Lexipedia

Decisione

10.2008.472

Velocità eccessiva in autostrada (150 km/h invece di 120 km/h) - rilevamento mediante veicolo inseguitore di polizia; in dubio pro reo

7 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4130/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 1’160.-- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 17’400.-- (art. 34 e segg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’500.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 17 novembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 7 maggio 2009, al

quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede la

derubricazione del reato in infrazione semplice soffermandosi nel dettaglio

sulle lacune probatorie e sull’inaffidabilità dei rilevamenti della velocità.

In modo particolare lamenta il fatto che non vi sia alcun video agli atti che

consenta di accertare che il veicolo inseguitore abbia mantenuto sempre la

stessa distanza e non abbia effettuato invece il rilevamento decisivo, come lui

obietta, in avvicinamento ed in accelerazione rispetto alla sua automobile. La

questione non è di poco conto se si considera che l’accusa di infrazione grave

alle norme della circolazione è stata sostenuta per 1 km/h in più rispetto a

quella di infrazione semplice. Ad ogni buon conto egli si scusa per l’eccesso

di velocità ed ammette di aver circolato ad almeno 30 km/h in più rispetto ai

limiti consentiti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente

di infrazione semplice alle norme della circolazione, per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo il reato di

infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole

unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cifra 1 LCStr;

che la competenza di questo

giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per aver circolato con la

vettura Porsche targata __________ alla velocità di 150 km/h, malgrado il

vigente limite di 120 km/h, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel

decreto di accusa n. 4130/2008 del 3 novembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 1’500.-- (millecinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 1870.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster