10.2008.47
Negligenza nella violazione delle regole dell'arte edilizia; messa in pericolo della vita o dell'inetgrità quale risultato, indipendentemente da morte o lesione; parapetto di sicurezza
27 gennaio 2009Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2008.47
Data decisione, Autorità:
27.01.2009, PRPEN
Titolo:
Negligenza nella violazione delle regole dell'arte edilizia; messa in pericolo della vita o dell'inetgrità quale risultato, indipendentemente da morte o lesione; parapetto di sicurezza
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2008.47
DA
386/2008
Bellinzona
27
gennaio 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome prevenuto autore colpevole di
violazione delle regole
dell'arte edilizia per negligenza;
per avere, a metà settembre __________,
dirigendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, in
particolare per avere, nella sua veste di direttore dei lavori delle opere da
impresario costruttore tese all’edificazione della casa d’abitazione ubicata ad
__________ di proprietà dei signori __________ e __________, omesso per
imprevidenza colpevole, dopo essersi accorto che ignoto artigiano intervenuto
sul cantiere l’aveva smontato per ragioni tecniche almeno dall’11.09.__________,
di provvedere affinché venisse nuovamente installato un parapetto (o altra
protezione contro le cadute) per ovviare alla differenza di livello fra il
suolo del primo piano e quello del piano terreno, con la conseguenza che in
data 17.09.__________ LESA 1, che stava trasportando una porta interna
taglia-fuoco con un collega, cadde nella menzionata apertura fra i suoli, la
cui differenza di quota era di 2,80 metri, riportando le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 20.11.__________ dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 229 cpv. 2 CP combianto
con gli art. 14, 16 e 18 OLCostr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 386/2008
di data 28 gennaio 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 2'700.00, corrispondente a 15 aliquote da fr. 180.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 500.00,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 5 giorni.
3. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4. La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 gennaio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 gennaio 2009,
al quale hanno perso parte, oltre all’accusato, il difensore DI 1 e la parte
lesa LESA 1, , costituitosi nella circostanza parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentita la parte civile;
proceduto all’audizione dei testimoni __________,
__________, __________, __________ e __________, __________;
sentiti il difensore, il quale ha
chiesto il proscioglimento del suo assistito, la parte civile, e da ultimo
l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore
colpevole di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia?
2. In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le
tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che la difesa ha inoltrato
dichiarazione di ricorso il giorno stesso del dibattimento;
considerato in fatto ed in diritto
1. Conseguito nel __________
il diploma di architetto STS a __________, l’accusato ha lavorato dapprima alle
dipendenze dell’arch. __________ a __________, poi per l’arch. __________ a __________
e infine, a far tempo dal __________, per lo Studio d’architettura __________
di __________, ove è tuttora attivo come progettista e direttore dei lavori.
Sposato senza figli, vive ad __________ con la moglie.
2. In data 15 maggio __________ lo
Studio d’architettura __________ ha appaltato all’impresa di costruzioni __________
di __________ le opere di capomastro relative all’edificazione del fondo part.
n. __________ RFD di __________, Comune di __________, di proprietà dei signori
__________ e __________. Lo Studio d’architettura __________, oltre che ditta
committente, ha allestito i progetti e svolto la direzione lavori, per il
tramite dell’accusato. Il contratto d’appalto contemplava nel dettaglio le prestazioni
a carico della ditta appaltatrice in tema di sicurezza sul cantiere, ed in
particolare, per quanto qui di interesse, “i ponteggi interni ed esterni per
la posa del tetto e per le altre opere artigianali (falegname, lamelle,
pittore. ecc.) nella zona del vuoto nel locale pranzo con montaggio e
smontaggio a seconda delle fasi di lavoro. I ponteggi devono essere montati con
tutti gli elementi prescritti dalle norme INSAI e SUVA; in particolare è
obbligatoria la posa di tavole fermapiedi, doppio corrente intermedio,
diagonali, protezioni laterali e delle testate (...); tutti i parapetti interni
ed esterni necessari, in qualsiasi punto non protetto, secondo le norme INSAI e
SUVA contro il pericolo di cadute”. Sempre in tema di sicurezza gli atti
fanno stato di due lettere datate 22 novembre __________ e 14 maggio __________
dello Studio d’architettura __________ alla __________, ove si richiama
l’attenzione di quest’ultima sulle prescrizioni di sicurezza da osservare
previste dall’Ordinanza sulla sicurezza e protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr). In entrambi questi scritti,
firmati dall’accusato, si ricordava tra le altre cose, che “qualsiasi punto
non protetto con pericolo di caduta deve essere provvisto di adeguate protezioni”.
3 Il cantiere ha
preso avvio nel luglio __________ ed i proprietari sono entrati in casa ad
inizio novembre __________. Durante le fasi della costruzione l’accusato, nella
sua qualità di direttore dei lavori, si tratteneva pressoché giornalmente sul
cantiere per circa un’ora. Sempre presente era invece __________, capo cantiere
e dipendente della __________, alla quale incombeva la posa delle protezioni. __________
ha dichiarato sia nel verbale di polizia sia in aula che la sicurezza del
cantiere era di sua competenza.
4. L’edificio in questione si
trova su un terreno scosceso, per cui il garage e la porta d’ingresso sono
posizionati nel livello più alto della costruzione. Una prima rampa di scale conduce
a un piano intermedio (notte); scendendo di un ulteriore livello si giunge al
piano giorno, dal quale si accede al giardino con piscina. Una parte del
soggiorno ha una doppia altezza, nel senso che la soletta del piano notte forma
un soppalco che dà sul sottostante salone. Tra questi due livelli si misurano 2.80 m.
5. Durante la costruzione, e
meglio dopo la formazione delle scale interne e della soletta tra il piano
terra ed il primo piano, il capo cantiere __________ ha provveduto a fare
posare dagli operai della __________ i parapetti di protezione sulle scale e
sulla soletta tra il piano intermedio ed il piano terra. Queste protezioni sono
state in seguito tolte dalla soletta per dare modo ai gessatori di fare il loro
lavoro all’interno dell’edificio. Per poter lavorare alle pareti, ai soffitti
ed al frontespizio della soletta, si è resa necessaria la posa di ponteggi
interni, poi smontati al termine dei lavori di gessatura, il giorno di sabato 8
settembre __________ in mattinata (così secondo i ricordi dell’accusato). La
settimana tra il 10 ed il 14 settembre __________ ha visto attivi sul cantiere
Fatti
i parchettisti. Il testimone __________, contitolare della ditta __________, ha
riferito che al loro arrivo c’erano i parapetti di sicurezza sulle scale ma non
sul soppalco, soggiungendo comunque che, anche se vi fosse stato, avrebbe
dovuto essere smontato per consentire la posa del parquet nella zona del vuoto
che dà sul salone, così come si è resa necessaria l’asportazione del parapetto
sulle scale. La posa del parquet è terminata venerdì 14 settembre __________. A
detta del testimone __________ siccome il parquet abbisogna di almeno un giorno
per asciugare, vuoi per questo motivo, vuoi poiché il riposizionamento delle
protezioni di regola comporta un rischio di danneggiamento del pavimento e del
gesso senza peraltro garantire la sicurezza (il parquet in particolare a causa
della lucidità non permette una sufficiente presa per il fissaggio dei
parapetti), a posa terminata la sua ditta ha lasciato il cantiere senza
riposizionare il parapetto sulle scale. I lavori da parchettista sono stati
ultimati il giorno di venerdì 14 settembre __________.
6. Lunedì 17 settembre __________
la __________ di __________ ha inviato sul cantiere il proprio operaio LESA 1
per eseguire il montaggio delle porte interne. Il LESA 1, che non conosceva il
cantiere, in mattinata si è intrattenuto con l’accusato per pianificare il
lavoro. Insieme hanno eseguito un sopralluogo per prendere visione dei luoghi
dove andavano posizionate le porte, nel corso del quale il LESA 1 ha potuto avvedersi dell’assenza delle protezioni sulle scale e sul ballatoio. Egli, che per il
pomeriggio attendeva l’arrivo di un secondo operaio della __________, chiedeva
di poter fare capo eventualmente all’aiuto qualche altro operaio della __________
per il trasporto di una porta taglia-fuoco molto pesante, ottenendo risposta
affermativa. Nel pomeriggio il LESA 1 ha terminato il montaggio dei telai, mentre che il suo collega __________, che frattanto lo aveva raggiunto in
cantiere, si è occupato della posa di una porta scorrevole al piano-ingresso.
Verso le 16:30 i due operai hanno deciso di trasportare dal piano-ingresso al
piano intermedio (notte) la porta taglia-fuoco del peso di ca. 80 kg, tenendola sollevata orizzontalmente uno per parte. I due hanno quindi sceso la rampa delle
scale, il LESA 1 all’indietro con lo sguardo rivolto all’__________ che lo
seguiva. Giunto sulla superficie della soletta intermedia il LESA 1, sempre
camminando all’indietro, ha svoltato verso il soppalco sulla sua sinistra per
dare modo alla porta ed al suo collega __________ di fuoriuscire dalla tromba
delle scale. Arretrando ulteriormente è caduto a ritroso nel vuoto, rovinando
al suolo nel sottostante salone. Dal canto suo __________ non è stato in grado
di trattenere la pesante porta, che di conseguenza ha seguito il LESA 1 nella
caduta, fortunatamente senza andare a colpirlo.
7. Come conseguenza della caduta
il LESA 1 ha riportato un trauma cranico commotivo, una lussazione
dell’articolazione sternoclavicolare e frattura della clavicola sternale, una
contusione della spalla destra, una ferita lacero-contusa occipitale ed una
contusione al polpaccio sinistro. Egli è stato ricoverato presso l’O__________
in reparto chirurgia dal 17 al 22 settembre __________. All’uscita dall’ospedale
i medici hanno certificato un’incapacità lavorativa al 100% sino al 15 ottobre __________.
Sentito al dibattimento ha dichiarato di trovarsi in una situazione di
inabilità lavorativa al 50% a seguito di un intervento chirurgico alla spalla
destra dovuto all’indicente (posa di una placca che fatica a fissarsi).
8. Il AINQ 1 ha ravvisato nell’agire, o meglio nelle omissioni dell’accusato e del capo cantiere __________, la
commissione del reato di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia
(art. 229 cpv. 2 CP). Nei confronti di __________ ha emesso in data 28 gennaio __________
il decreto di accusa DA 386/2008, proponendo una condanna alla pena pecuniaria
di CHF 1'500.00, corrispondente a 15 aliquote da CHF 100.00, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di anni 2, nonché al pagamento della
muta di CHF 500.00 e delle spese giudiziarie di complessivi CHF 300.00. Il __________
non si è opposto al decreto di accusa, che è pertanto regolarmente cresciuto in
giudicato. Contemporaneamente, per lo stesso reato l’accusa ha proposto la
condanna dell’accusato alla pena pecuniaria di CHF 2'700.00, corrispondente a
15 aliquote da CHF 180.00, pena sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di anni 2, nonché al pagamento della multa di CHF 500.00 e delle spese
giudiziarie di complessivi CHF 400.00.
9. L’art. 229 cpv. 1 CP commina la
pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria nei confronti di “chiunque,
dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente
le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o
l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2 della norma “se il
colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la
pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria”.
Questo reato costituisce un
delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina dominante, è da ritenersi
perfezionato allorquando, attraverso un’azione o un’omissione del suo autore
viene a crearsi, appunto, una concreta situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl, in: Basler
Kommentar, 2a ed., n. 35 ad art. 229 CP, pag. 1358). Il bene protetto non è il
patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. Inoltre, a differenza
delle altre disposizioni riguardanti i crimini o i delitti di comune pericolo
che occupano il Titolo settimo del CP, ove il pericolo collettivo deriva
piuttosto dall’impiego di certe forze naturali (fuoco, acqua, esplosioni, uso
di gas tossici, elettricità, ecc.), l’art. 229 CP si riferisce alla creazione
di situazioni di pericolo collettivo in un campo d’attività specifico, quello
della costruzione (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Berna 2002, Vol. II, n. 1 ad art. 229 CP).
9.1. Tre sono gli elementi
costitutivi dell’infrazione in parola. Primo: il fatto di dirigere o eseguire
una costruzione o una demolizione; secondo: una violazione delle
regole riconosciute dell’arte; terzo: la conseguente messa in pericolo della
vita o l’integrità delle persone.
Deve essere allora esaminato se
questi elementi trovino riscontro nella fattispecie.
9.2 La costruzione va intesa
in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di un’opera
collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto l’edificazione, gli
ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal
annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).
Nel caso di specie è pacifico e
incontroverso che i lavori di edificazione della casa di abitazione dei coniugi
__________ rientrano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229
CP. Per esecuzione deve intendersi l’attività di chi compie direttamente
il lavoro, mentre che la direzione si qualifica, su un piano generale,
come l’attività di chi concepisce l’opera, sceglie i materiali, le dimensioni e
le forme, pianifica e organizza i lavori, sceglie gli artigiani, dà loro le
istruzioni e le raccomandazioni necessarie e sorveglia l’esecuzione (Corboz, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 229
CP; Roelli/Fleischanderl, op.
cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP). Che l’accusato abbia rivestito il ruolo, oltre
che di progettista, di direttore dei lavori, è fatto altrettanto incontestato.
Su di lui grava quindi quella
posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono a fondamento della
responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischanderl,
op. cit., n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP).
9.3 Con
riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna
intendere in primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico alfine di
evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre
precisare che non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere
gli utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto
delle regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante
l’esecuzione della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera
l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141; Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP),
normativa che l’accusato, in sede dibattimentale, ha dichiarato di conoscere. A
questo proposito la giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non
rispettare le prescrizioni dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una
violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125). Non ne può andare diversamente
in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo
di applicazione (costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 229
CP). L’art. 17 OLCostr (2006) recita: “all’interno degli edifici, deve
essere installato un parapetto quando i suoli presentano differenze di livello
di più di 50 cm” (cpv. 1). “Le aperture nei suoli attraverso le quali è
possibile cadere devono essere provviste di una protezione laterale o di una
copertura resistente alla rottura e solidamente fissata” (cpv. 2).
10. Nella fattispecie l’apertura
nella quale è caduto il presentava una profondità di 2.80 m, sicché era obbligo del costruttore, e per esso del capo-cantiere __________, rispettivamente
del direttore dei lavori, assicurare il rispetto della norma citata. Ciò che in
effetti essi hanno fatto in un primo tempo, facendo posizionare il parapetto
sulla soletta del soppalco e le protezioni laterali sulle scale. La violazione
delle regole riconosciute dell’arte è intervenuta però in un secondo tempo,
in via di omissione, allorquando per consentire i lavori di gessatura dapprima,
e di parchettista poi, sono state asportate le protezioni. A questo punto nulla
è stato intrapreso né da parte del capo cantiere __________ né da parte
dell’accusato per garantire la sicurezza. A loro incombeva in effetti
l’adozione di misure anticaduta, come ad esempio la posa di ponteggi, reti di
sicurezza, coperture resistenti alla rottura o altro (art. 19 cpv. 1 OLCostr).
11. Non è dato a conoscere chi abbia
asportato il parapetto provvisorio nella zona soppalco, mentre che quello
posato sulle scale è stato tolto - e non più risistemato - dai parchettisti.
Come riferito al dibattimento dal testimone __________, al momento del suo
arrivo sul cantiere, e precisamente il giorno di lunedì 10 settembre __________,
vi era il parapetto sulle scale ma non sul soppalco. Verosimilmente la
protezione sul ballatoio era stata spostata per rendere possibile il lavoro dei
gessatori, intervenuti all’interno dell’edificio una settimana prima. Stando al
testimone __________ della ditta __________ di __________ (alla quale la ditta __________
di __________ aveva subappaltato i lavori di gessatura), per il loro lavoro i
gessatori avevano fatto capo a dei ponteggi installati all’interno
dell’edificio, soprattutto per poter raggiungere i soffitti. Ponteggi poi tolti
il sabato 8 settembre __________ in mattinata. __________ ha soggiunto che per
poter eseguire i lavori di gessatura era comunque indispensabile togliere i
parapetti. La posa del parquet ha reso necessaria la rimozione anche del
parapetto sulle scale, che al termine del loro lavoro non è stato
riposizionato. Il testimone __________ ha spiegato che il parquet abbisogna di
un certo tempo (almeno un giorno) per asciugare, per cui dopo la posa del
pavimento i parapetti di sicurezza normalmente non vengono ripristinati,
perlomeno dal parchettista. E questo vuoi perché vi è il rischio che le morse
di aggancio danneggino il rivestimento di parquet, vuoi perché, data la
superficie liscia, le prese ai due estremi del gradino o della soletta
rischiano di non reggere il peso di una persona, rendendo fittizia la
protezione. __________ non ha esitato a riconoscere che proprio per queste
ragioni il lavoro dei parchettisti si presta regolarmente a dei rischi.
12. Dapprima dinanzi al AINQ 1 e in
seguito al dibattimento l’accusato ha ricordato di essersi accorto dell’assenza
delle protezioni già il giorno di martedì 11 settembre __________, ma di non
aver potuto fare nulla dato che sul posto vi erano i parchettisti, i quali per
poter lavorare nelle zone vicino ai punti pericolosi dovevano necessariamente
asportare le protezioni. A mente dell’accusato il giorno dell’incidente
all’interno dell’edificio si era in “fase di finitura”: i parchettisti
avevano ultimato la posa venerdì 14 settembre __________; gli operai della __________,
compreso il capo-cantiere __________ si trovavano all’esterno occupati nella
formazione della piscina, mentre che all’interno andavano ancora posate le
porte; infine, proprio in quel giorno (o in quei giorni) era prevista la posa
dei parapetti definitivi sulle scale e sul soppalco.
13. L’accusato è consapevole delle
proprie responsabilità. Conosce perfettamente le misure di sicurezza e le
normative vigenti, in particolare la OLCostr. Al dibattimento egli si è giustificato affermando che quel giorno all’interno dell’edificio si trovava a
lavorare unicamente il LESA 1, con il quale in mattinata aveva esperito un
sopralluogo facendogli notare il pericolo derivante dall’assenza dei parapetti.
L’accusato non era a conoscenza che nel corso del pomeriggio sarebbe
intervenuto per aiutare il LESA 1 anche un altro operaio della __________.
Tanto è vero che alla richiesta del LESA 1 di potere, se necessario, fare capo
a un operaio della __________ per aiutarlo, egli si è subito rivolto al __________
invitandolo a darvi seguito, se così richiesto. Per la verità l’accusato
dichiara di avere interpretato la richiesta del LESA 1 nel senso di poter
usufruire di un “tiro di gru”, per trasportare le porte, esternamente,
dal piano garage al piano intermedio, così da evitare il trasporto a mano
attraverso la scala interna. Ed in questo senso ha informato il capo-cantiere.
In effetti, sentito al dibattimento, il __________ ha confermato che l’accusato
gli aveva chiesto, appunto un “tiro di gru”, aggiungendo che il
trasporto delle porte dall’esterno, tramite gru, era senz’altro possibile.
Possibile e meno pericoloso, a detta dell’accusato, il quale ha lasciato il
cantiere convinto che il LESA 1 avrebbe predisposto il trasporto delle porte al
piano sottostante dall’esterno, tramite gru. Tale soluzione si imponeva, ai
suoi occhi, oltre che per la praticità, soprattutto per motivi di sicurezza
poiché consentiva di evitare rischi di caduta dalla scala, rispettivamente dal soppalco.
Come visto, però, le cose sono andate diversamente. Il in effetti ha optato per
il trasporto attraverso la scala interna con l’aiuto (non conosciuto
all’accusato) del collega __________. Al dibattimento egli ha motivato questa
sua scelta con ragioni di praticità, dato che porte erano state nel frattempo
spostate all’interno dell’edificio e che il percorso del trasporto si limitava
in definitiva ad una sola rampa di scale. In buona sostanza, quindi, l’accusato
ha ritenuto di soprassedere all’adozione di misure di sicurezza per i seguenti
motivi: primo, all’interno dell’edificio vi era unicamente un operaio occupato
a posare le porte (LESA 1), ritenuto che gli altri operai dell’impresa di
costruzioni e dell’impresa di gessatura, si trovavano a lavorare all’esterno; secondo:
il giorno stesso, o nei giorni immediatamente successivi sarebbero stati posati
i parapetti definitivi; terzo: egli aveva lasciato il cantiere nel
convincimento che il avrebbe eseguito il trasporto delle porte passando
dall’esterno mediante un “tiro di gru”; quarto: alternative per
garantire la sicurezza, date le tempistiche, ve ne erano.
14. La difesa si è battuta per
ottenere il proscioglimento dell’accusato pur dando per pacifico che in
concreto quel giorno di lunedì 17 settembre __________ all’interno
dell’edificio in costruzione di __________ mancassero i parapetti sulle scale e
sul soppalco. A mente del difensore occorre nondimeno chiedersi di quali
alternative disponesse l’accusato per ovviare a questa carenza. Un parapetto
provvisorio, come spiegato al dibattimento dal testimone __________, avrebbe
quasi certamente danneggiato il parquet, creando solo un “inganno” per
la sicurezza, non dissimile dalla posa di un nastro che, sebbene idoneo a
richiamare l’attenzione sul pericolo, non assolve a nessuna funzione di
protezione anticaduta. Quali altre misure avrebbe quindi potuto adottare? Forse
un’imbracatura con delle corde? Per la difesa, simile e altre soluzioni
appaiono addirittura ridicole, a fronte dell’esigenza di un unico trasporto di
una porta (ancorché pesante) lungo un’unica rampa di scale. Non dimenticando,
poi, che il giorno stesso erano attesi i parapetti definitivi. Ci si deve
chiedere dunque, per la difesa, se dal profilo oggettivo l’art. 229 CO sia
stato effettivamente violato. Ma il reato non sussiste, soggiunge il difensore,
venendo meno completamente anche l’elemento soggettivo. In mattinata l’accusato
aveva effettuato un sopralluogo con l’operaio LESA 1. Nell’occasione avevano
ispezionato le zone di pericolo. L’accusato non sapeva che il LESA 1 attendeva
nel pomeriggio l’arrivo del suo collega __________ per aiutarlo a trasportare
la porta, per cui la sua richiesta di poter disporre di un aiuto da parte
dell’impresa __________, è stata da lui recepita come una richiesta di disporre
di un“tiro di gru”. Ed in questi termini egli si è poi rivolto al
capo-cantiere __________ invitandolo a fornire la collaborazione dell’impresa
tramite, appunto, un “tiro di gru”. Per la difesa quindi non vi è stata
negligenza colpevole: agli occhi dell’accusato il trasferimento della porta
doveva avvenire dall’esterno dell’edificio tramite gru, scongiurando ogni
situazione di pericolo all’interno della costruzione.
15. La tesi della difesa non può
essere protetta. Dimentica infatti il difensore che il reato di violazione
delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP) è un reato di comune messa in
pericolo. Esso si realizza con il venire in essere, quale conseguenza delle
azioni o omissioni dell’autore (colui che dirige o esegue una costruzione), di
una situazione concreta di pericolo per la vita o l’integrità delle persone
(DTF 104 IV 99; 106 IV 265; Stefan
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo, 2008, n. 6 ad art. 229 CP, pag. 996). Trattasi dunque di un’infrazione
di risultato (Corboz, op. cit.,
n. 27 ad art. 229 CP), laddove per risultato deve intendersi non già un
incidente avente come conseguenza la morte o il ferimento di una o più persone,
bensì semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle
persone. Ora, la difesa si è concentrata sull’incidente occorso al LESA 1,
sulla sua prevedibilità da parte dell’accusato e sulle misure di sicurezza
necessarie per evitare un incidente nel contesto del trasporto della porta
taglia-fuoco, dimenticando che la situazione di pericolo concreta perdurava già
da quasi una settimana, non solo nei confronti del LESA 1, ma anche degli altri
operai attivi all’interno dell’edificio, in particolare i parchettisti, che si
sono trovati a lavorare sulle scale e sul soppalco senza le necessarie
protezioni anticaduta. In effetti, secondo la dottrina dominante, se nella zona
di pericolo non è venuta a trovarsi alcuna persona o solamente l’autore l’art.
229 CP non è applicabile. L’infrazione è per contro realizzata se nella zona di
pericolo è venuta a trovarsi anche una sola persona, a condizione che la stessa
non fosse individualizzabile sin dall’inizio ma scelta dal caso (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP;
Roelli/ Fleischanderl, op. cit.,
n. 35 ad art. 229 CP). Nella fattispecie gli elementi oggettivi dell’infrazione
si trovavano quindi realizzati anche solo con la presenza (sconosciuta
all’accusato) di __________ sulle scale, pertanto indipendentemente dalla
presenza della vittima __________ e indipendentemente dall’incidente occorsole
(Roelli/ Fleischanderl, op. cit.,
n. 37 ad art. 229 CP).
16. Nemmeno può essere ritenuta la
tesi dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato dell’art. 229 cpv. 2 CP:
la negligenza. Per la miglior dottrina l’infrazione per negligenza può essere
realizzata in due ipotesi: nel primo caso l’autore viola per negligenza le
regole dell’arte edilizia e, altrettanto per negligenza, non ha coscienza del
pericolo; nel secondo caso l’autore viola intenzionalmente le regole dell’arte
edilizia, credendo per negligenza che il pericolo per non si realizzi (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229
CP). La negligenza dell’accusato si iscrive nella seconda ipotesi. Egli infatti
era pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticaduta
costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente delle
norme di sicurezza della OLCostr. Ciononostante egli ha intenzionalmente
soprasseduto, omettendo di dare disposizioni per il ripristino di una
situazione di sicurezza. Sapendo, ad esempio, che il parapetto definitivo era
atteso in giornata egli avrebbe potuto coordinare diversamente la tempistica
d’intervento degli operai nei punti pericolosi; ciò che egli ha scientemente
tralasciato di fare. Per contro egli ha creduto, negligentemente, che da tale
omissione non sarebbe risultato alcun pericolo per la vita o l’integrità delle
persone. Da qui la negligenza cosciente, a completare la realizzazione del
reato di cui all’art. 229 cpv. 2 CP.
17. Dal dibattimento è uscito un
quadro estremamente positivo dell’accusato. Egli ha dato di sé un’immagine di
persona corretta ed attenta alle prescrizioni di edilizia e di sicurezza. I
testimoni __________, __________ e __________ ne hanno lodato la competenza, la
professionalità, confermando tutti la sua scrupolosa osservanza proprio di
quelle norme che per una fatalità lo hanno condotto in tribunale. È perciò
indubbio che la presente condanna costituirà per lui motivo di riflessione,
astenendolo da ulteriori imprudenze sui cantieri; e questo indipendentemente
dalla pena erogata. Per il rimanente non può essere disatteso che egli è
incensurato e che il cantiere, prima dell’episodio qui a giudizio, è sempre
stato in norma. Né può essere dimenticata l’oggettiva difficoltà, ben evidenziata
dal testimone __________, di coniugare le esigenze di avanzamento del cantiere
con le misure imposte dalle normative di sicurezza (OLCostr). Per tutte queste
ragioni lo scrivente giudice ritiene congruamente commisurata alle colpe del
reo una pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere, calcolate secondo i
parametri di reddito adottati dall’accusa e sostanzialmente confermati al
dibattimento; pena sospesa condizionalmente ed assortita da una multa
conformemente all’art. 42 cpv. 2 CP.
18 . Trattandosi di sentenza di
condanna, la tassa di giustizia e le spese andranno poste a carico
dell’accusato.
P.q.m.,
visti gli art. 12 cpv. 3, 229 cpv. 2
CP in rel. con gli art. 15, 16, 17, 18 e 19 OLCostr; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1 e 3, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP) per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2008
del 28 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre)
aliquote giornaliere di fr. 180.-- (centottanta), per
un totale di fr. 540.--
(cinquecentoquaranta);
1.1. l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr.
410.
-- per complessivi fr.
1’110.-- (millecentodieci);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
avverte che la motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 160.00 testi
fr. 1310.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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