10.2008.456
Affiggere sulla porta del garage un foglio con la scritta ".. Ultima chance..." per un pretesto mancato rispetto di un contratto di leasing
5 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.456
Data decisione, Autorità:
05.03.2009, PRPEN
Titolo:
Affiggere sulla porta del garage un foglio con la scritta ".. Ultima chance ..." per un pretesto mancato rispetto di un contratto di leasing
MINACCIA
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2008.456
DA
4120/2008
Bellinzona
5
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Chiara
Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per aver incusso spavento e
timore a CIVI 1, affiggendo sulla porta del suo garage un foglio con la
seguente scritta: “….Ultima chance…” inerente il preteso mancato
rispetto di un contratto di leasing;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
26 ottobre 2007;
reato previsto dall’art. 180
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre
2008 n. 4120/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 250.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento (art. 267 CPPT).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
civile e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito rilevando come manchino gli elementi
oggettivi per l’adempimento del reato, in modo particolare quello della grave
minaccia e dell’insorgere di timore e spavento nella vittima;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4120/2008 del 27 ottobre 2008;
riconosce al signor ACCU 1 fr.
750.
-- a titolo di ripetibili;
carica la tassa di giudizio e le
spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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