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Decisione

10.2008.47

Negligenza nella violazione delle regole dell'arte edilizia; messa in pericolo della vita o dell'inetgrità quale risultato, indipendentemente da morte o lesione; parapetto di sicurezza

27 gennaio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i parchettisti. Il testimone __________, contitolare della ditta __________, ha

riferito che al loro arrivo c’erano i parapetti di sicurezza sulle scale ma non

sul soppalco, soggiungendo comunque che, anche se vi fosse stato, avrebbe

dovuto essere smontato per consentire la posa del parquet nella zona del vuoto

che dà sul salone, così come si è resa necessaria l’asportazione del parapetto

sulle scale. La posa del parquet è terminata venerdì 14 settembre __________. A

detta del testimone __________ siccome il parquet abbisogna di almeno un giorno

per asciugare, vuoi per questo motivo, vuoi poiché il riposizionamento delle

protezioni di regola comporta un rischio di danneggiamento del pavimento e del

gesso senza peraltro garantire la sicurezza (il parquet in particolare a causa

della lucidità non permette una sufficiente presa per il fissaggio dei

parapetti), a posa terminata la sua ditta ha lasciato il cantiere senza

riposizionare il parapetto sulle scale. I lavori da parchettista sono stati

ultimati il giorno di venerdì 14 settembre __________.

6. Lunedì 17 settembre __________

la __________ di __________ ha inviato sul cantiere il proprio operaio LESA 1

per eseguire il montaggio delle porte interne. Il LESA 1, che non conosceva il

cantiere, in mattinata si è intrattenuto con l’accusato per pianificare il

lavoro. Insieme hanno eseguito un sopralluogo per prendere visione dei luoghi

dove andavano posizionate le porte, nel corso del quale il LESA 1 ha potuto avvedersi dell’assenza delle protezioni sulle scale e sul ballatoio. Egli, che per il

pomeriggio attendeva l’arrivo di un secondo operaio della __________, chiedeva

di poter fare capo eventualmente all’aiuto qualche altro operaio della __________

per il trasporto di una porta taglia-fuoco molto pesante, ottenendo risposta

affermativa. Nel pomeriggio il LESA 1 ha terminato il montaggio dei telai, mentre che il suo collega __________, che frattanto lo aveva raggiunto in

cantiere, si è occupato della posa di una porta scorrevole al piano-ingresso.

Verso le 16:30 i due operai hanno deciso di trasportare dal piano-ingresso al

piano intermedio (notte) la porta taglia-fuoco del peso di ca. 80 kg, tenendola sollevata orizzontalmente uno per parte. I due hanno quindi sceso la rampa delle

scale, il LESA 1 all’indietro con lo sguardo rivolto all’__________ che lo

seguiva. Giunto sulla superficie della soletta intermedia il LESA 1, sempre

camminando all’indietro, ha svoltato verso il soppalco sulla sua sinistra per

dare modo alla porta ed al suo collega __________ di fuoriuscire dalla tromba

delle scale. Arretrando ulteriormente è caduto a ritroso nel vuoto, rovinando

al suolo nel sottostante salone. Dal canto suo __________ non è stato in grado

di trattenere la pesante porta, che di conseguenza ha seguito il LESA 1 nella

caduta, fortunatamente senza andare a colpirlo.

7. Come conseguenza della caduta

il LESA 1 ha riportato un trauma cranico commotivo, una lussazione

dell’articolazione sternoclavicolare e frattura della clavicola sternale, una

contusione della spalla destra, una ferita lacero-contusa occipitale ed una

contusione al polpaccio sinistro. Egli è stato ricoverato presso l’O__________

in reparto chirurgia dal 17 al 22 settembre __________. All’uscita dall’ospedale

i medici hanno certificato un’incapacità lavorativa al 100% sino al 15 ottobre __________.

Sentito al dibattimento ha dichiarato di trovarsi in una situazione di

inabilità lavorativa al 50% a seguito di un intervento chirurgico alla spalla

destra dovuto all’indicente (posa di una placca che fatica a fissarsi).

8. Il AINQ 1 ha ravvisato nell’agire, o meglio nelle omissioni dell’accusato e del capo cantiere __________, la

commissione del reato di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia

(art. 229 cpv. 2 CP). Nei confronti di __________ ha emesso in data 28 gennaio __________

il decreto di accusa DA 386/2008, proponendo una condanna alla pena pecuniaria

di CHF 1'500.00, corrispondente a 15 aliquote da CHF 100.00, pena sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di anni 2, nonché al pagamento della

muta di CHF 500.00 e delle spese giudiziarie di complessivi CHF 300.00. Il __________

non si è opposto al decreto di accusa, che è pertanto regolarmente cresciuto in

giudicato. Contemporaneamente, per lo stesso reato l’accusa ha proposto la

condanna dell’accusato alla pena pecuniaria di CHF 2'700.00, corrispondente a

15 aliquote da CHF 180.00, pena sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di anni 2, nonché al pagamento della multa di CHF 500.00 e delle spese

giudiziarie di complessivi CHF 400.00.

9. L’art. 229 cpv. 1 CP commina la

pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria nei confronti di “chiunque,

dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente

le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o

l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2 della norma “se il

colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la

pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria”.

Questo reato costituisce un

delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina dominante, è da ritenersi

perfezionato allorquando, attraverso un’azione o un’omissione del suo autore

viene a crearsi, appunto, una concreta situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl, in: Basler

Kommentar, 2a ed., n. 35 ad art. 229 CP, pag. 1358). Il bene protetto non è il

patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. Inoltre, a differenza

delle altre disposizioni riguardanti i crimini o i delitti di comune pericolo

che occupano il Titolo settimo del CP, ove il pericolo collettivo deriva

piuttosto dall’impiego di certe forze naturali (fuoco, acqua, esplosioni, uso

di gas tossici, elettricità, ecc.), l’art. 229 CP si riferisce alla creazione

di situazioni di pericolo collettivo in un campo d’attività specifico, quello

della costruzione (Corboz, Les

infractions en droit suisse, Berna 2002, Vol. II, n. 1 ad art. 229 CP).

9.1. Tre sono gli elementi

costitutivi dell’infrazione in parola. Primo: il fatto di dirigere o eseguire

una costruzione o una demolizione; secondo: una violazione delle

regole riconosciute dell’arte; terzo: la conseguente messa in pericolo della

vita o l’integrità delle persone.

Deve essere allora esaminato se

questi elementi trovino riscontro nella fattispecie.

9.2 La costruzione va intesa

in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di un’opera

collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto l’edificazione, gli

ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal

annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).

Nel caso di specie è pacifico e

incontroverso che i lavori di edificazione della casa di abitazione dei coniugi

__________ rientrano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229

CP. Per esecuzione deve intendersi l’attività di chi compie direttamente

il lavoro, mentre che la direzione si qualifica, su un piano generale,

come l’attività di chi concepisce l’opera, sceglie i materiali, le dimensioni e

le forme, pianifica e organizza i lavori, sceglie gli artigiani, dà loro le

istruzioni e le raccomandazioni necessarie e sorveglia l’esecuzione (Corboz, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 229

CP; Roelli/Fleischanderl, op.

cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP). Che l’accusato abbia rivestito il ruolo, oltre

che di progettista, di direttore dei lavori, è fatto altrettanto incontestato.

Su di lui grava quindi quella

posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono a fondamento della

responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischanderl,

op. cit., n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,

op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP).

9.3 Con

riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna

intendere in primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico alfine di

evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre

precisare che non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere

gli utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto

delle regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante

l’esecuzione della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera

l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141; Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP),

normativa che l’accusato, in sede dibattimentale, ha dichiarato di conoscere. A

questo proposito la giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non

rispettare le prescrizioni dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una

violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125). Non ne può andare diversamente

in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo

di applicazione (costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 229

CP). L’art. 17 OLCostr (2006) recita: “all’interno degli edifici, deve

essere installato un parapetto quando i suoli presentano differenze di livello

di più di 50 cm” (cpv. 1). “Le aperture nei suoli attraverso le quali è

possibile cadere devono essere provviste di una protezione laterale o di una

copertura resistente alla rottura e solidamente fissata” (cpv. 2).

10. Nella fattispecie l’apertura

nella quale è caduto il presentava una profondità di 2.80 m, sicché era obbligo del costruttore, e per esso del capo-cantiere __________, rispettivamente

del direttore dei lavori, assicurare il rispetto della norma citata. Ciò che in

effetti essi hanno fatto in un primo tempo, facendo posizionare il parapetto

sulla soletta del soppalco e le protezioni laterali sulle scale. La violazione

delle regole riconosciute dell’arte è intervenuta però in un secondo tempo,

in via di omissione, allorquando per consentire i lavori di gessatura dapprima,

e di parchettista poi, sono state asportate le protezioni. A questo punto nulla

è stato intrapreso né da parte del capo cantiere __________ né da parte

dell’accusato per garantire la sicurezza. A loro incombeva in effetti

l’adozione di misure anticaduta, come ad esempio la posa di ponteggi, reti di

sicurezza, coperture resistenti alla rottura o altro (art. 19 cpv. 1 OLCostr).

11. Non è dato a conoscere chi abbia

asportato il parapetto provvisorio nella zona soppalco, mentre che quello

posato sulle scale è stato tolto - e non più risistemato - dai parchettisti.

Come riferito al dibattimento dal testimone __________, al momento del suo

arrivo sul cantiere, e precisamente il giorno di lunedì 10 settembre __________,

vi era il parapetto sulle scale ma non sul soppalco. Verosimilmente la

protezione sul ballatoio era stata spostata per rendere possibile il lavoro dei

gessatori, intervenuti all’interno dell’edificio una settimana prima. Stando al

testimone __________ della ditta __________ di __________ (alla quale la ditta __________

di __________ aveva subappaltato i lavori di gessatura), per il loro lavoro i

gessatori avevano fatto capo a dei ponteggi installati all’interno

dell’edificio, soprattutto per poter raggiungere i soffitti. Ponteggi poi tolti

il sabato 8 settembre __________ in mattinata. __________ ha soggiunto che per

poter eseguire i lavori di gessatura era comunque indispensabile togliere i

parapetti. La posa del parquet ha reso necessaria la rimozione anche del

parapetto sulle scale, che al termine del loro lavoro non è stato

riposizionato. Il testimone __________ ha spiegato che il parquet abbisogna di

un certo tempo (almeno un giorno) per asciugare, per cui dopo la posa del

pavimento i parapetti di sicurezza normalmente non vengono ripristinati,

perlomeno dal parchettista. E questo vuoi perché vi è il rischio che le morse

di aggancio danneggino il rivestimento di parquet, vuoi perché, data la

superficie liscia, le prese ai due estremi del gradino o della soletta

rischiano di non reggere il peso di una persona, rendendo fittizia la

protezione. __________ non ha esitato a riconoscere che proprio per queste

ragioni il lavoro dei parchettisti si presta regolarmente a dei rischi.

12. Dapprima dinanzi al AINQ 1 e in

seguito al dibattimento l’accusato ha ricordato di essersi accorto dell’assenza

delle protezioni già il giorno di martedì 11 settembre __________, ma di non

aver potuto fare nulla dato che sul posto vi erano i parchettisti, i quali per

poter lavorare nelle zone vicino ai punti pericolosi dovevano necessariamente

asportare le protezioni. A mente dell’accusato il giorno dell’incidente

all’interno dell’edificio si era in “fase di finitura”: i parchettisti

avevano ultimato la posa venerdì 14 settembre __________; gli operai della __________,

compreso il capo-cantiere __________ si trovavano all’esterno occupati nella

formazione della piscina, mentre che all’interno andavano ancora posate le

porte; infine, proprio in quel giorno (o in quei giorni) era prevista la posa

dei parapetti definitivi sulle scale e sul soppalco.

13. L’accusato è consapevole delle

proprie responsabilità. Conosce perfettamente le misure di sicurezza e le

normative vigenti, in particolare la OLCostr. Al dibattimento egli si è giustificato affermando che quel giorno all’interno dell’edificio si trovava a

lavorare unicamente il LESA 1, con il quale in mattinata aveva esperito un

sopralluogo facendogli notare il pericolo derivante dall’assenza dei parapetti.

L’accusato non era a conoscenza che nel corso del pomeriggio sarebbe

intervenuto per aiutare il LESA 1 anche un altro operaio della __________.

Tanto è vero che alla richiesta del LESA 1 di potere, se necessario, fare capo

a un operaio della __________ per aiutarlo, egli si è subito rivolto al __________

invitandolo a darvi seguito, se così richiesto. Per la verità l’accusato

dichiara di avere interpretato la richiesta del LESA 1 nel senso di poter

usufruire di un “tiro di gru”, per trasportare le porte, esternamente,

dal piano garage al piano intermedio, così da evitare il trasporto a mano

attraverso la scala interna. Ed in questo senso ha informato il capo-cantiere.

In effetti, sentito al dibattimento, il __________ ha confermato che l’accusato

gli aveva chiesto, appunto un “tiro di gru”, aggiungendo che il

trasporto delle porte dall’esterno, tramite gru, era senz’altro possibile.

Possibile e meno pericoloso, a detta dell’accusato, il quale ha lasciato il

cantiere convinto che il LESA 1 avrebbe predisposto il trasporto delle porte al

piano sottostante dall’esterno, tramite gru. Tale soluzione si imponeva, ai

suoi occhi, oltre che per la praticità, soprattutto per motivi di sicurezza

poiché consentiva di evitare rischi di caduta dalla scala, rispettivamente dal soppalco.

Come visto, però, le cose sono andate diversamente. Il in effetti ha optato per

il trasporto attraverso la scala interna con l’aiuto (non conosciuto

all’accusato) del collega __________. Al dibattimento egli ha motivato questa

sua scelta con ragioni di praticità, dato che porte erano state nel frattempo

spostate all’interno dell’edificio e che il percorso del trasporto si limitava

in definitiva ad una sola rampa di scale. In buona sostanza, quindi, l’accusato

ha ritenuto di soprassedere all’adozione di misure di sicurezza per i seguenti

motivi: primo, all’interno dell’edificio vi era unicamente un operaio occupato

a posare le porte (LESA 1), ritenuto che gli altri operai dell’impresa di

costruzioni e dell’impresa di gessatura, si trovavano a lavorare all’esterno; secondo:

il giorno stesso, o nei giorni immediatamente successivi sarebbero stati posati

i parapetti definitivi; terzo: egli aveva lasciato il cantiere nel

convincimento che il avrebbe eseguito il trasporto delle porte passando

dall’esterno mediante un “tiro di gru”; quarto: alternative per

garantire la sicurezza, date le tempistiche, ve ne erano.

14. La difesa si è battuta per

ottenere il proscioglimento dell’accusato pur dando per pacifico che in

concreto quel giorno di lunedì 17 settembre __________ all’interno

dell’edificio in costruzione di __________ mancassero i parapetti sulle scale e

sul soppalco. A mente del difensore occorre nondimeno chiedersi di quali

alternative disponesse l’accusato per ovviare a questa carenza. Un parapetto

provvisorio, come spiegato al dibattimento dal testimone __________, avrebbe

quasi certamente danneggiato il parquet, creando solo un “inganno” per

la sicurezza, non dissimile dalla posa di un nastro che, sebbene idoneo a

richiamare l’attenzione sul pericolo, non assolve a nessuna funzione di

protezione anticaduta. Quali altre misure avrebbe quindi potuto adottare? Forse

un’imbracatura con delle corde? Per la difesa, simile e altre soluzioni

appaiono addirittura ridicole, a fronte dell’esigenza di un unico trasporto di

una porta (ancorché pesante) lungo un’unica rampa di scale. Non dimenticando,

poi, che il giorno stesso erano attesi i parapetti definitivi. Ci si deve

chiedere dunque, per la difesa, se dal profilo oggettivo l’art. 229 CO sia

stato effettivamente violato. Ma il reato non sussiste, soggiunge il difensore,

venendo meno completamente anche l’elemento soggettivo. In mattinata l’accusato

aveva effettuato un sopralluogo con l’operaio LESA 1. Nell’occasione avevano

ispezionato le zone di pericolo. L’accusato non sapeva che il LESA 1 attendeva

nel pomeriggio l’arrivo del suo collega __________ per aiutarlo a trasportare

la porta, per cui la sua richiesta di poter disporre di un aiuto da parte

dell’impresa __________, è stata da lui recepita come una richiesta di disporre

di un“tiro di gru”. Ed in questi termini egli si è poi rivolto al

capo-cantiere __________ invitandolo a fornire la collaborazione dell’impresa

tramite, appunto, un “tiro di gru”. Per la difesa quindi non vi è stata

negligenza colpevole: agli occhi dell’accusato il trasferimento della porta

doveva avvenire dall’esterno dell’edificio tramite gru, scongiurando ogni

situazione di pericolo all’interno della costruzione.

15. La tesi della difesa non può

essere protetta. Dimentica infatti il difensore che il reato di violazione

delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP) è un reato di comune messa in

pericolo. Esso si realizza con il venire in essere, quale conseguenza delle

azioni o omissioni dell’autore (colui che dirige o esegue una costruzione), di

una situazione concreta di pericolo per la vita o l’integrità delle persone

(DTF 104 IV 99; 106 IV 265; Stefan

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San

Gallo, 2008, n. 6 ad art. 229 CP, pag. 996). Trattasi dunque di un’infrazione

di risultato (Corboz, op. cit.,

n. 27 ad art. 229 CP), laddove per risultato deve intendersi non già un

incidente avente come conseguenza la morte o il ferimento di una o più persone,

bensì semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle

persone. Ora, la difesa si è concentrata sull’incidente occorso al LESA 1,

sulla sua prevedibilità da parte dell’accusato e sulle misure di sicurezza

necessarie per evitare un incidente nel contesto del trasporto della porta

taglia-fuoco, dimenticando che la situazione di pericolo concreta perdurava già

da quasi una settimana, non solo nei confronti del LESA 1, ma anche degli altri

operai attivi all’interno dell’edificio, in particolare i parchettisti, che si

sono trovati a lavorare sulle scale e sul soppalco senza le necessarie

protezioni anticaduta. In effetti, secondo la dottrina dominante, se nella zona

di pericolo non è venuta a trovarsi alcuna persona o solamente l’autore l’art.

229 CP non è applicabile. L’infrazione è per contro realizzata se nella zona di

pericolo è venuta a trovarsi anche una sola persona, a condizione che la stessa

non fosse individualizzabile sin dall’inizio ma scelta dal caso (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP;

Roelli/ Fleischanderl, op. cit.,

n. 35 ad art. 229 CP). Nella fattispecie gli elementi oggettivi dell’infrazione

si trovavano quindi realizzati anche solo con la presenza (sconosciuta

all’accusato) di __________ sulle scale, pertanto indipendentemente dalla

presenza della vittima __________ e indipendentemente dall’incidente occorsole

(Roelli/ Fleischanderl, op. cit.,

n. 37 ad art. 229 CP).

16. Nemmeno può essere ritenuta la

tesi dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato dell’art. 229 cpv. 2 CP:

la negligenza. Per la miglior dottrina l’infrazione per negligenza può essere

realizzata in due ipotesi: nel primo caso l’autore viola per negligenza le

regole dell’arte edilizia e, altrettanto per negligenza, non ha coscienza del

pericolo; nel secondo caso l’autore viola intenzionalmente le regole dell’arte

edilizia, credendo per negligenza che il pericolo per non si realizzi (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229

CP). La negligenza dell’accusato si iscrive nella seconda ipotesi. Egli infatti

era pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticaduta

costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente delle

norme di sicurezza della OLCostr. Ciononostante egli ha intenzionalmente

soprasseduto, omettendo di dare disposizioni per il ripristino di una

situazione di sicurezza. Sapendo, ad esempio, che il parapetto definitivo era

atteso in giornata egli avrebbe potuto coordinare diversamente la tempistica

d’intervento degli operai nei punti pericolosi; ciò che egli ha scientemente

tralasciato di fare. Per contro egli ha creduto, negligentemente, che da tale

omissione non sarebbe risultato alcun pericolo per la vita o l’integrità delle

persone. Da qui la negligenza cosciente, a completare la realizzazione del

reato di cui all’art. 229 cpv. 2 CP.

17. Dal dibattimento è uscito un

quadro estremamente positivo dell’accusato. Egli ha dato di sé un’immagine di

persona corretta ed attenta alle prescrizioni di edilizia e di sicurezza. I

testimoni __________, __________ e __________ ne hanno lodato la competenza, la

professionalità, confermando tutti la sua scrupolosa osservanza proprio di

quelle norme che per una fatalità lo hanno condotto in tribunale. È perciò

indubbio che la presente condanna costituirà per lui motivo di riflessione,

astenendolo da ulteriori imprudenze sui cantieri; e questo indipendentemente

dalla pena erogata. Per il rimanente non può essere disatteso che egli è

incensurato e che il cantiere, prima dell’episodio qui a giudizio, è sempre

stato in norma. Né può essere dimenticata l’oggettiva difficoltà, ben evidenziata

dal testimone __________, di coniugare le esigenze di avanzamento del cantiere

con le misure imposte dalle normative di sicurezza (OLCostr). Per tutte queste

ragioni lo scrivente giudice ritiene congruamente commisurata alle colpe del

reo una pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere, calcolate secondo i

parametri di reddito adottati dall’accusa e sostanzialmente confermati al

dibattimento; pena sospesa condizionalmente ed assortita da una multa

conformemente all’art. 42 cpv. 2 CP.

18 . Trattandosi di sentenza di

condanna, la tassa di giustizia e le spese andranno poste a carico

dell’accusato.

P.q.m.,

visti gli art. 12 cpv. 3, 229 cpv. 2

CP in rel. con gli art. 15, 16, 17, 18 e 19 OLCostr; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1 e 3, come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violazione

delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2008

del 28 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3 (tre)

aliquote giornaliere di fr. 180.-- (centottanta), per

un totale di fr. 540.--

(cinquecentoquaranta);

1.1. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr.

410.

-- per complessivi fr.

1’110.-- (millecentodieci);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

avverte che la motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 160.00 testi

fr. 1310.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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