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Decisione

10.2008.440

Appropriarsi di un anello del valore di fr. 18'000.-- dimenticato nei bagni di una gioielleria da una dipendente della stessa

28 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4042/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2’070.-- (duemilasettanta), corrispondente a 70 (settanta) [recte: 69

(sessantanove)] aliquote da fr. 30.-- (trenta), (recte:

già) dedotta 1 aliquota per giorno

1 di carcere preventivo sofferto; con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 69 (art.

34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (10

aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico il 30 aprile 2008 (art. 46 cpv. 1 CPS); con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di (recte:

10) giorni (art. 36 CPS).

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 28 aprile 2009,

al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, e la

Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa,

prospettata all’imputata, ai sensi dell’art. 250

cpv. 2 CPP, l’estensione dell’accusa al reato di furto;

preso atto che la difesa rinuncia al rimando

ai sensi dell’art. 250 cpv. 3 CPP;

proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

preso atto che quest’ultima si è dichiarata

disposta, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentita la Sostituto Procuratore

Pubblico, la quale rileva come la versione fornita dall’accusata sia strana e

ben poco credibile. A suo avviso, vi sono concreti e convergenti indizi che sia

stata l’accusata a sottrarre l’anello. Il fatto che volesse tenerlo per sé è

inoltre dimostrata dal suo comportamento. Lascia al giudice la valutazione

giuridica a sapere se si tratti di furto o di appropriazione semplice,

osservando comunque come la parte lesa avesse ancora l’intenzione di riprendere

l’anello dimenticato in bagno. In conclusione, ella chiede la conferma del

decreto d’accusa, compresa la revoca della sospensione condizionale della

precedente condanna, considerato che la prevenuta ha già subito due condanne

per fatti simili;

sentito il difensore, il quale ripercorre

innanzitutto il difficile e sofferto percorso che la vita ha riservato alla

propria cliente. Quanto ai fatti, la difesa rileva come sia possibile che gli

stessi siano avvenuti in un momento di confusione, causato dall’ebrietà e

dall’ansia. Viene dunque a cadere l’elemento soggettivo dell’intenzionalità del

reato di furto, rispettivamente di quello di appropriazione semplice. La difesa

postula pertanto l’assoluzione, in quanto l’accusata al momento dei fatti non

era atta a comprendere l’illiceità del suo agire ed inoltre non è data

l’intenzionalità. Nella denegata ipotesi di una condanna, chiede una massiccia

riduzione della pena, ritenendola sproporzionata, da sostituire con il lavoro

di pubblica utilità, sospeso condizionalmente. In effetti, la sua assistita non

ha i mezzi per pagare la sanzione e non è nemmeno carcerabile. Infine chiede

che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della

precedente condanna o, in subordine, che quest’ultima venga trasformata in

lavoro di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di furto, rispettivamente di appropriazione semplice, per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Può

essere riconosciuta l’incapacità o subordinatamente la scemata imputabilità ex

art. 19 CPS?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena? Deve essere decretata una pena unica ex art. 46

cpv. 1 CPS?

4.

L’imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.

300.

-- decretata nei suoi confronti il 30 aprile 2008 dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19, 137 cifra 1, 139

cifra 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2008 del 27 ottobre

2008;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.--

(trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.--

(trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 30 aprile 2008;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo

sofferto (1 giorno);

1.1

l’accusata

è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

a valere quale pena unica (art.

46.

cpv. 1 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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