10.2008.460
Coltivare senza autorizzazione un numero imprecisato di piante di canapa a scopo di consumo personale
14 aprile 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.460
Data decisione, Autorità:
14.04.2009, PRPEN
Titolo:
Coltivare senza autorizzazione un numero imprecisato di piante di canapa a scopo di consumo personale
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2008.460
DA
4027/2008
Bellinzona
14
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, nel corso dell’ultimo anno sino al 13 agosto 2008, a __________,
coltivato un imprecisato numero di piante di canapa a scopo di consumo
personale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a
LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 23 ottobre
Fatti
2008 n. 4027/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Ordina la confisca di tutto
quanto sequestrato in data 27 agosto 2008 numero Reperto 10537 (art. 69 o 70
CPS).
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 aprile 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
della teste;
sentito il difensore, il quale rileva
l’esigua gravità del caso, il consumo irrisorio, la qualità scadente, il reale
motivo della coltivazione, ossia farne delle tisane per lenire i dolori della
compagna, gravemente malata, l’assenza di un fine di lucro, i motivi onorevoli
ed il sincero pentimento. In conclusione, egli postula, in applicazione degli
art. 19a, 19b LStup e l’art. 48 CPS, in via principale, l’abbandono del
procedimento e, in via subordinata, di prescindere da ogni pena, pronunciando
eventualmente un ammonimento. In via ancora più subordinata, egli chiede di
contenere la multa in fr. 100.-- al massimo, ritenuto che il suo cliente ha
agito per motivi onorevoli, ha dimostrato sincero pentimento e si trova in una
difficile situazione economica;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né
ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48 CPS; 19a LStup; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4027/2008 del 23 ottobre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina la confisca e la distruzione
di tutto quanto sequestrato in data 27 agosto 2008 dalla Polizia cantonale, reperto
n. 10537 (art. 69 CPS);
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Polizia scientifica,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di, ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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