10.2008.445
Afferrare la compagna al collo, sbatterla contro il muro e, una volta caduta a terra, afferrarla ripetutamente al collo, risp immobilizzarla premendo con forza il suo braccio sul collo facendole manca
31 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.445
Data decisione, Autorità:
31.03.2009, PRPEN
Titolo:
Afferrare la compagna al collo, sbatterla contro il muro e, una volta caduta a terra, afferrarla ripetutamente al collo, risp immobilizzarla premendo con forza il suo braccio sul collo facendole mancare il respiro; minacciare con la frase "ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo"
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 123 cpv. 2 cf. 3 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 2 let. a CPS
Incarto
n.
10.2008.445
DA
2610/2008
Bellinzona
31
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________,
il 26 aprile 2008, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona, e
meglio per avere causato a LESA 1 le lesioni attestate nel certificato medico 8
maggio 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ agli atti afferrandola per il
collo, sbattendola contro il muro e, una volta che la donna era caduta a terra,
afferrandola ripetutamente per il collo rispettivamente immobilizzandola al
suolo premendo con forza il suo braccio sul suo collo fino a farle mancare il
respiro;
2. minaccia,
per avere, a __________,
il 26 aprile 2008, usando grave minaccia incusso timore e spavento a LESA 1
dicendole “ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo”;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli art.
123 cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 lett. a) CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 4 e 49
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 luglio
2008 n. 2610/2008 AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
800.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 31 luglio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 31 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre la Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, prospettata all’accusato la derubricazione del
reato di lesioni semplici a vie di fatto e proceduto al suo interrogatorio;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto non avendo commesso i reati addebitatigli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici o, in
via subordinata, vie di fatto,
1.2. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123, 126, 180 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1
CPS,
per avere, a __________, il 26
aprile 2008, intenzionalmente causato a LESA 1 gli arrossamenti ed i segni che
risultano dalle fotografie scattate il giorno stesso presso il Pronto Soccorso
dell’Ospedale regionale di __________;
e lo proscioglie dall’accusa di minaccia, art.
180 cpv. 2 lett. a) CPS, per i fatti descritti al punto n. 2 del decreto
d’accusa n. 2610/2008 del 23 luglio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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