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Decisione

10.2008.476

Commettere atti contro il patrimonio e le persone

15 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 90

(novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Il rinvio delle

parti civili al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 2'100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 19 settembre 2006;

preso atto che con sentenza 31 maggio 2007 del

giudice della Pretura penale __________ l’accusato è stato prosciolto

dall’accusa di ingiuria di cui al punto 5.2 del decreto di accusa e dichiarato

colpevole di tutti gli altri reati, con la condanna a una pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere di fr. 180.- sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni e a una multa di fr. 4'000.-;

(mandato esente da pena per

l’imputazione di ingiuria di cui al punto 5.1 del decreto di accusa);

vista la sentenza 16 settembre 2008

della Corte di cassazione e revisione penale, che annulla la dichiarazione di

colpevolezza concernente il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari e i punti 1, 1.1, 2. e 2.2 (recte 2.1) della condanna, rinviando gli

atti su questi punti alla Pretura penale per nuovo giudizio;

ritenuto quindi che la dichiarazione di

colpevolezza per i reati di furto, ripetuto danneggiamento, violazione di

domicilio, ingiuria (con riferimento al punto 5.1 del decreto di accusa) e vie

di fatto è definitiva e che il nuovo dibattimento è limitato al reato di

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e alla commisurazione

della pena per tutti i reati commessi;

indetto il dibattimento 15 gennaio 2009,

al quale è presente l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testimoni;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari; in merito alla pena, invoca la violazione del principio di celerità

e l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai reati e chiede una

massiccia riduzione della pena, che deve essere contenuta in 5 o 6 aliquote

giornaliere al massimo, sospese condizionalmente, e in una multa di fr. 500.-;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena per tutti i reati

commessi.

2.1

Se vi è stata violazione

del principio di celerità.

2.2

Se può beneficiare

dell’attenuante specifica dell’art. 48 lett. e CP.

3.

Sulle spese per l’odierno

giudizio e sulle ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 48, 49,

106, 126 cpv. 1, 139 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 cpv. 1 e 2, 186, 285 cifra 1 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 3349/2006 del 13 settembre 2006.

rileva che la dichiarazione di

colpevolezza per i reati di furto, ripetuto danneggiamento, violazione di

domicilio, ingiuria e vie di fatto di cui alla sentenza 31 maggio 2007 del

giudice della Pretura penale __________ è cresciuta in giudicato.

manda esente ACCU 1 da pena per

l’imputazione di ingiuria per i fatti descritti al punto 5.1 del decreto di

accusa n. 3349/2006 del 13 settembre 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centoottanta), per un totale di fr.

3'600.- (tremilaseicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

carica le spese dell’odierno

giudizio allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- per

ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1'000.00 multa

fr. 1'000.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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