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Decisione

10.2008.483

Sferrare pugni al volto ed in altre parti del corpo

7 maggio 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I due testi gerenti del

ristorante hanno riferito che l’accusato era assolutamente normale quella sera.

Il teste __________ ha, dal

canto suo, asserito che la vittima, pochi minuti dopo i fatti, aveva il volto e

le mani coperte di sangue. Questa affermazione non è però neppure confermata

dal certificato medico prodotto, che parla solo di contusioni, ma non cita

alcuna ferita lacero-contusa dalla quale avrebbe potuto uscire sangue. I

signori __________ e __________ non hanno visto alcuna particolare lesione, se

non dei taglietti al labbro, la cui origine e natura è sconosciuta.

La deposizione di __________ è

pure più debole delle altre, ritenuto che ha un grave motivo di inimicizia con

Considerandi

l’accusato, avendo quest’ultimo, come da lui stesso candidamente riconosciuto

al dibattimento, avuto una relazione sessuale con sua moglie.

In tal senso va rilevato, di

transenna, come appaia comunque strano che l’autista di un’autopostale abbia

avuto modo di notare il veicolo del signor ACCU 1 ad ogni suo passaggio nella

zona e di accorgersi che ad un certo punto esso non era più parcheggiato

davanti al ristorante.

A fronte di simili lacune

probatorie non è possibile dare più peso ad una versione dei fatti piuttosto

che all’altra, per cui, in applicazione del principio summenzionato, non si può

far altro che prosciogliere l’imputato dall’accusa formulatagli con il decreto

in oggetto.

8.

Preso atto dell’esito della

procedura, gli oneri della stessa vanno addebitati allo Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 123 cifra 1, 126 CPS;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4384/2008 del 17 novembre 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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