10.2008.472
Velocità eccessiva in autostrada (150 km/h invece di 120 km/h) - rilevamento mediante veicolo inseguitore di polizia; in dubio pro reo
7 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.472
Data decisione, Autorità:
07.05.2009, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva in autostrada (150 km/h invece di 120 km/h) - rilevamento mediante veicolo inseguitore di polizia; in dubio pro reo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.472
DA
4130/2008
Bellinzona
7
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla
velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia
mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come
consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente
limite di 120 km/h;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 6 luglio 2008;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre
Fatti
2008 n. 4130/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 1’160.-- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 17’400.-- (art. 34 e segg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 novembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 maggio 2009, al
quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede la
derubricazione del reato in infrazione semplice soffermandosi nel dettaglio
sulle lacune probatorie e sull’inaffidabilità dei rilevamenti della velocità.
In modo particolare lamenta il fatto che non vi sia alcun video agli atti che
consenta di accertare che il veicolo inseguitore abbia mantenuto sempre la
stessa distanza e non abbia effettuato invece il rilevamento decisivo, come lui
obietta, in avvicinamento ed in accelerazione rispetto alla sua automobile. La
questione non è di poco conto se si considera che l’accusa di infrazione grave
alle norme della circolazione è stata sostenuta per 1 km/h in più rispetto a
quella di infrazione semplice. Ad ogni buon conto egli si scusa per l’eccesso
di velocità ed ammette di aver circolato ad almeno 30 km/h in più rispetto ai
limiti consentiti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente
di infrazione semplice alle norme della circolazione, per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di
infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole
unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90
cifra 1 LCStr;
che la competenza di questo
giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per aver circolato con la
vettura Porsche targata __________ alla velocità di 150 km/h, malgrado il
vigente limite di 120 km/h, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel
decreto di accusa n. 4130/2008 del 3 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 1’500.-- (millecinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 1870.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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