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Decisione

10.2008.457

Forare la porta d'accesso in tre punti con un trapano; mancanza di valida querela

24 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4230/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

150.--, corrispondente a 3 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.--,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al

quale hanno partecipato l’accusato, il difensore e la parte lesa, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, in via

principale, postula l’abbandono del procedimento penale, non essendoci agli

atti una valida querela. La stessa è infatti stata sottoscritta da una persona

che non disponeva del diritto di firma a nome dell’associazione. La querela non

è inoltre stata ratificata dagli organi dell’associazione. In via subordinata,

egli chiede il proscioglimento del proprio assistito, rilevando come nella

fattispecie non siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di

danneggiamento. Protesta tasse e spese;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 30 segg., 144 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, rilevando che agli

atti non vi è una valida querela, in quanto la stessa è stata sottoscritta da

una persona priva del diritto di firma;

pronuncia l’abbandono del procedimento

penale promosso nei confronti di ACCU 1 per il titolo di reato di

danneggiamento, art. 144 CPS, di cui al decreto d’accusa n. 4230/2008 del 3

novembre 2008;

carica la tassa e le spese di

giudizio allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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