10.2008.467
Ripetuti atti sessuali con fanciulli (palpeggiare e baciare sui seni, baciare sulla bocca tentando di infilare la lingua e tentare di farsi masturbare); scaricare filmati concernenti atti sessuali con
1 ottobre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2008.467
Data decisione, Autorità:
01.10.2009, PRPEN
Titolo:
Ripetuti atti sessuali con fanciulli (palpeggiare e baciare sui seni, baciare sulla bocca tentando di infilare la lingua e tentare di farsi masturbare); scaricare filmati concernenti atti sessuali con animali e con escrementi umani; tacciare a mezzo stampa una persona di essere un farabutto
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
DIFFAMAZIONE
PORNOGRAFIA
art. 173 cf. 1 CPS
art. 187 cf. 1 CPS
art. 197 cf. 3bis CPS
Incarto
n.
10.2008.467
DA
4401/2007
Bellinzona
1
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuti atti sessuali con
fanciulli,
per avere indotto e
compiuto atti sessuali con le minorenni CIVI 2 (nata nel 1992) e CIVI 3 (nata
nel 1998) sapendo che erano minori di 16 anni, e meglio per avere, approfittando
della loro presenza in casa sua dove la di loro madre le accompagnava e poi le
lasciava talvolta anche per la notte:
- con CIVI
2., in almeno 3 occasioni nella prima metà del 2006 (di cui l’ultima nel corso
di maggio 2006), palpeggiata e baciata sul seno a nudo, cercando pure in una
occasione, senza peraltro riuscirvi per via della resistenza della minorenne,
di portare la di lei mano sul suo pene per farsi masturbare;
- con CIVI
3., in svariate occasioni (per un numero imprecisato di volte), palpeggiata a
nudo sulla zona genitale e sui seni, tentando pure in due o tre occasioni di
baciarla sulla bocca e di infilarle la lingua senza tuttavia riuscirvi,
incitandola parimenti a varie riprese di “…andare a far le seghe…”, portandosi
pure in una occasione la di lei mano sul suo pene a nudo mentre si trovavano a
letto in occasione di un pernottamento della minorenne a casa sua;
fatti avvenuti al suo
domicilio di __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall’art.
187 cifra 1 cpv. 1 CPS;
2. pornografia,
per essersi procurato per
via elettronica ed avere poi scaricato sul disco fisso del suo computer:
- due
filmati della durata di ca. 1 minuto concernenti atti sessuali con animali;
- due
immagini concernenti atti sessuali con animali ed una con escrementi umani;
fatti avvenuti a __________
in epoca antecedente al mese di settembre 2006;
reato previsto dall’art.
197 cifra 3 e 3bis CPS;
3. diffamazione,
per avere, per iscritto e
comunicandolo attraverso i massmedia, reso sospetto di condotta disonorevole il
dott. med. CIVI 1, tacciandolo in particolare sia di essersi comportato “da
farabutto” in occasione di un suo intervento professionale, sia di altri fatti
tali da nuocere alla di lui reputazione;
fatti avvenuti nel
luganese nel corso del mese di luglio 2006;
reato previsto dall’art.
173 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre
2007 n. 4401/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) ciascuna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’700.-- (duemilasettecento).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e segg. CPS).
2. Al pagamento della tassa
giudiziarie di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
3. Ordina la confisca di: un
paio di mutandine colore marrone; 2 filmati e tre immagini pornografiche
scaricate sul suo PC, sequestratigli dalla polizia cantonale il 6 settembre
2006 (art. 69 CPS).
4. Ordina nel contempo il
dissequestro a suo favore degli altri apparecchi e oggetti elencati nel verbale
di sequestro del 6 settembre 2006 (art. 165 CPPT).
5. Al versamento alla parte
civile __________ (in rappr. di CIVI 2 ed CIVI 3. tutte rappr. dall’avv. PR 1) dell’importo da quantificare ulteriormente in sede civile, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 CPPT; 9 LAV).
6. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007
dall’accusato;
preso atto che, con ordinanza 12 marzo 2008
del Presidente della Pretura penale, il punto n. 4 del dispositivo del decreto
d’accusa è stato dichiarato definitivo, ritenuto che il precedente difensore
aveva comunicato che l’opposizione non concerneva tale punto;
ricordato che, con sentenza 16 giugno 2008 l’imputato
era stato condannato in contumacia dal Presidente della Pretura penale Marco
Kraushaar;
rilevato che, con scritto di data 17 novembre
2008, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;
indetto il dibattimento 1 ottobre 2009,
al quale hanno partecipato l’imputato fino al momento in cui è stato
autorizzato a non presenziare ai sensi dell’art. 229 CPP, il difensore, la
patrocinatrice delle parti civili e la parte civile __________, dopo la sua
audizione in qualità di teste, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale chiede la conferma del punto n. 1 del decreto d’accusa, nonché
la condanna dell’imputato risarcimento delle pretese indicate nella relativa
istanza, oltre ad un congruo importo per le spese di patrocinio per l’odierno
dibattimento;
sentito il difensore, il quale innanzitutto
osserva che non si esprimerà sul reato di pornografia ritenuto che il suo
cliente ha ammesso le proprie colpe, rimettendosi al prudente giudizio di
questa Corte. Per quanto concerne l’accusa di diffamazione, egli ritiene che
l’accezione farabutto non debba sempre essere intesa come diffamatoria.
Inoltre, date le circostanze del caso concreto, non si può dire che il suo
assistito intendesse essere diffamatorio. Egli postula pertanto il
proscioglimento da questo capo di imputazione. Per l’imputazione di ripetuti
atti sessuali con fanciulli, egli, rilevando le importanti lacune
dell’inchiesta, chiede il proscioglimento del suo cliente in virtù del
principio in dubio pro reo e la conseguente reiezione delle pretese di
risarcimento avanzate dalle parti civili;
sentita in replica la patrocinatrice
della parte civile, la quale ribadisce le proprie richieste;
sentito il duplica difensore, il quale riconferma
le proprie argomentazioni;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputato è autore colpevole
di:
1.1. Ripetuti atti sessuali
con fanciulli,
1.2. Pornografia,
1.3. Diffamazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di un paio di mutandine colore
marrone, 2 filmati e 3 immagini pornografiche scaricate sul suo PC, sequestratigli
dalla Polizia il 6 settembre 2006?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le
pretese avanzate dalle parti civili CIVI 2 e CIVI 3 in data odierna?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 69, 173 cifra 1,
187 cifra 1, 197 cifra 3 e 3bis CPS; 1 e segg. LAV; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuti atti sessuali con
fanciulli, art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS,
Considerandi
2.
pornografia, art. 197 cifra
3.
CPS,
3.
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4401/2007 del 13 dicembre
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.--
(duemilasettecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
al versamento alle parti
civili CIVI 2 e CIVI 3, rappresentate dalla madre __________, dell’importo di
fr. 8’861.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, oltre a fr. 2’000.--
ciascuna a titolo di torto morale (art. 266 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’032.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina la confisca e la distruzione
di un paio di mutandine colore marrone, 2 filmati e 3 immagini pornografiche
scaricate sul suo PC, sequestratigli dalla Polizia il 6 settembre 2006
(art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia,
Berna
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2700.00 pena
pecuniaria
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 132.00 testi
fr. 3732.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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