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Decisione

10.2008.434

Guida nonostante la revoca della licenza di condurre

30 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16 aprile 2008;

reato previsto dall’art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 13 ottobre

2008 n. 3821/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.--ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 6’000.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni

(art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 80.-- ciascuna per complessivi fr. 2’400.--, decretata nei

suoi confronti dal Ministero pubblico il 5 novembre 2007 (art. 46 cpv. 2 CPS),

con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 36 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 30 giugno 2009,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito l'accusato, il quale riconosce di

aver guidato nonostante la revoca. Egli chiede di ridurre la pena principale

sia per quanto concerne le aliquote, sia il loro ammontare, sia la multa.

Chiede inoltre di non revocare il beneficio della precedente condanna;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.--cadauna per complessivi fr.

2’400.-- decretata nei suoi confronti il 5 novembre 2007 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

circolazione nonostante la

revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3821/2008 del 13 ottobre

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.

3’600.-- (tremilaseicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’400.--

(duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr.

80.

-- (ottanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 5 novembre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno

(art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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