10.2008.449
Colpire il convivente con sberle e graffi
10 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.449
Data decisione, Autorità:
10.03.2009, PRPEN
Titolo:
Colpire il convivente con sberle e graffi
VIE DI FATTO
art. 126 CPS
Incarti
n.
10.2008.449
10.2008.469
DA
4091/2008
DA
4164/2008
Bellinzona
10
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuti colpevole di 1. ACCU 1
vie di fatto,
per aver colpito il
convivente LESA 1 con sberle e graffi, senza tuttavia cagionargli un
significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti a __________
Fatti
il 20 giugno 2007;
reato previsto dall’art.
126 cifra 1 e 2 lett. c) CPS;
perseguita con decreto
d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4091/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr.
200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
2.
ACCU 2
1.
minacce,
per
avere, usando grave minaccia, incusso spavento e timore alla convivente LESA 2,
proferendo nei suoi confronti: “… questa volta ti ammazzo …”;
fatti avvenuti
a __________ il 20 giugno 2007;
reato previsto
dall’art. 180 cifra 1 e 2 lett. b) CPS;
2.
vie di
fatto,
per
avere, nelle circostanze di cui al punto 1, afferrato la convivente LESA 2 per il collo stringendoglielo con l’intenzione di immobilizzarla e di
buttarla a terra, senza tuttavia cagionarle un significativo danno al corpo o
alla salute;
fatti avvenuti
a __________ il 20 giugno 2007;
reato previsto
dall’art. 126 cifra 1 e 2 lett. c) CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4164/2008 del AINQ 1, , che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria
di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 300.--.
L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 e seg. CPS).
2.
Alla multa di fr.
200.
-, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 5 novembre 2008,
rispettivamente 16 novembre 2008 dagli accusati;
indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al
quale ha partecipato l’accusato ACCU 2, mentre l'accusata ACCU 1, regolarmente
citata a mezzo raccomandata del 29 gennaio 2009, non è comparsa, ed il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
preso atto che l’accusato ACCU 2 ha ritirato l’opposizione al decreto d’accusa che lo concerne durante l’odierno dibattimento, per
cui lo stesso è diventato esecutivo ed il procedimento di cui all’incarto
10.2008.469
è stato stralciato dai ruoli, con conseguente disgiunzione di
quello qui in discussione;
proceduto nelle forme contumaciali nei
confronti di ACCU 1;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. 4091/2008 del 27 ottobre 2008?
1.2
Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 126 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4091/2008 del 27 ottobre
2008;
manda ACCU 1
esente da pena, in applicazione
analogetica dell’art. 177 cpv. 2 CPS;
carica la tassa e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 600.-- in caso di motivazione
scritta) all’accusata;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, ufficio giuridico. Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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