10.2008.481
Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (recidivo)
7 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.481
Data decisione, Autorità:
07.04.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (recidivo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.481
DA
4486/2008
Bellinzona
7
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida
in stato di inattitudine
per aver condotto
l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato
condannato nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille) e nel 2008 (alcolemia:
1.32 grammi per mille) per analogo reato;
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre
2008 n. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.00 (ottanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 7'200.00 (settemiladuecento), con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90
(novanta) giorni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15
(quindici) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.00 (trecento).
4.
Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta)
ciascuna per complessivi fr. 3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi
confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 novembre 2008;
indetto il dibattimento 7 aprile 2009, al
quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio
2009.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che
postula una riduzione della pena;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine, per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille)?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 60.-- per complessivi fr. 3'600.-- decretata dalla
Pretura penale il __________?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 prima frase
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
, 3. e 4., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr) per aver condotto
l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato
condannato una volta nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 70
(settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.—(cinquanta), per un totale di fr. 3'500.--
(tremilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.— per complessivi
fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);
revoca il beneficio della
sospensione della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)
aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta) ciascuna per complessivi fr.
3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale
del Cantone Ticino il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta)
giorni;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (81421),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 3'600.-- pena
pecuniaria (da revoca)
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 5'150.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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