10.2008.484
Condurre un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione, della targa di controllo richiesta e della licenza di condurre in quanto revocata dalla competente Autorità amministrativa
4 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.484
Data decisione, Autorità:
04.03.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione, della targa di controllo richiesta e della licenza di condurre in quanto revocata dalla competente Autorità amministrativa
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 95 cf. 2 LCSTR
art. 143 cpv. 1 cf. 3 OAC
Incarto
n.
10.2008.484
DA
4475/2008
Bellinzona
4
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca,
per aver condotto il ciclomotore Garelli sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 27.11.2007 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
Fatti
2. circolazione senza licenza
di circolazione,
per aver condotto il
ciclomotore surriferito senza la licenza di circolazione e la targa di
controllo richiesta, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione,
che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità
civile;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall' art. 145
cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC;
perseguito con decreto d’accusa n. 4475/2008 di
data 24 novembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
4'500.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 90.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr.
5'400.-, decretata nei suoi confronti dal MP il __________, con l'avvertenza
che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 90.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 novembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2009, al
quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida senza licenza di condurre
o nonostante la revoca
1.2
circolazione senza licenza di
circolazione
per i fatti di cui alle circostanze
descritte nel decreto d’accusa emesso a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna
per complessivi fr. 5’400.-,
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
__________art. 46 cpv. 1 CPS)?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr 145
cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e circolazione senza
licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4475/2008 del 24 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
Al lavoro di pubblica
utilità di 360 (trecentossessanta) ore da svolgere.
§. l’accusato è avvertito che se
non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena
pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria e a un giorno di
pena detentiva (art. 39 CP).
2.
Alla multa di fr. 100.--
(cento) ritenuto che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 1 (un) giorno.
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- .
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere
da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 5'400.--, decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il
periodo di prova di 1 anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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