10.2008.459
Offendere l'onore della moglie con l'epiteto "troia"
25 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.459
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore della moglie con l'epiteto "troia"
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.459
DA
4047/2008
Bellinzona
25
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Chiara
Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore della
moglie LESA 1, rivolgendole gli epiteti “troia” e “stronza”;
fatti avvenuti a __________,
nel periodo 26/28 giugno 2008;
reato previsto dall’art. 177
CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre
Fatti
2008 n. 4047/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
400.-- corrispondente a 5 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 25 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte lesa,
mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma
del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, preso atto che la parte lesa si è costituita
parte civile, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte
civile ed all’interrogatorio del teste;
sentito la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa
sentito il difensore, il quale il quale
postula il proscioglimento dell’imputato trattandosi di litigi permeati da
insulti reciproci;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 177 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per avere, a __________ nel
periodo 26/28 giugno 2008, offeso l’onore della moglie LESA 1 con l’epiteto di
troia;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.--
(novanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 50.--
(cinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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