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Decisione

10.2008.487

Prendere parte assieme ad altri individui non identificati all'aggressione di 2 persone, colpendoli ripetutamente con una cintura, mentre gli individui non identificati li percuotevano con pugni e cal

10 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4339/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2’100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.--

(settanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento),

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 10 giugno 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e le parti

civili, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato e data

lettura del decreto d’accusa;

prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250

CPP, anche l’accusa per i titoli di reato di lesioni semplici (art. 123 CPS),

vie di fatto (art. 126 CPS) e rissa (art. 133 CPS);

proceduto all’interrogatorio dell’accusato ed

all’esame dei testi;

sentita la parte civile CIVI 2, la quale

chiede in via principale, la conferma del decreto d’accusa e, in via

subordinata, la condanna dell’imputato per i reati di lesioni semplici, vie di

fatto o rissa prospettatigli in data odierna;

sentita la parte civile CIVI 1, la quale

chiede in via principale, la conferma del decreto d’accusa e, in via

subordinata, la condanna dell’imputato per i reati di lesioni semplici, vie di

fatto o rissa prospettatigli in data odierna;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento del suo cliente sia dal capo di imputazione di aggressione, sia

da quelli prospettati in questa sede, ritenuto come la versione da lui fornita,

supportata dall’odierna testimonianza dell’unica persona neutrale, sia la più

credibile. Non vi è inoltre alcuna certezza che le ferite subite dalle parti

civili siano state inferte dall’imputato;

sentita in replica la parte civile CIVI 2,

la quale ribadisce la propria versione;

sentita in replica la parte civile CIVI 1,

la quale ribadisce la propria versione;

sentito in duplica il difensore, il quale

ripropone le proprie allegazioni e domande;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di aggressione, subordinatamente di lesioni semplici, di vie di fatto

o di rissa, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa

in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126, 123, 133 e 134

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

aggressione, art. 134 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4339/2008 del 10 novembre

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 526.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 126.00 testi

fr. 826.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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