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Decisione

10.2008.480

Incolpare, comunicando con terzi, una persona di avere sottratto una somma di denaro; querela tardiva

12 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4391/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

600.-- (seicento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 50.-- (art. 34

e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2008

dall’accusata;

indetto il dibattimento 12 maggio 2009,

al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal proprio difensore, e la

parte civile, mentre la Procuratore Pubblico AINQ 1 ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed

all’esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa impugnato;

sentito il difensore, il quale chiede

l’assoluzione della propria cliente, rispettivamente l’abbandono del

procedimento, in quanto la querela è manifestamente tardiva. In subordine lo è

anche in applicazione del principio in dubio pro reo;

sentita in replica la parte civile, la

quale ribadisce di aver sporto la querela penale allorquando le voci che era

stata accusata di furto dall’imputata si sono fatte vieppiù insistenti;

viene data in duplica la difensore, il quale riconferma

la propria posizione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di

diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4391/2008 del 17 novembre 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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