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Decisione

10.2008.450

Disobbedire a una decisione intimata dalla compente autorità comunale

11 marzo 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 500.00

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pene detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 novembre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 11 marzo 2009, al

quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando

la conferma del proprio decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale ha chiesto,

sulla base di una carenza probatoria, in applicazione del principio nulla

peona sine crimen, per l’assenza delle condizioni oggettive e soggettive

del reato, il proscioglimento della propria assistita e l’attribuzione delle

ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusata autrice colpevole

del reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali e devono essere riconosciute le ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di

disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP, per i fatti

descritti nel decreto di accusa n. 4214/2008 del 3 novembre 2008;

pone gli oneri processuali a

carico dello Stato;

assegna fr. 500.00 titolo di

ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 150.00 tassa

di giustizia

150.00

spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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