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Decisione

10.2008.481

Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (recidivo)

7 aprile 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre

2008 n. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.00 (ottanta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 7'200.00 (settemiladuecento), con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90

(novanta) giorni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15

(quindici) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300.00 (trecento).

4.

Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta)

ciascuna per complessivi fr. 3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi

confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________, con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 novembre 2008;

indetto il dibattimento 7 aprile 2009, al

quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio

2009.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che

postula una riduzione della pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

in stato di inattitudine, per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 60.-- per complessivi fr. 3'600.-- decretata dalla

Pretura penale il __________?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 prima frase

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 3. e 4., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr) per aver condotto

l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato

condannato una volta nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille);

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.—(cinquanta), per un totale di fr. 3'500.--

(tremilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.— per complessivi

fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);

revoca il beneficio della

sospensione della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)

aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta) ciascuna per complessivi fr.

3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale

del Cantone Ticino il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta)

giorni;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (81421),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 3'600.-- pena

pecuniaria (da revoca)

fr. 1'000.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 5'150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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