10.2008.486
Omettere di versare gli alimenti per il figlio per un importo di fr. 3'600.-- per il periodo novembre 2007-aprile 2008
25 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.486
Data decisione, Autorità:
25.05.2009, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli alimenti per il figlio per un importo di fr. 3'600.-- per il periodo novembre 2007-aprile 2008
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.486
DA
4388/2008
Bellinzona
25
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Chiara
Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per avere omesso di versare
alla ex moglie CIVI 1 la somma mensile di fr. 600.-- per il figlio minorenne __________,
di cui alla sentenza del Pretore di __________ del 23 aprile 1999, accumulando
arretrati per complessivi fr. 3’600.-- tra il novembre 2007 e l’aprile 2008;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 novembre
Fatti
2008 n. 4388/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.- (art.
34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.-- (cento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al versamento alla parte
civile dell'importo di fr. 3'600.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1
lett. b CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 25 maggio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale
richiamandosi alla dottrina dominante e alla giurisprudenza recente evidenzia
come il suo assistito non abbia avuto i mezzi per far fronte agli impegni
alimentari nonostante egli si sia attivato in tutti i modi per cercare un posto
di lavoro. Chiede pertanto il proscioglimento e in via subordinata il
riconoscimento dell’attenuante dello stato di necessità art. 17 e 18 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 4388/2008 del 17 novembre 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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