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Decisione

10.2008.459

Offendere l'onore della moglie con l'epiteto "troia"

25 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4047/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.-- corrispondente a 5 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 novembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 25 marzo 2009, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte lesa,

mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma

del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, preso atto che la parte lesa si è costituita

parte civile, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte

civile ed all’interrogatorio del teste;

sentito la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa

sentito il difensore, il quale il quale

postula il proscioglimento dell’imputato trattandosi di litigi permeati da

insulti reciproci;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 177 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a __________ nel

periodo 26/28 giugno 2008, offeso l’onore della moglie LESA 1 con l’epiteto di

troia;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.--

(novanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 50.--

(cinquanta);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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