10.2008.446
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26 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.446
Data decisione, Autorità:
26.06.2009, PRPEN
Titolo:
Consegnare ad un terzo un titolo obbligazionario falso di una banca svedese del valore nominale di 100 milioni di corone svedesi affinché provvedesse ad incassarlo presso un'istituto di credito, sapendo o dovendo presumere che si trattava di un titolo rubato e poi falsificato
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto
n.
10.2008.446
DA
3990/2008
Bellinzona
26
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. tentata truffa,
per avere, tra il mese di
settembre ed il 14 ottobre 1994, a __________ e __________, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, tentando di ingannare con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere per indurla in tal modo
ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e meglio per avere,
il 13 ottobre 1994 a __________ fatto giungere a __________ un titolo obbligazionario falso della banca svedese __________
del valore nominale di 100 milioni di corone svedesi (ca. fr. 17 milioni),
affinché provvedesse a metterlo all’incasso presso un istituto di credito del
Canton Ticino sapendo o dovendo presumere che si trattava di un falso,
rispettivamente di un documento di base originale oggetto di furto in bianco,
in seguito abusivamente completato,
ritenuto che __________,
cui ACCU 1 aveva assicurato trattarsi di un documento valido, si era poi recato
lo stesso giorno presso la sede della Banca __________ di __________ unitamente
a tale __________ per ottenere dalla medesima banca l’incasso senza tuttavia
riuscirvi dal momento che l’istituto di credito nella persona del suo direttore
di allora scoprì, procedendo nel corso della medesima giornata e di quella
successiva alle necessarie verifiche, che si trattava di titolo rubato quindi
falsificato;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle
circostanze di cui sopra sub. 1, al fine di procacciarsi un indebito profitto,
tentando di mettere all’incasso tramite terzi il titolo obbligazionario della __________
rubato e successivamente e abusivamente completato, fatto uso a scopo di
inganno di un documento falsificato;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 e
251 CPS, richiamati gli art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e 6 CEDU concernenti la
violazione del principio della celerità;
perseguito con decreto d’accusa del 16 ottobre
2008 n. 3990/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--,
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca di:
- certificato
obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato
(art. 69 o 70 CPS).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 giugno 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 maggio 2009, non è comparso, mentre hanno presenziato il suo difensore ed il Procuratore
Pubblico __________ in sostituzione del collega AINQ 1;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il Procuratore Pubblico, il
quale, ritenendo adempiti gli elementi soggettivi e oggettivi di entrambi i
reati, postula la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale rileva
come per entrambi i reati manchi l’elemento soggettivo. Per quanto concerne il
reato di truffa, a suo avviso, manca pure l’elemento oggettivo dell’inganno
astuto. Egli postula quindi, in via principale, il proscioglimento da entrambi
Fatti
i capi di imputazione. In via sussidiaria, qualora si dovesse ritenere che
l’imputato fosse cosciente del falso, chiede di ridurre l’ammontare delle
aliquote e della multa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Tentata truffa,
1.2. Falsità
in documenti,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
Considerandi
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve
essere ordinata la confisca del certificato obbligazionario della __________ di
100.
milioni di corone svedesi falsificato?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 146 e 251 CPS; 29 cpv.
1.
Cost. fed.; 6 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
tentata truffa, art. 146
cpv. 1 CPS,
2.
falsità in documenti, art.
251.
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3990/2008 del 16 ottobre
2008;
condanna Giancarlo ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
2’700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina la confisca del certificato
obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato
(art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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