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Decisione

10.2008.456

Affiggere sulla porta del garage un foglio con la scritta ".. Ultima chance..." per un pretesto mancato rispetto di un contratto di leasing

5 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

26 ottobre 2007;

reato previsto dall’art. 180

CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre

2008 n. 4120/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 250.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per il giudizio sulle sue eventuali pretese di

risarcimento (art. 267 CPPT).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 5 marzo 2009, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte

civile e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito rilevando come manchino gli elementi

oggettivi per l’adempimento del reato, in modo particolare quello della grave

minaccia e dell’insorgere di timore e spavento nella vittima;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 180 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di

minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4120/2008 del 27 ottobre 2008;

riconosce al signor ACCU 1 fr.

750.

-- a titolo di ripetibili;

carica la tassa di giudizio e le

spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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