10.2008.440
Appropriarsi di un anello del valore di fr. 18'000.-- dimenticato nei bagni di una gioielleria da una dipendente della stessa
28 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.440
Data decisione, Autorità:
28.04.2009, PRPEN
Titolo:
Appropriarsi di un anello del valore di fr. 18'000.-- dimenticato nei bagni di una gioielleria da una dipendente della stessa
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.440
DA
4042/2008
Bellinzona
28
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
detenuta dal 16 settembre
2008 al 17 settembre 2008,
prevenuta colpevole di appropriazione semplice,
per essersi, in data 9
settembre 2008, a __________, presso i bagni della gioielleria __________, per
procacciarsi un indebito profitto, appropriata di un anello del valore di fr.
18’000.--, colà dimenticato dalla proprietaria;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto art. 137 cifra 1
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 27 ottobre
Fatti
2008 n. 4042/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’070.-- (duemilasettanta), corrispondente a 70 (settanta) [recte: 69
(sessantanove)] aliquote da fr. 30.-- (trenta), (recte:
già) dedotta 1 aliquota per giorno
1 di carcere preventivo sofferto; con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 69 (art.
34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (10
aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 30 aprile 2008 (art. 46 cpv. 1 CPS); con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di (recte:
10) giorni (art. 36 CPS).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 28 aprile 2009,
al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, e la
Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa,
prospettata all’imputata, ai sensi dell’art. 250
cpv. 2 CPP, l’estensione dell’accusa al reato di furto;
preso atto che la difesa rinuncia al rimando
ai sensi dell’art. 250 cpv. 3 CPP;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
preso atto che quest’ultima si è dichiarata
disposta, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentita la Sostituto Procuratore
Pubblico, la quale rileva come la versione fornita dall’accusata sia strana e
ben poco credibile. A suo avviso, vi sono concreti e convergenti indizi che sia
stata l’accusata a sottrarre l’anello. Il fatto che volesse tenerlo per sé è
inoltre dimostrata dal suo comportamento. Lascia al giudice la valutazione
giuridica a sapere se si tratti di furto o di appropriazione semplice,
osservando comunque come la parte lesa avesse ancora l’intenzione di riprendere
l’anello dimenticato in bagno. In conclusione, ella chiede la conferma del
decreto d’accusa, compresa la revoca della sospensione condizionale della
precedente condanna, considerato che la prevenuta ha già subito due condanne
per fatti simili;
sentito il difensore, il quale ripercorre
innanzitutto il difficile e sofferto percorso che la vita ha riservato alla
propria cliente. Quanto ai fatti, la difesa rileva come sia possibile che gli
stessi siano avvenuti in un momento di confusione, causato dall’ebrietà e
dall’ansia. Viene dunque a cadere l’elemento soggettivo dell’intenzionalità del
reato di furto, rispettivamente di quello di appropriazione semplice. La difesa
postula pertanto l’assoluzione, in quanto l’accusata al momento dei fatti non
era atta a comprendere l’illiceità del suo agire ed inoltre non è data
l’intenzionalità. Nella denegata ipotesi di una condanna, chiede una massiccia
riduzione della pena, ritenendola sproporzionata, da sostituire con il lavoro
di pubblica utilità, sospeso condizionalmente. In effetti, la sua assistita non
ha i mezzi per pagare la sanzione e non è nemmeno carcerabile. Infine chiede
che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della
precedente condanna o, in subordine, che quest’ultima venga trasformata in
lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di furto, rispettivamente di appropriazione semplice, per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Può
essere riconosciuta l’incapacità o subordinatamente la scemata imputabilità ex
art. 19 CPS?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena? Deve essere decretata una pena unica ex art. 46
cpv. 1 CPS?
4.
L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.
300.
-- decretata nei suoi confronti il 30 aprile 2008 dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 137 cifra 1, 139
cifra 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2008 del 27 ottobre
2008;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.--
(trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.--
(trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 30 aprile 2008;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo
sofferto (1 giorno);
1.1
l’accusata
è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
a valere quale pena unica (art.
46.
cpv. 1 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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