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Decisione

10.2008.467

Ripetuti atti sessuali con fanciulli (palpeggiare e baciare sui seni, baciare sulla bocca tentando di infilare la lingua e tentare di farsi masturbare); scaricare filmati concernenti atti sessuali con

1 ottobre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di un paio di mutandine colore

marrone, 2 filmati e 3 immagini pornografiche scaricate sul suo PC, sequestratigli

dalla Polizia il 6 settembre 2006?

5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le

pretese avanzate dalle parti civili CIVI 2 e CIVI 3 in data odierna?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 69, 173 cifra 1,

187 cifra 1, 197 cifra 3 e 3bis CPS; 1 e segg. LAV; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuti atti sessuali con

fanciulli, art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS,

Considerandi

2.

pornografia, art. 197 cifra

3.

CPS,

3.

diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4401/2007 del 13 dicembre

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.--

(duemilasettecento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

al versamento alle parti

civili CIVI 2 e CIVI 3, rappresentate dalla madre __________, dell’importo di

fr. 8’861.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, oltre a fr. 2’000.--

ciascuna a titolo di torto morale (art. 266 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’032.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina la confisca e la distruzione

di un paio di mutandine colore marrone, 2 filmati e 3 immagini pornografiche

scaricate sul suo PC, sequestratigli dalla Polizia il 6 settembre 2006

(art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia,

Berna

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2700.00 pena

pecuniaria

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 132.00 testi

fr. 3732.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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