10.2008.478
Circolare a 80/90 km/h con il limite vigente di 50 km/h: velocità stimata da agenti di polizia
16 giugno 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.478
Data decisione, Autorità:
16.06.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare a 80/90 km/h con il limite vigente di 50 km/h: velocità stimata da agenti di polizia
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.478/
DA
4234/2008
Bellinzona
16
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla
velocità di circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 50 Km/h., stimata dagli agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede e da lui stesso poi
ammessa;
fatti avvenuti ad __________ il
Fatti
28.07.2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra
2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 3 cpv.
1, 4a cpv. 1 lett. a ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre
2008 n. 4234/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti
a complessivi fr. 500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 novembre
2008;
indetto il dibattimento 16 giugno 2009,
al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, __________;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il
Procuratore pubblico con lettera 2 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
sentito il teste __________ ;
prospettato in base all’art. 250 CPP il reato di
infrazione lieve alle norme della circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da ogni accusa e postula siano assegnate ripetibili nella
misura di CHF 1'000.--;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, per avere, ad __________ (recte: __________)
il 28 luglio 2008, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura BMW targata TI __________ alla velocità di circa 80/90 Km/h malgrado il
vigente limite di 50 Km/h, stimata dagli agenti di polizia che si trovavano sul
marciapiede e da lui stesso poi ammessa?
2.
E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione
lieve alle norme della circolazione?
3.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
4.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5.
Devono essere assegnate
ripetibili e se sì in quale misura?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 CP; 32 cpv.
1.
LStr; 4 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1.
, affermativamente al quesito posto sub 2, come segue agli altri
quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lieve
infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per avere, a __________
il 28.07.2008, violato le norme medesime, in particolare per aver circolato con
la vettura BMW targata TI __________ a velocità inadeguata, tenuto conto della
situazione dei luoghi (nell’abitato, strada dissestata e presenza di due
esercizi pubblici direttamente sulla strada), velocità stimata da quattro
agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede come superiore al vigente
limite di 50 Km/h;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al pagamento della tasse
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 140.-- per
complessivi fr. 240.-- (duecentoquaranta);
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
infrazione grave alla legge sulla circolazione stradale;
assegna a ACCU 1 fr. 500.—
(cinquecento) a titolo di ripetibili parziali;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (81291),
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 440.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster