10.2008.455
Lasciare per disattenzione una candela accesa sul tavolo di lavoro causando così un incendio
17 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.455
Data decisione, Autorità:
17.03.2009, PRPEN
Titolo:
Lasciare per disattenzione una candela accesa sul tavolo di lavoro causando così un incendio
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.455
DA
4055/2008
Bellinzona
17
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Chiara
Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per avere, il 1. dicembre 2007,
a __________, per disattenzione, lasciando una candela accesa sul tavolo di
lavoro presso il __________, che ha poi dato fuoco ai materiali e mobili
circostanti, per negligenza causato un incendio che ha provocato il
danneggiamento dei locali e di quelli dei negozi vicini;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre
Fatti
2008 n. 4055/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
200.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni (art. 42 e seg.
CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 17 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della sua assistita in virtù del principio in dubio pro reo.
Egli si richiama ai contenuti della perizia prodotta in data odierna ed
evidenzia come la stessa abbia escluso la possibilità che una candelina
scaldavivande possa essere all’origine dell’incendio;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
incendio colposo, art. 222 cpv.
1.
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 4055/2008 del 27 ottobre 2008;
carica la
tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 120.00 spese
giudiziarie
fr. 270.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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