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Decisione

10.2008.449

Colpire il convivente con sberle e graffi

10 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il 20 giugno 2007;

reato previsto dall’art.

126 cifra 1 e 2 lett. c) CPS;

perseguita con decreto

d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4091/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr.

200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

2.

ACCU 2

1.

minacce,

per

avere, usando grave minaccia, incusso spavento e timore alla convivente LESA 2,

proferendo nei suoi confronti: “… questa volta ti ammazzo …”;

fatti avvenuti

a __________ il 20 giugno 2007;

reato previsto

dall’art. 180 cifra 1 e 2 lett. b) CPS;

2.

vie di

fatto,

per

avere, nelle circostanze di cui al punto 1, afferrato la convivente LESA 2 per il collo stringendoglielo con l’intenzione di immobilizzarla e di

buttarla a terra, senza tuttavia cagionarle un significativo danno al corpo o

alla salute;

fatti avvenuti

a __________ il 20 giugno 2007;

reato previsto

dall’art. 126 cifra 1 e 2 lett. c) CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4164/2008 del AINQ 1, , che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria

di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 300.--.

L’esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni

(art. 42 e seg. CPS).

2.

Alla multa di fr.

200.

-, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 5 novembre 2008,

rispettivamente 16 novembre 2008 dagli accusati;

indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al

quale ha partecipato l’accusato ACCU 2, mentre l'accusata ACCU 1, regolarmente

citata a mezzo raccomandata del 29 gennaio 2009, non è comparsa, ed il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

preso atto che l’accusato ACCU 2 ha ritirato l’opposizione al decreto d’accusa che lo concerne durante l’odierno dibattimento, per

cui lo stesso è diventato esecutivo ed il procedimento di cui all’incarto

10.2008.469

è stato stralciato dai ruoli, con conseguente disgiunzione di

quello qui in discussione;

proceduto nelle forme contumaciali nei

confronti di ACCU 1;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto

d'accusa n. 4091/2008 del 27 ottobre 2008?

1.2

Quale

deve essere l’eventuale pena?

1.3

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 126 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4091/2008 del 27 ottobre

2008;

manda ACCU 1

esente da pena, in applicazione

analogetica dell’art. 177 cpv. 2 CPS;

carica la tassa e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 600.-- in caso di motivazione

scritta) all’accusata;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico. Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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