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Decisione

10.2008.438

Danneggiare ad una persona gli occhiali da vista e la maglietta; offenderla con gli epiteti "puttana", "pezzo di merda" e "ha i denti marci"; colpirla con pugni e calci, graffiandola e lanciandole una

5 marzo 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza del 22 gennaio 2009?

5. Possono essere

riconosciute le pretese e il risarcimento avanzate dall’imputata nei confronti

della parte civile?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1 , nata a __________ (__________)

il 12 settembre 1971, è divorziata e convive attualmente con il signor __________

nell’abitazione di quest’ultimo a __________.

Ella ha due figli: __________,

di 14 anni, avuto da una precedente relazione, e __________, di 8 anni, nata

dal rapporto con il signor __________.

Quest’ultimo, a sua volta, ha

un’altra figlia di nome __________, nata il 23 novembre 1984 e

domiciliata attualmente a __________ (ZH).

La parte civile CIVI 1 è amica

di lunga data della signora __________.

Considerandi

2.

Il 4 agosto 2008 __________,

che si trovava in vacanza a casa del padre con l’amica __________, ha invitato

la parte civile a raggiungerla presso l’abitazione del padre e dell’imputata per

poi recarsi insieme a fare una passeggiata con i rispettivi cani. In effetti le

due donne condividono la passione per i levrieri razza “whippet” di cui

posseggono un esemplare.

Giunta presso la casa del

signor __________, la signora CIVI 1 vi è entrata, accolta dall’amica e dalla

signora __________, che le hanno offerto un bicchier d’acqua. In quel momento

la prevenuta non era presente. Ella è però sopraggiunta qualche minuto dopo e,

non appena ha visto la parte civile, le è andata incontro chiedendole se era

stata informata del fatto che lei non la voleva più vedere in casa sua (cfr. ad

es. verbali di interrogatorio 12 agosto 2008 di CIVI 1 e 4 agosto 2008 di __________).

Con la richiesta di spiegazioni in merito a questa affermazione, formulata

dalla denunciante è nato un diverbio, che si è ben presto tramutato in una

piccola zuffa.

La descrizione degli eventi

fornita dalla prevenuta diverge fondamentalmente da quelle fornite dalla

vittima e dalle due testi. E’ pertanto opportuno riprenderle qui brevemente nei

loro punti salienti.

La signora CIVI 1 ha così

esposto i fatti nel suo verbale d’interrogatorio: “ACCU 1 in presenza della __________

e della __________ ha iniziato a gridare, dandomi della … puttana, … pezzo di

merda, … che puzzo … che ho i denti marci (cosa non vera) e altre parole in

lingua spagnola che non ho capito il significato.

A questo punto è intervenuta

la __________, dicendo alla ACCU 1 di smetterla. Io, rimanendo imbarazzata su

quanto succedeva non reagivo e non dicevo niente. ACCU 1 allora si spostava

entrando nel salotto e quando mi è passata vicina mi ha dato una manata sulla

spalla destra, e poi ha continuato ad insultarmi dandomi della puttana ed altri

epiteti in lingua spagnola.

A questo punto io mi sono

voltata verso di lei e gli ho detto solo: “… guarda che io non vengo da dove

vieni tu!”. (…)

Poi __________ mi diceva

“dai andiamo…!” ed io mi sono girata per seguirla verso l’uscita della casa. In

questo istante ACCU 1 mi afferrava da dietro per la maglietta tirandomi in

dietro e poi iniziava a darmi dei pugni sulla testa e sulla schiena,

graffiandomi, nonché dei calci nelle gambe. Io in quel momento ho lasciato il

guinzaglio con il cane che tenevo in mano e riuscivo a voltarmi. In quel

momento mi ha afferrato gli occhiali da vista e li ha gettati via. Io non ho reagito

all’aggressione, mi limitavo a ripararmi il viso dai colpi che ACCU 1 mi dava,

anche perché senza occhiali non ho la possibilità, visto che non ci vedo.

__________ e __________ che

erano li con noi in un primo momento sono rimaste allibite dal comportamento

improvviso della ACCU 1, poi __________ è intervenuta in mia difesa spingendo

indietro ACCU 1 e dicendole di smetterla.

Poi __________ mi diceva di

andare fuori che poi mi avrebbe raggiunta.

Io però dicevo che mi doveva

accompagnare in quanto senza occhiali da vista mi era impossibile trovare

l’uscita (ho una correzione visiva di 7.5 per un occhio e 8.25 nell’altro).

Senza occhiali io riuscivo

vedere solamente la sagoma della ACCU 1 e riuscivo a intravedere che teneva

qualcosa in mano.

Poi all’improvviso da una

distanza di circa un paio di metri mi lanciava l’oggetto che teneva in mano.

Per quello che mi risulta con quell’oggetto non mi ha colpita, ma l’oggetto in

questione, che poi mi è stato detto che era un candelabro di circa 20 cm di altezza

per 10 di diametro, si è rotto in due pezzi. ACCU 1 ha preso uno di questi

pezzi e lo ha lanciato nuovamente contro di me.

Poi __________ mi ha

accompagnata fuori casa e sono rimasta li in attesa che qualcuno recuperasse i

miei occhiali.

(…) A seguito di quanto

avvenuto e delle percosse ricevute io riportato vari graffi al viso, al collo e

alla schiena, ed un ematoma sul braccio destro (…). Ho pure riportato la

rottura degli occhiali da vista (stanghette storte e lenti graffiate) nonché la

rottura della maglietta che indossavo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio

12.

agosto 2008).

__________, sentita il giorno

stesso dei fatti, ha dichiarato:”(…) Da parte sua CIVI 1 rispondeva “perché?

Io non ti ho fatto niente.”. A questo punto ACCU 1 ha iniziato ad insultare CIVI

1.

dicendogli “sei una puttana di merda, hai i denti neri” e molti altri insulti

che non ricordo.

Da parte mia dicevo a ACCU 1

di calmarsi, di stare tranquilla che noi uscivamo a fare un giro con il cane.

Da parte sua CIVI 1 gli diceva “hai qualcosa da nascondere? Io non vengo da

dove vieni tu” e girandosi si è incamminata verso l’uscita con il cane al

guinzaglio.

ACCU 1 a quel punto ha

raggiunto alle spalle CIVI 1 e ha iniziato a tirargli sberle/pugni un po’ su

tutto il corpo. Gli ha strappato poi gli occhiali dal viso buttandoli per terra

ed in seguito gli ha sfilato e strappato la maglietta. Da parte sua CIVI 1

stava china e si proteggeva il capo con le braccia; non ha reagito, in più

preciso che senza occhiali da vista non ci vede bene.

A quel punto sono

intervenuta io “mettendomi in mezzo”; le due si sono divise per un attimo e io

ho gridato basta!

ACCU 1 a quel punto ha preso

una candela abbastanza grande (diametro 10 cm e altezza 20 centimetri-circa) e

l’ha lanciata in direzione di me e CIVI 1; fortunatamente non ci ha prese. La

candela si è spezzata e un pezzo è arrivato nei paraggi di ACCU 1 che

nuovamente ce l’ha lanciata nuovamente; nuovamente non mi ha colpito (non so

precisare se ha colpito CIVI 1).” (cfr. suo verbale di interrogatorio

4.

agosto 2008).

Pure __________,

verbalizzata il 4 agosto 2008, ha confermato i fatti nel senso sopraesposto: “Di

li a poco è arrivata in casa ACCU 1 che ha visto CIVI 1, le due donne si sono

dapprima salutate e poi ACCU 1 le ha chiesto se __________ l’avesse informata

sul fatto che non voleva più vederla in casa sua e CIVI 1 le ha risposto

chiedendo perché non avrebbe più potuto presentarsi in questa casa. Poi le ha

detto chi fosse lei per dirle che non poteva più entrare in casa di __________

e della sua amica __________ e da li è nata una discussione animata tra le due

donne. Dapprima ACCU 1 ha insultato CIVI 1 con vari epiteti di ogni genere ed

in seguito è passata alle mani colpendola più volte. CIVI 1 ha cercato di

difendersi come poteva mentre __________ tentava a più riprese di dividere le

due donne. La lite è durata in tutto circa 5 minuti ed a più riprese ACCU 1 ha

colpito CIVI 1 a mani nude graffiandola per poi terminare lanciandole addosso

per ben due volte una candela di cera.

CIVI 1 in fine ha lasciato

la casa su nostro consiglio, nonostante che nella colluttazione avesse perso

gli occhiali e non ci vedesse bene.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 4

agosto 2008).

Per contro, l’imputata ha così

esposto i fatti: ”Appena l’ho vista le ho detto: ”Buongiorno, vai fuori che

tu sai che in casa mia non puoi entrare …” (premetto che circa un mese prima

gli avevo intimato di non più venire a casa mia).

Lei come risposta mi diceva

“…sono entrata per farti vedere che tu non centri niente in questa casa, che

sono una merda, aggiungendo che ero una puttana di merda, una stronza ed altre

parole del genere”. Questo minacciandomi con il dito indice della mano destra.

Alla terza volta che mi

diceva che ero una puttana, io gli davo una sberla sul viso. Lei mi ha

afferrata per il collo e mi ha spinta contro il muro.

In quel momento erano

presenti __________ e __________.

Sta di fatto che poi ci

siamo picchiate a vicenda. In quel momento a dividerci è intervenuta la __________

e la __________ ha accompagnato CIVI 1 fuori della casa.

In quel momento erano pure

giunti i miei figli __________ di 14 anni e la piccola __________ di 8 anni.

(…) R) Che questo è vero. Ci

siamo messe le mani addosso e gli ho strappato la maglietta.

Per quanto concerne gli

occhiali ricordo che gli stessi effettivamente sono caduti a terra, ma non so

se si erano rotto.

D) Lei ha graffiato la CIVI

1.

al visto, collo e braccia?

R) Probabilmente quando ci

siamo messe le mani addosso e quando si è strappata la maglietta.

Anch’io a seguito del

litigio ho riportato una contusione al collo e al braccio destro.

D) Lei durante la lite o la

discussione ha lanciato una candela verso la CIVI 1?

R) No. Io non ho lanciato

nessuna candela. Forse la candela è possibile che sia caduta, ma io non l’ho

lanciata.

(…) Rispondo che quanto

dichiarato in questo verbale è la verità di come si sono svolti i fatti. E’

stata la CIVI 1 ad aggredire me e non viceversa.” (cfr. suo verbale di

interrogatorio 20 agosto 2008).

3.

In base alle risultanze

istruttorie, il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emanato il 20 ottobre 2008 il

decreto in esame, mettendo in stato d’accusa ACCU 1 siccome ritenuta colpevole

di vie di fatto, danneggiamento ed ingiuria, proponendone la condanna ad una

pena pecuniaria di fr. 450.--, corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--, oltre

ad una multa di fr. 500.--, con contestuale rinvio della parte civile al

competente foro per le sue pretese di tale natura.

Con scritto inviato il 27

ottobre 2008, l’imputata ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.

4.

Innanzitutto occorre stabilire,

sulla base delle prove agli atti, come si sono svolti i fatti.

Ben ponderate le dichiarazioni

delle persone interrogate, preso atto delle fotografie allegate al rapporto di

polizia della fattura dell’ottico, con relativa precisazione scritta, nonché

dei rapporti medici, appare legittimo ritenere veritiera la versione fornita

dalla parte civile. Essa è in effetti confermata da quelle delle due testi. Non

credibile è quanto affermato dalla prevenuta, così come la sua ipotesi per la

quale le signore __________ e __________ abbiano mentito e si siano accordate

con la parte civile per incastrarla. Non se ne vede il motivo, tenuto

soprattutto conto del fatto che i loro rapporti con la signora ACCU 1 erano

stati buoni sino a quel momento (“Preciso che fino ad oggi abbiamo passato

delle giornate tranquille di vacanza, senza problemi con nessuno.”, cfr.

verbale di interrogatorio 4 agosto 2008 di __________) e che nulla permette di

ritenere che si siano in seguito deteriorati.

5.

Accertati gli eventi, la

valutazione giuridica della fattispecie non crea particolari difficoltà.

Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPS,

chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al

corpo o alla salute, è punito a querela di parte con la multa.

Secondo la giurisprudenza, deve

ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che

ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini

sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa

può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV

14.

consid 2).

Dal referto del pronto soccorso

di data 4 agosto 2008, la parte civile presentava delle contusioni multiple,

svariati graffi all’emivolto sinistro, al collo in regione cervicale e sul

dorso, oltre ad una tumefazione sull’avambraccio e dolenze varie. Si tratta

indubbiamente di conseguenze fisiche dell’aggressione da parte dell’imputata.

Esse non raggiungono una

gravità tale da poter essere ritenute lesioni semplici ma ricadono ancora nella

categoria delle vie di fatto.

Non può per contro essere

ritenuto una via di fatto ai sensi del codice penale il lancio, avvenuto a due

riprese, della candela verso la signora CIVI 1, poiché la stessa non è stata

colpita dall’oggetto e non ha dunque subito alcun danno corporale.

La signora ACCU 1 ha agito

sicuramente intenzionalmente.

Non sono rilevabili gli estremi

per poter applicare analogeticamente l’art. 177 cpv. 2 o 3 CPS: le vie di fatto

non sono assolutamente una risposta ad un comportamento a tal punto errato

della vittima da poterle rendere giustificabili. La signora CIVI 1 è entrata in

casa dell’istante poiché invitata dalla figlia del suo convivente, che ne è

pure il proprietario legittimo.

Di conseguenza la signora ACCU

1.

deve essere condannata per vie di fatto commesse nei confronti della parte

civile secondo gli estremi descritti al punto n. 3 del decreto d’accusa in esame,

ad eccezione del lancio della candela.

6.

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS è

punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende

con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se

l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno

sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se

all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il

giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).

Anche per questo capo

d’imputazione fa stato la versione della parte civile e delle due testi, per la

quale è stata la signora ACCU 1 ad apostrofare senza preavviso la signora CIVI

1.

con vari epiteti quali “puttana”, “pezzo di merda” e dicendole

che ha i denti marci.

Pacifico e riconosciuto è

dunque che la prevenuta abbia insultato l’antagonista con gli epiteti indicati

dal decreto - atti sicuramente a lederne l’onore - e che lo abbia fatto

intenzionalmente.

Come già anticipato nel punto

precedente, non sono qui dati i presupposti per poter ipotizzare di prescindere

dalla pena a norma del secondo o del terzo capoverso dell’art. 177 CPS.

Il decreto d’accusa può dunque

essere confermato anche per quanto concerne il reato di ingiuria.

7.

Per l’art. 144 cpv. 1 CPS,

chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui

grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di

parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Dal profilo oggettivo,

trattandosi di un’infrazione di risultato, è presupposto fondamentale per il

suo adempimento l’esistenza di un danno materiale ad un oggetto di proprietà di

terze persone. E’ dunque necessario che vi sia un nesso di causalità (naturale

e adeguato) tra il comportamento delittuoso del reo e la modificazione subita

dall’oggetto.

Il danno può consistere in una

modifica della cosa nella sua sostanza, rispettivamente in un mutamento della

stessa con la conseguenza di sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le

caratteristiche o l’attrattiva, oppure anche in un semplice cambiamento del suo

aspetto. Non è per contro necessario che l’oggetto abbia un valore commerciale

o che l’avente diritto subisca un pregiudizio economico.

Senza l’autorizzazione

dell’avente diritto, nessuno può modificare lo stato di una cosa. Di

conseguenza, l’infrazione non protegge degli interessi patrimoniali o l’oggetto

stesso, ma l’insieme dei diritti di disposizione circa il suo stato che

appartengono all’avente diritto.

Il comportamento dell’autore

deve pertanto provocare un cambiamento dello stato dell’oggetto che non può

essere ripristinato immediatamente senza costi né sforzi e che lede un

interesse legittimo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Berna 2002, n. 1 segg. ad art. 144, pagg. 277 segg.).

Dal profilo soggettivo,

l’infrazione richiede l’intenzionalità, laddove il dolo eventuale è già

sufficiente. La negligenza, per contro, non è punibile. L’autore deve quindi essere

consapevole, almeno sotto forma di dolo eventuale, di arrecare un danno ad un

cosa appartenente ad altri. E’ inoltre necessario che egli abbia la volontà di

modificare, senza autorizzazione da parte dell’avente diritto, lo stato

dell’oggetto o quantomeno che ne accetti l’eventualità (Bernard Corboz, op.

cit., n. 23 seg. ad art. 144, pag. 280).

Nella fattispecie è stato

accertato che l’accusata, con il suo attacco all’integrità fisica della signora

CIVI 1, le ha strappato volontariamente la maglietta e le ha levato gli

occhiali dal viso gettandoli a terra, rovinandoli a tal punto da renderne la

riparazione più costosa del prezzo d’acquisto (cfr. dichiarazione di __________,

__________, allegata al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1).

Ne consegue che l’imputata

deve pure essere condannata per il reato di danneggiamento così come descritto

al punto n. 1 del decreto d’accusa in discussione.

8.

In base alle considerazioni che

precedono, la signora ACCU 1 deve essere condannata per i tre i capi

d’imputazione prospettati dall’accusa.

Come visto, l’art. 126 cifra 1

CPS sanziona la commissione del reato con una multa, l’art. 177 cpv. 1 CPS

prevede una pena pecuniaria, sino ad un massimo di 90 aliquote, mentre l’art.

144.

cpv. 1 CPS una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria.

Secondo l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

L’art. 49 cpv.

1.

CPS prescrive che in caso di concorso di reati, il giudice debba condannare

l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura

adeguata.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico della

prevenuta grava qui il fatto che abbia aggredito la vittima senza che ve ne

fosse lontanamente la necessità, senza motivo. Pure la violenza dell’atto gioca

un ruolo determinante, così come l’ostinazione a non voler ammettere le proprie

colpe sino all’ultimo.

A suo favore gioca

che è incensurata e che l’evento sembra essere avvenuto in circostanze tali da

poterlo ritenere un caso isolato.

A

fronte di questi estremi si giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote

giornaliere da fr. 30.-- cadauna, considerato che la signora ACCU 1 non lavora

ed è a carico del convivente. A tal proposito si rileva che nonostante

quest’ultimo si trovi in una situazione finanziaria particolarmente agiata

(reddito raggruppato 2007 per oltre fr. 600'000.-- ed importante sostanza

immobiliare), questo giudice non ha ritenuto di dover aumentare l’importo

dell’aliquota proposto dal Procuratore Pubblico.

Nulla si

oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto

dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusata parla sicuramente

a favore di una prognosi favorevole.

L’art. 42 cpv.

3.

CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena

condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai

sensi dell’art. 106 CPS.

La multa è

pure prevista dall’art. 126 CPS e non può essere inclusa nella pena complessiva

fondata sul cosiddetto Asperationsprinzip dell’art. 49 CPS.

Nella

fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto

che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile,

quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e

proporzionale per far comprendere alla prevenuta la serietà dello sbaglio e

della procedura penale che ne ha fatto seguito.

La multa di

fr. 500.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 300.--

tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione

in pena privativa della libertà è di fr. 30.-- per un giorno di carcere.

9.

Il rinvio della parte civile al

competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in

giudicato, non avendo ella impugnato il decreto d’accusa. La sua istanza di

risarcimento non può pertanto venire accolta.

L’imputata ha preteso che le

vengano riconosciuti fr. 565.97 per danni subiti e fr. 10'000.-- per torto

morale. La richiesta è irricevibile.

10.

La tassa

e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputata (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42, 49, 126 cpv. 1,

144 cpv. 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. danneggiamento,

per avere, a __________,

in data 4 agosto 2008, danneggiato intenzionalmente gli occhiali da vista di CIVI

1, nonché la sua maglietta;

2. ingiuria,

per avere, a __________,

in data 4 agosto 2008, offeso l’onore di CIVI 1, tacciandola con epiteti vari

tra i quali “puttana”, “pezzo di merda” e dicendole che “ha i

denti marci”;

3. vie di fatto,

per avere, a __________,

in data 4 agosto 2008, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1,

colpendola con pugni e calci nonché graffiandola;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio

al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima

del presente dibattimento;

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dall’imputata;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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