10.2008.480
Incolpare, comunicando con terzi, una persona di avere sottratto una somma di denaro; querela tardiva
12 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.480
Data decisione, Autorità:
12.05.2009, PRPEN
Titolo:
Incolpare, comunicando con terzi, una persona di avere sottratto una somma di denaro; querela tardiva
DIFFAMAZIONE
art. 173 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.480
DA
4391/2008
Bellinzona
12
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, comunicando con un
terzo, incolpato o reso sospetta CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio di
avere sottratto la somma di fr. 600.-- dal suo salone di parrucchiera a __________
nel novembre 2007;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 17 novembre
Fatti
2008 n. 4391/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 50.-- (art. 34
e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2008
dall’accusata;
indetto il dibattimento 12 maggio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal proprio difensore, e la
parte civile, mentre la Procuratore Pubblico AINQ 1 ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed
all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione della propria cliente, rispettivamente l’abbandono del
procedimento, in quanto la querela è manifestamente tardiva. In subordine lo è
anche in applicazione del principio in dubio pro reo;
sentita in replica la parte civile, la
quale ribadisce di aver sporto la querela penale allorquando le voci che era
stata accusata di furto dall’imputata si sono fatte vieppiù insistenti;
viene data in duplica la difensore, il quale riconferma
la propria posizione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4391/2008 del 17 novembre 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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