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Decisione

10.2008.455

Lasciare per disattenzione una candela accesa sul tavolo di lavoro causando così un incendio

17 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4055/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

200.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni (art. 42 e seg.

CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 17 marzo 2009, al

quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento della sua assistita in virtù del principio in dubio pro reo.

Egli si richiama ai contenuti della perizia prodotta in data odierna ed

evidenzia come la stessa abbia escluso la possibilità che una candelina

scaldavivande possa essere all’origine dell’incendio;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

incendio colposo, art. 222 cpv.

1.

CPS,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 4055/2008 del 27 ottobre 2008;

carica la

tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 120.00 spese

giudiziarie

fr. 270.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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