurre la pena principale
sia per quanto concerne le aliquote, sia il loro ammontare, sia la multa.
Chiede inoltre di non revocare il beneficio della precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.--cadauna per complessivi fr.
2’400.-- decretata nei suoi confronti il 5 novembre 2007 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
circolazione nonostante la
revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3821/2008 del 13 ottobre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.
3’600.-- (tremilaseicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’400.--
(duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr.
80.
-- (ottanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 5 novembre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno
(art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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