10.2008.46
Condurre un motoveicolo essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (presenza accertata attraverso esame tossicologico)
9 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.46
Data decisione, Autorità:
09.09.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un motoveicolo essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (presenza accertata attraverso esame tossicologico)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.46
DA
203/2008
Bellinzona
9
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il motoveicolo Aprilia targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 13.11.2007 risultata positiva per le Anfetamine, la Cocaina e la Cannabis;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 2 LCStr
perseguito con decreto d’accusa del 21 gennaio
Fatti
2008 n. 203/2008 del AINQ 1 che propone la condanna, a valere quale pena
totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il 3.09.2007:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 450.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 gennaio 2008;
indetto il pubblico dibattimento in data
odierna 9 settembre 2008, al quale l’accusato, benché regolarmente citato con
raccomandata 23 giugno 2008, non ha fatto atto di comparsa;
il Procuratore pubblico con
lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine,
per aver condotto a __________
il 14.08.2007, il motoveicolo Aprilia targato TI __________ essendo sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del 13.11.2007 risultata positiva per le Anfetamine, la Cocaina e la Cannabis?
2.
In caso di risposta
affermativa quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse
e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) per aver condotto a __________ il motoveicolo Aprilia targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 13.11.2007 risultata positiva per le anfetamine e la cannabis;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per
complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il
condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (81413),
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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