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Decisione

10.2008.486

Omettere di versare gli alimenti per il figlio per un importo di fr. 3'600.-- per il periodo novembre 2007-aprile 2008

25 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4388/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.- (art.

34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-- (cento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al versamento alla parte

civile dell'importo di fr. 3'600.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1

lett. b CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 25 maggio 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale

richiamandosi alla dottrina dominante e alla giurisprudenza recente evidenzia

come il suo assistito non abbia avuto i mezzi per far fronte agli impegni

alimentari nonostante egli si sia attivato in tutti i modi per cercare un posto

di lavoro. Chiede pertanto il proscioglimento e in via subordinata il

riconoscimento dell’attenuante dello stato di necessità art. 17 e 18 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto

di accusa n. 4388/2008 del 17 novembre 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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