10.2008.462
Datore di lavoro che impiega un cittadino straniero non autorizzato a esercitare un'attività lavorativa in Svizzera
12 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.462
Data decisione, Autorità:
12.05.2009, PRPEN
Titolo:
Datore di lavoro che impiega un cittadino straniero non autorizzato a esercitare un'attività lavorativa in Svizzera
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2008.462
DA
4162/2008
Bellinzona
12
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di
permesso,
per avere, dal 15 maggio 2007
al 22 aprile 2008, a __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato
intenzionalmente presso gli uffici della ditta __________ SA, la cittadina
russa __________ benché non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in
Svizzera
reato previsto dall’art. 117
cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre
2008 n. 4162/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 2'550.- corrispondente a 15 aliquote da fr. 170.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.-,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008;
indetto il dibattimento 12 maggio 2009,
al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore avv. DI 1, __________;
il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2009 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
delle testi __________ e __________;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di impiego
di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, dal 15 maggio 2007 al 22 aprile
2008, a __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente
presso gli uffici della ditta __________ SA, la cittadina russa __________
benché non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera?
2. Può trovare applicazione l’art.
13 CP (errore sui fatti)?
Fatti
3. In caso di condanna quale deve
essere la pena?
4. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1., come segue al quesito posto sub 5., decaduti gli altri quesiti,
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di impiego di stranieri sprovvisti di permesso;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
Considerandi
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 240.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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