10.2008.453
Omettere di versare gli alimenti per un figlio minorenne
28 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.453
Data decisione, Autorità:
28.04.2009, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli alimenti per un figlio minorenne
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.453
DA
2063/2008
Bellinzona
28
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benchè ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________),
e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con verbale
d'udienza 25.06.2002 e sentenza di divorzio 30.08.2007 della Pretura di __________,
così da essere in arretrato per complessivi fr. 56'370.10 per il periodo
01.12.2003 – 31.05.2008;
fatti avvenuti a __________
nel periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 2 giugno 2008 n. 2063/2008 del AINQ 1 il, quale preso atto del
consenso espresso in data 26.05.2008, propone a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella emessa il 10.03.2008 dal Ministero Pubblico, la condanna:
Fatti
1. Al lavoro di pubblica
utilità di ore 240, con l’avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel
termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata la commutazione in
pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CPS).
Considerandi
2.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere da fr. 40.00 ciascuna per complessivi fr. 800.00 decretata
nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________ (art. 46
cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 56'370.10, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 giugno 2008 nonché la richiesta
di rifacimento del processo del 12 settembre 2008 inoltrata in data 15
settembre 2008;
indetto il dibattimento 28 aprile 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, oltre ai signori __________ e __________
per la parte civile, CIVI 1; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio
2009.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa e la richiesta di risarcimento;
l'accusato, il quale chiede il
proscioglimento sostenendo non avesse i mezzi per pagare e, così richiesto, in
considerazione della sua attuale attività lavorativa come cameriere, dichiara
di non essere d’accordo di svolgere lavori di pubblica utilità in caso di
condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
. E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per
farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________), e per esso CIVI
1.
che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con verbale d'udienza
25.06.2002
e sentenza di divorzio 30.08.2007 della Pretura di __________, così
da essere in arretrato per complessivi fr. 56'370.10 per il periodo 01.12.2003
– 31.05.2008?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione
decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 10.03.2008?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri
quesiti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per aver
omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________
(__________), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti
fissati con verbale d'udienza 25.06.2002 e sentenza di divorzio 30.08.2007
della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 54'410.10
per il periodo 01.12.2003 – 31.05.2008 (fr. 420.—per dicembre 2003, fr.
48'790.—dal gennaio 2004 al maggio 2007, fr. 2'800.— dal giugno al settembre
2007, fr. 2'400.— dall’ottobre 2007 al maggio 2008);
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr.
2'100.-- (duemilacento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per
complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere
da fr. 40.00 ciascuna per complessivi fr. 800.00 decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il
periodo di prova di 1 (un) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
dà atto che la parte civile CIVI 1,
vanta un credito esecutivo di fr. 54'410.10 (al maggio 2008 compreso) nei
confronti di ACCU 1;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 700.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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