10.2008.452
Guida in stato di spossatezza; incidente della circolazione
25 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.452
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di spossatezza; incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.452
DA
4171/2008
Bellinzona
25
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Chiara
Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Daewoo targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti ad __________
il 5 giugno 2008;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di
sicurezza scontrandosi conseguentemente con l’autocarro Saurer targato __________
condotto da LESA 2, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti ad __________
il 5 giugno 2008;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre
2008 n. 4171/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e seg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 1'500.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 12 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 25 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed un rappresentante del
Comune di LESA 1, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando
la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito rilevando come non sia assolutamente provato
che egli abbia condotto in stato di inattitudine. In effetti l’imputato è stato
colto da un malore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 2
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e decidendo per
attrazione sulla base del principio dell’economia procedurale;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, il 5 giugno 2008 ad __________,
negligentemente perso la padronanza di guida del proprio veicolo Daewoo,
targato __________, invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla
linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con l’autocarro Saurer targato
__________ condotto da LESA 2, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di
inattitudine, per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n.
4171/2008 del 3 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--
(cento);
Considerandi
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
carica la tassa e le spese allo
Stato;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 100.00 multa
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 370.00 spese
giudiziarie
fr. 670.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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