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Decisione

10.2008.453

Omettere di versare gli alimenti per un figlio minorenne

28 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Al lavoro di pubblica

utilità di ore 240, con l’avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel

termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata la commutazione in

pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CPS).

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)

aliquote giornaliere da fr. 40.00 ciascuna per complessivi fr. 800.00 decretata

nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________ (art. 46

cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, dell'importo di fr. 56'370.10, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 16 giugno 2008 nonché la richiesta

di rifacimento del processo del 12 settembre 2008 inoltrata in data 15

settembre 2008;

indetto il dibattimento 28 aprile 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, oltre ai signori __________ e __________

per la parte civile, CIVI 1; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio

2009.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa e la richiesta di risarcimento;

l'accusato, il quale chiede il

proscioglimento sostenendo non avesse i mezzi per pagare e, così richiesto, in

considerazione della sua attuale attività lavorativa come cameriere, dichiara

di non essere d’accordo di svolgere lavori di pubblica utilità in caso di

condanna;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

. E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per

farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________), e per esso CIVI

1.

che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con verbale d'udienza

25.06.2002

e sentenza di divorzio 30.08.2007 della Pretura di __________, così

da essere in arretrato per complessivi fr. 56'370.10 per il periodo 01.12.2003

– 31.05.2008?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione

decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 10.03.2008?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri

quesiti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per aver

omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________

(__________), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti

fissati con verbale d'udienza 25.06.2002 e sentenza di divorzio 30.08.2007

della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 54'410.10

per il periodo 01.12.2003 – 31.05.2008 (fr. 420.—per dicembre 2003, fr.

48'790.—dal gennaio 2004 al maggio 2007, fr. 2'800.— dal giugno al settembre

2007, fr. 2'400.— dall’ottobre 2007 al maggio 2008);

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr.

2'100.-- (duemilacento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per

complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere

da fr. 40.00 ciascuna per complessivi fr. 800.00 decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il

periodo di prova di 1 (un) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

dà atto che la parte civile CIVI 1,

vanta un credito esecutivo di fr. 54'410.10 (al maggio 2008 compreso) nei

confronti di ACCU 1;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 700.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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