10.2008.457
Forare la porta d'accesso in tre punti con un trapano; mancanza di valida querela
24 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.457
Data decisione, Autorità:
24.03.2009, PRPEN
Titolo:
Forare la porta d'accesso in tre punti con un trapano; mancanza di valida querela
DANNEGGIAMENTO
QUERELA
art. 30 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.457
DA
4230/2008
Bellinzona
24
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________ il 6
ottobre 2008, nell’intento di penetrare negli uffici dell’LESA 1 siti in __________,
intenzionalmente danneggiato il cilindro di una porta interna d’accesso ad un
ufficio dell’LESA 1 forandola in tre punti con una punta di un trapano;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre
Fatti
2008 n. 4230/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
150.--, corrispondente a 3 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.--,
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusato, il difensore e la parte lesa, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, in via
principale, postula l’abbandono del procedimento penale, non essendoci agli
atti una valida querela. La stessa è infatti stata sottoscritta da una persona
che non disponeva del diritto di firma a nome dell’associazione. La querela non
è inoltre stata ratificata dagli organi dell’associazione. In via subordinata,
egli chiede il proscioglimento del proprio assistito, rilevando come nella
fattispecie non siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di
danneggiamento. Protesta tasse e spese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 30 segg., 144 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando che agli
atti non vi è una valida querela, in quanto la stessa è stata sottoscritta da
una persona priva del diritto di firma;
pronuncia l’abbandono del procedimento
penale promosso nei confronti di ACCU 1 per il titolo di reato di
danneggiamento, art. 144 CPS, di cui al decreto d’accusa n. 4230/2008 del 3
novembre 2008;
carica la tassa e le spese di
giudizio allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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