Lexipedia

Decisione

10.2008.446

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i capi di imputazione. In via sussidiaria, qualora si dovesse ritenere che

l’imputato fosse cosciente del falso, chiede di ridurre l’ammontare delle

aliquote e della multa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore

colpevole di:

1.1. Tentata truffa,

1.2. Falsità

in documenti,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

Considerandi

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve

essere ordinata la confisca del certificato obbligazionario della __________ di

100.

milioni di corone svedesi falsificato?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 146 e 251 CPS; 29 cpv.

1.

Cost. fed.; 6 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

tentata truffa, art. 146

cpv. 1 CPS,

2.

falsità in documenti, art.

251.

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3990/2008 del 16 ottobre

2008;

condanna Giancarlo ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2’700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1’000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina la confisca del certificato

obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato

(art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster