10.2008.489
Compiere una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad una motocicletta sopraggiungente in senso contrario
15 ottobre 2009Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2008.489
Data decisione, Autorità:
15.10.2009, PRPEN
Titolo:
Compiere una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad una motocicletta sopraggiungente in senso contrario
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2008.489
DA
4469/2008
Bellinzona
15
ottobre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare,
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 29
settembre 2006, circolando con l’automobile targata __________, nell’abitato,
di notte in zona illuminata, ad un intersezione, compiendo manovra di svolta a
sinistra, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza e di concedere la
precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario per cui svoltò e tagliò la
strada al sopraggiungente motociclista CIVI 1 (recte: __________) che
nonostante la frenata urtò il suo veicolo alla fiancata destra, procurando allo
stesso, per negligenza, lesioni gravi tali da metterne in pericolo la vita;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125
cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 novembre
2008 n. 4469/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5’100.-- (cinquemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 170.--
(centosettanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille),
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6’000.--.
5. Ordina il dissequestro e la
restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________.
6. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 novembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 ottobre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, la parte civile ed
il proprio patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell’accusato ed al
confronto fra il perito giudiziario e quello della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale, dopo aver evidenziato l’ottimo comportamento tenuto
dall’accusato nei confronti del suo assistito, chiede comunque la conferma
integrale del decreto d’accusa. A suo modo di vedere, l’automobilista ha
violato le norme di diligenza, in modo particolare il suo dovere di tenere
conto della visuale occlusa immettendosi sulla corsia di contromano per
effettuare la svolta. Egli espone poi i motivi per i quali la perizia di parte
sarebbe più affidabile di quella giudiziaria, per cui si deve concludere che la
velocità della moto era di poco al di sopra dei 50 km/h;
sentito il difensore, il quale esordisce
pure lodando l’atteggiamento assunto dalle parti in una così difficile
situazione. Egli postula il proscioglimento del suo assistito in applicazione
del principio in dubio pro reo. L’imputato ha affrontato la manovra di svolta
nel pieno rispetto delle prescrizioni. La moto non era visibile. L’incidente è
dovuto all’eccessiva velocità della vittima. A quest’ultima deve essere
imputata una colpa a tal punto grave da interrompere il nesso di causalità. Una
simile conclusione è supportata dai risultati della perizia giudiziaria e dalle
deposizioni dei testi;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale evidenzia come la deposizione del signor __________ sia
basata solo su una stima della velocità effettuata uditivamente, poiché egli
non ha visto la moto sopraggiungere. Una simile dichiarazione è ridimensionata
già dal fatto che la potenza della moto era bloccata, per cui il rumore non
corrispondeva di certo alla velocità. Il teste __________ è per contro molto
più affidabile e preciso;
sentito in duplica il difensore, il quale
ricorda che il teste __________ ha visto la scena di fronte, così ché anche la
sua stima risulta opinabile. Gli unici valori certi sono quelli della perizia
giudiziaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di lesioni colpose gravi per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere ordinato il dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta
Honda CBR 600, targata __________?
5. Può
essere accolta la domanda di accertamento (decisione sul principio) del
fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile?
6. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La sera di venerdì 29 settembre
2006, alle ore 19:25 circa, ACCU 1 stava percorrendo a bordo della sua auto Audi
A4 targata __________, in territorio del Comune di Massagno, la strada
cantonale di via San Gottardo che scende in direzione del tunnel di Besso,
intenzionato ad imboccare via Tesserete per recarsi ad una cena a Roveredo
Capriasca.
Dopo essere sceso a passo
d’uomo, incolonnato, dall’altezza di via Selva sino all’intersezione con via Tesserete,
egli ha effettuato la necessaria preselezione per poter procedere alla svolta a
sinistra ed immettersi su tale strada, attivando l’indicatore luminoso di direzione
sinistro e rallentando sino a fermarsi (cfr. verbale di interrogatorio 10
aprile 2007 del teste __________, pag. 1, e verbale di interrogatorio 16 maggio
2007 del teste __________, pag. 1).
Ritenuto che la corsia di
contromano fosse libera da veicoli in arrivo, il prevenuto ha quindi dato avvio
alla manovra. Pochi istanti dopo, quando il suo automezzo aveva ormai
completamente occupato la carreggiata opposta, egli ha intravisto nel
finestrino del passeggero, con la coda dell’occhio, la motocicletta Honda CBR 600 (__________) del signor CIVI 1 che stava sopraggiungendo.
Quest’ultimo, sorpreso dalla presenza dell’Audi sul suo cammino, ha
immediatamente effettuato una frenata d’emergenza che lo ha portato a perdere
il controllo del suo mezzo ed a cadere a terra rovinosamente per poi
schiantarsi contro l’automobile stessa.
L’impatto è stato molto
violento, al punto che il motociclista ha dovuto essere ricoverato al Pronto
Soccorso dell’Ospedale Regionale di Lugano. Dal certificato medico 19 gennaio
2007 (AI 7) risulta che egli ha subito un grave shock emorragico con numerosi
traumi e meglio: commozione cerebrale, frattura della lamina destra di C2,
spondilolisi L5-S1 non traumatica, frattura mascellare complessa coinvolgente i
seni paranasali ed il setto nasale, frattura della milza (grado III)
necessitante splenectomia, contusione epatica (di II grado) VI segmento,
frattura del capitello radiale di destra nonché contusione della caviglia
sinistra senza fratture. Sebbene la rottura della milza sia una lesione
potenzialmente mortale, la parte civile non è ad ogni modo mai stata in
pericolo di vita poiché i sanitari sono stati in grado di intervenire
chirurgicamente in maniera tempestiva asportando l’organo. A seguito dei seri
traumi ella è rimasta, comunque sia, tre giorni in stato di coma.
Per il trattamento della
frattura complessa della mascella si è reso necessario sottoporre il signor CIVI
1 ad ulteriori interventi presso l’Universitätsspital di Zurigo.
Attualmente, pur essendosi
ristabilita bene, la vittima lamenta ancora dei problemi di concentrazione che
addebita alle lesioni subite il 29 settembre 2006 e che l’hanno costretta ad
abbandonare gli studi di bioingegneria (era al terzo anno al momento del
sinistro), per intraprendere quelli, a suo dire, molto meno impegnativi di
management all’__________ di __________. Inoltre è costretta a portare sempre
con sé gli antibiotici, non avendo più la milza.
2. Dopo aver proceduto
all’istruzione formale, nel corso della quale è stato dato mandato ad un perito
giudiziario di valutare la dinamica dell’incidente ed è pure stata ammessa agli
atti una perizia di parte prodotta dalla parte civile, il Procuratore Pubblico
ha emanato, in data 17 novembre 2008, un decreto d’accusa con il quale ha messo
in stato d’accusa di fronte alla Pretura penale il signor ACCU 1, siccome
ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi.
Il magistrato inquirente ne ha
così proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere fa
fr. 170.-- l’una, per complessivi fr. 5’100.--, oltre al pagamento di una
multa di fr. 1’000.-- come pure della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle
spese giudiziarie di fr. 6’000.--.
Contro questa decisione,
l’imputato ha interposto tempestiva opposizione con scritto del 28 novembre
2008. Di qui la presente procedura.
3. La ricostruzione della dinamica
del sinistro presuppone innanzitutto un’analisi delle dichiarazioni delle parti
coinvolte e dei pochi testimoni identificati.
Il prevenuto ha così descritto
Fatti
i fatti: “In data odierna, verso le 19:25, mi trovavo alla guida della
vettura sopra descritta, da solo, avevo la cintura di sicurezza regolarmente
allacciata, le luci anabbaglianti accese. Circolavo su via S. Gottardo, in
territorio di Massagno, proveniente dal mio domicilio in via __________ in
direzione di Roveredo Capriasca. Giunto prima dell’intersezione con via
Tesserete, notavo davanti a me la colonna di vetture che procedeva a rilento.
La mia intenzione era di svoltare a sinistra su via Tesserete, quindi azionavo
l’indicatore di sinistra. Giunto sull’intersezione mi assicuravo che in senso
opposto non giungessero veicoli, quindi iniziavo la manovra di svolta. Preciso
si non ricordare se mi sono fermato prima di iniziare la manovra di svolta,
comunque avanzavo sicuramente a passo d’uomo. Al momento che ho iniziato la
manovra sono certo che non giungevano veicoli. A questo punto quando con il mio
veicolo mi trovavo già completamente sulla corsia opposta, ho visto
sopraggiungere improvvisamente un motoveicolo. Lo stesso proveniva dalla
stazione FFS di Lugano in direzione di Massagno. Subito ho udito che il
motociclista ha frenato bruscamente, poi l’ho visto sbandare e rovinare a
terra, poi non l’ho più visto, ho poi udito un forte rumore di collisione
contro il mio veicolo. Io a questo punto non vedendo né la moto né il
conducente della stessa, ho spostato il veicolo poco più avanti. Poi sono
subito sceso e sono corso in aiuto del centauro. (…)
D2: al momento della
collisione lei era fermo o avanzava lentamente?
R2: Avanzavo lentamente in
direzione di Tesserete. Mi sono fermato solo al momento dell’urto per un
momento poi ho spostato la vettura in avanti. (…)
D5: Dove è avvenuta la
collisione con il suo veicolo?
R2: Tra la fiancata
anteriore destra, altezza portiera lato passeggero, e tra la parte anteriore
del motoveicolo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 29 settembre
2006, AI 3).
Di fronte al Procuratore
Pubblico egli ha poi avuto modo di precisare: “Dapprima volevo imboccare la via Selva, ma visto che da quella parte il traffico era bloccato ho pensato di scendere fino
all’intersezione di via Tesserete e passare da quella strada. Dall’altezza
dell’incrocio con via Selva fino all’incrocio con via Tesserete sono sceso a
passo d’uomo poiché vi era la colonna di autoveicoli. Giunto all’altezza del
Ristorante del Popolo ho potuto vedere tutta la corsia di contromano e ho
constatato che era completamente libera. Ho pensato che il semaforo del tunnel
di Besso fosse chiuso. Ho proseguito fino all’intersezione con via Tesserete.
Non ricordo se mi sono arrestato o se ho iniziato la manovra di svolta a
sinistra senza arrestarmi, a passo d’uomo, visto che la corsia di contromano
era libera. Mi era sembrato strano che con il traffico che c’era quella sera,
la corsia di contromano fosse completamente libera ed è per questo che avevo
pensato che il semaforo fosse chiuso.
Non ricordo se vi erano
degli autoveicoli che da via Tesserete si immettevano su via S. Gottardo, ma
presumo che ve ne fossero. Questi comunque non intralciavano la manovra.
Non ricordo se prima di
iniziare la manovra di svolta vi fosse un veicolo che proveniente dalla
stazione svoltava a destra su via Tesserete o via Massagno. Il mio ricordo è
che la via era completamente libera, ragione per cui ho effettuato la manovra
in modo tranquillo. Preciso che quella sera non avevo fretta e guidavo in modo
tranquillo e quindi non ho azzardato nessuna manovra di svolta.
Mentre stavo effettuando la
manovra di svolta, e con il mio autoveicolo occupavo completamente la corsia di
contromano, ho visto attraverso il finestrino del passeggero la moto che stava
sopraggiungendo. E’ possibile che quando l’ho visto, la moto si trovasse
all’altezza del bar la Punta, ma di questo non ne sono sicuro.
Ricordo perfettamente di
aver visto il motociclista frenare, sbandare e cadere a terra.
(…) Preciso che quando ho
visto il motociclista lui circolava al centro della sua corsia. In seguito,
ripensando all’incidente, ho pensato che lui fosse verso la linea di
demarcazione centrale e quindi verso la colonna di autoveicoli fermi, ed è per
questo che non l’ho visto. Io ricordo che la corsia era completamente vuota.
(…) A questo proposito
dichiaro che non ricordo di aver visto un autoveicolo che svoltava verso
destra. Ricordo solo che quando mi trovavo sulla corsia di contromano e ho
visto sopraggiungere il motociclista ho potuto vedere che dietro di lui c’erano
alcuni autoveicoli. La mia impressione è che fossero comunque distanti e non
immediatamente a ridosso del motociclista. Ricordo pure che il motociclista ha
frenato ed è caduto a terra e non ha colliso direttamente con la mia vettura
ancora in sella alla moto.
Non ricordo di aver sentito
il rombo della moto in accelerazione o comunque non ci ho fatto caso. Ricordo
perfettamente che quando ho visto il motoveicolo ho visto il ragazzo che alzava
il busto e frenava subito.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 19 giugno
2007, AI 23).
La parte civile, da canto suo,
ha dichiarato di non ricordare nulla dell’incidente e si è limitata a sottolineare
il fatto di essere un motociclista con esperienza e dalla grande prudenza, che
non ha mai ricevuto nemmeno una multa.
Il teste __________ ha
asserito: “In data 29 settembre 2009, verso le 19:25, stavo uscendo dal
parco Maraini, dove lavoro, a piedi. In quel momento ero al telefono. (…)
All’improvviso, udivo una brusca frenata e con la coda dell’occhio ho notato
una moto che giungeva dalla stazione FFS in direzione di Massagno. Io rivolgevo
subito lo sguardo verso questo centauro, il quale impattava in modo
estremamente violento contro la vettura, ricordo ancora perfettamente che si
trattava di un’Audi Station Wagon di colore grigio, che stava probabilmente
svoltando su via Tesserete, la stessa proveniva da Massagno.
D1: Ha potuto notare se il
centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?
R1: Era assolutamente
inadeguata. Dico questo perché pochi istanti prima avevo udito la stessa moto
in forte accelerazione.
D2: Secondo lei a che
velocità poteva giungere il motoveicolo?
R2: Sicuramente più di 50 km/h, presumo quasi 70-80 km/h.
D3: Ha notato se il
conducente del motoveicolo prima di collidere con la vettura è caduto a terra o
è rimasto in sella alla moto?
R3: No, è andato a collidere
direttamente contro la macchina, senza cadere da terra.
(…) D5: In quel momento qual
erano le condizioni del traffico nei due sensi su via S. Gottardo?
R5: Vi era parecchio
traffico sia in discesa sia in salita. Inoltre vi era anche parecchio traffico
di vetture che giungevano da via Tesserete che volevano immettersi su via S.
Gottardo.
D6: Quindi il motoveicolo al
momento dei fatti stava superando una colonne di vetture a forte velocità?
R6: Al momento dell’impatto
non stava superando alcun veicolo, ma sicuramente aveva appena completato un
sorpasso. Dico questo perché subito dopo di lui vi erano vetture che giungevano
ad una distanza ravvicinata, inoltre il centauro, come detto in precedenza, era
in accelerazione.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 23 febbraio
2007, AI 22).
Un secondo testimone, __________,
ha invece così descritto l’evento: “In quel momento vi era parecchio
traffico, infatti io ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso
opposto era fortemente rallentata. In quel frangente vi era davanti a me un
veicolo fermo, intenzionato a svoltare a sinistra per immettersi su via
Tesserete. Preciso che la vettura aveva inserito l’indicatore di sinistra.
La stessa, non appena ha
avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta. In quel
momento un’altra vettura, che giungeva in senso opposto, ha svoltato pure lei a
destra per immettersi su via Maraini. Dietro questa vettura, incolonnato, vi
era un motociclista, il quale vistosi la strada davanti libera, ha accelerato
per continuare la sua corsa in direzione di Massagno.
Purtroppo la vettura che era
davanti a me e che aveva iniziato la manovra di svolta, si era fermata in mezzo
alla corsia di marcia del centauro. A causa di ciò il centauro si è visto
tagliare la propria corsia, lo stesso infatti andava a collidere violentemente
contro il veicolo.
(…) D1: Ha potuto notare se
il centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?
R1: No, impossibile. Lo
stesso prima di accelerare era semifermo in colonna dietro al veicolo che aveva
svoltato a destra. Quindi anche lo spazio che aveva davanti a lui non gli
permetteva di giungere a forte velocità.
D2: Secondo lei a che
velocità poteva giungere il motoveicolo?
R2: Sicuramente non più di 60 km/h.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 10 aprile 2007, AI 22).
__________ si è infine così
espresso: “In quel frangente provenivo da Massagno in direzione della
stazione FFS di Lugano. In quel momento vi era parecchio traffico, infatti io
ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso opposto era fortemente
rallentata.
In quel momento esattamente
davanti a me vi era un veicolo fermo, lo stesso era intenzionato a svoltare a
sinistra per immettersi su via Tesserete. Ricordo esattamente che la vettura
aveva inserito l’indicatore di direzione sinistra.
Questo veicolo non appena ha
avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta.
Durante questa manovra io ho
udito un forte rumore di collisione, infatti un istante dopo ho visto piombare
davanti alla mia vettura una motocicletta. La stessa era rovinata a terra,
presumo a causa dell’urto con la vettura che stava svoltando a sinistra.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 16 maggio 2007, AI 22). Il testimone si è
dovuto limitare a questi pochi dettagli in quanto non ha visto nulla di ciò che
è avvenuto prima dell’impatto.
4. Il referto 4 dicembre 2007 del
perito giudiziario ing. __________ (AI 25) ha accertato i seguenti elementi
principali della dinamica dell’incidente in esame:
- la visuale rispetto al
traffico inverso dal punto in cui il prevenuto ha iniziato la svolta è priva di
ostacoli a partire da una sessantina di metri; ad onor del vero, l’osservazione
del traffico in senso inverso è possibile già da una decina di metri prima, a
condizione che non vi sia altro traffico (pag. 21 s.);
- l’auto del prevenuto ha
impiegato circa 2 secondi per portarsi dal punto d’inizio manovra a quello di
collisione. La velocità raggiunta durante l’operazione è di 15 km/h (pag. 24 s.);
- la moto ha lasciato
sull’asfalto una traccia di frenata di forte intensità sulla lunghezza di 4.5/5
m, attribuibile allo pneumatico posteriore, ed una, meno marcata, per altri
2/2.5 m, da ricondurre a quello anteriore. La traccia di frenata termina circa 5 m prima del punto d’impatto (pag. 25);
- dopo l’urto la moto ha
ancora strisciato al suolo per circa 3.5/4 m. L’energia persa in questo tratto
corrisponde a 14/19 km/h. L’analisi delle deformazioni subite dai veicoli
permette di stabilire che con l’urto la motocicletta ha perso circa 30/35 km/h.
Ne risulta quindi che al momento della collisione la motocicletta aveva una
velocità compresa tra i 42 ed i 53 km/h (pag. 27);
- la velocità di marcia
della moto al momento della reazione del pilota era compresa tra i 60 ed i 73 km/h (pag. 27);
- la reazione del motociclista
è iniziata nell’istante in cui l’auto ha invaso la sua corsia (pag. 28);
- il motociclista aveva la
possibilità oggettiva di vedere l’auto già con qualche secondo d’anticipo
rispetto al momento della sua reazione (pag. 29);
- considerata la presenza di
vetture che lo precedevano, appare tecnicamente attendibile che l’imputato al
momento della decisione di effettuare la manovra di svolta a sinistra, non
poteva vedere la moto. Per contro la presenza di traffico che precedeva la
motocicletta non avrebbe rappresentato un ostacolo visivo per l’automobilista,
così come non lo erano eventuali veicoli che svoltavano verso via Tesserete
(pag. 29).
La dinamica dell’incidente è
stata pertanto così ricostruita: “Negli istanti precedenti l’incidente il
protagonista ACCU 1 percorre via San Gottardo e rallenta allo scopo di svoltare
a sinistra su via Tesserete. Quando mancano circa 4 secondi alla collisione,
l’automobilista sta rallentando e si trova ancora a qualche metro arretrato
rispetto al punto in cui inizierà la svolta a sinistra. In questo frangente è
tecnicamente attendibile che la visuale tra i due protagonisti sia occlusa
dalla presenza delle vetture che precedono l’Audi. La motocicletta si trova ad
un’ottantina di metri dal punto d’impatto e la sua velocità è di circa 73 km/h. Circa un secondo più tardi, ovvero tre secondi prima dell’urto, il protagonista ACCU 1
decide di dare inizio alla propria manovra di svolta. In tale istante la
motocicletta, che procede ancora a circa 73 km/h, si trova a circa 58 metri dal punto d’impatto: la possibile presenza di traffico che precede
l’Audi occlude la visuale reciproca dei protagonisti.
(…) La vettura guidata dal
protagonista ACCU 1 inizia fisicamente la svolta a sinistra quando mancano
circa 2 secondi alla collisione. In tale frangente la motocicletta del
protagonista CIVI 1 si trova a circa 38 metri dal punto di collisione. Fra i due conducenti non vi sono più ostacoli visivi.
(…) Nel vedere la vettura Audi che inizia la manovra di svolta il protagonista CIVI 1 reagisce. Mancano 1.7/1.8
secondi all’urto. La motocicletta si trova a 32 metri dal punto di collisione, mentre il frontale dell’Audi occupa parzialmente la corsia di
pertinenza del motociclista. La motocicletta inizia a frenare quando si trova a
circa 14/15 metri dal punto di collisione. Durante la frenata, il bloccaggio
della ruota anteriore destabilizza la motocicletta, che perde quindi aderenza
ed inizia a cadere al suolo.
(…) La moto giunge alla
collisione scivolando al suolo e va ad urtare contro la portiera anteriore
destra della vettura. Dopo l’urto la moto si arresta nella sua posizione di
stasi, mentre l’automobile si ferma poco oltre il punto d’urto. L’autoveicolo
verrà poi subito spostato a margine della strada.” (cfr. referto peritale,
pag. 31 segg., AI 25).
Infine il perito giudiziario ha
precisato che la motocicletta avrebbe potuto arrestarsi completamente entro lo
spazio disponibile ed evitare lo scontro se avesse tenuto una velocità non
superiore a 50/54 km/h (cfr. referto peritale, pag. 35, AI 25).
5. Il controparere 28 maggio 2008
dell’ing. __________, commissionatogli dalla vittima, contesta in parte le
risultanze del lavoro del collega, arrivando a concludere che la velocità della
motocicletta al momento della reazione era di 47/54 km/h, che la visibilità
sulla corsia di contromano era per l’automobilista libera da ostacoli sino ad
oltre il passaggio pedonale su via San Gottardo situato in prossimità del bar e
del chiosco “La Punta”, quindi di almeno 60/70 m (cfr. analisi preliminare,
pag. 19, AI 38), per cui 4 secondi prima della collisione la moto si trovava
circa all’altezza di quel passaggio pedonale ed era dunque nel campo visivo del
prevenuto, mentre 2 secondi prima della collisione, al momento di inizio della
svolta, essa era a circa 29 metri dall’automobile (cfr. analisi
preliminare, pag. 28 s., AI 38).
Egli si è per contro trovato
d’accordo con il perito giudiziario laddove questi ha stabilito che il
motociclista, che si trovava a meno di 30 metri, abbia potuto percepire il pericolo solo 2 secondi prima dell’impatto (cfr. analisi preliminare, pag. 31, AI 38).
6. Attraverso il confronto in sede
dibattimentale tra i due ingegneri specialisti in tecnica dell’automobile ed
infortunistica stradale è poi emerso che: “I periti sono concordi nel
ritenere che al momento dell’incidente vi erano le condizioni di luce
sufficienti per avvistare un veicolo, indipendentemente dal fatto che avesse le
luci accese.
(…) Entrambi i periti
concordano sul fatto che la moto in questione avesse una potenza ridotta di 23
kW.
(…) I periti concordano che
il campo di visuale dalla zona comune di intersezione arrivi fino alle strisce
pedonali di fronte al chiosco La Punta che si trovano a ca. 60 metri l’una dalle altre.
(…) Entrambi concordano
che il punto di impatto è tra la ruota anteriore moto e quella anteriore
dell’auto.
(…) Entrambi i periti
concordano sul fatto che la velocità dell’automobilista era di ca. 9 km quando ha iniziato la manovra di svolta. Sono pure d’accordo sul fatto che la velocità dell’auto
alla fine della manovra fosse di 15 km, per cui la media matematica della
velocità di attraversamento è di 12 km, che corrisponde a 3 m/s. Entrambi
concordano sul fatto che l’auto abbia impiegato ca. 2.4 s per effettuare gli 8 m dal punto di partenza al punto di collisione. Se ne deduce che 2.4 s prima dell’urto era ancora
nella sua corsia.
(…) __________ dopo
discussione si dichiara convinto dei suoi calcoli confortato dal fatto che la
simulazione computerizzata porta ad una posizione esattamente identica a quella
della fattispecie. __________ contesta i calcoli in quanto il programma si basa
sul teorema delle quantità di moto che è un calcolo vettoriale di cui anche il
Considerandi
collega condivide di non conoscere esattamente il vettore post-collisione
dell’auto. Il vettore post-collisione della moto rilevo che lo stesso non è
quello che conduce la moto alla posizione finale ma è quello che indica il
cambiamento di direzione del baricentro della moto nell’impatto che sappiamo
aver condotto la moto in direzione della portiera della moto e non in direzione
del punto finale raggiunto. Inoltre il parametro di 15 cm immesso nei calcoli corrisponde alla deformazione della moto già contestata. Allo stesso modo
rileva che il cambiamento direzionale nell’impatto della vettura da - 106 gradi
a - 75 gradi è sicuramente un cambiamento direzionale molto importante non
verosimile nella fattispecie.” (cfr. verbale della loro audizione
dibattimentale).
7.
Da tutto quanto precede, in
applicazione del principio in dubio pro reo che impone di far riferimento
all’ipotesi più favorevole all’imputato, si può dare per provato quanto segue:
- il traffico su via San
Gottardo a Massagno al momento dell’incidente era intenso in entrambe le
direzioni di marcia;
- dal punto in cui ha
iniziato la manovra di svolta ACCU 1 aveva una visuale sulla corsia di
contromano di almeno 60 m, fino al passaggio pedonale citato in precedenza;
- la velocità della
motocicletta era di al massimo 73 km/h, che corrisponde a 20.27 m/sec.;
- il prevenuto ha deciso di
iniziare la manovra di svolta 3 sec. prima dell’impatto e la stessa è
incominciata 2 sec. prima;
- 3 sec. prima dell’impatto
la motocicletta della parte civile si trovava al massimo a 60.81 m dal punto in cui lo stesso è poi avvenuto, mentre 2 sec. prima era a 40.54 m. In effetti per percorrere i 60 m che distano il punto in cui CIVI 1 è divenuto sicuramente
visibile all’automobilista ha impiegato almeno 2.96 sec.. Poiché quest’ultimo
calcolo tiene conto di una velocità costante di 73 km/h su tutta la tratta e tenuto conto che, sempre nella versione più propensa all’imputato, la
frenata è iniziata 15 m prima del punto di collisione, nonché che al momento
dell’impatto con l’automobile la moto aveva una velocità di 53 km/h (14.72 m/sec.), si può concludere con buona approssimazione che per effettuare quei 60 m la moto ci ha messo più di 3 sec. (45 m a 73 km/h = 2.22 sec. + 15 m a 53 km/h = 1.01 sec.);
- al momento in cui è
iniziata la manovra di svolta vera e propria la motocicletta della parte civile
era quindi visibile. Addirittura la stessa era già avvistabile nei frangenti in
cui l’accusato ha preso la decisione di procedere alla stessa, cioè 3 sec.
prima del sinistro;
- i tempi di reazione per un
automobilista normalmente riconosciuti dagli esperti del settore e dalla
giurisprudenza sono di 1 sec..
8.
Giusta l’art. 125 cpv. 2 CPS, in
vigore al momento dei fatti, chiunque per negligenza cagiona delle lesioni
gravi al corpo o alla salute di una persona è punito con la detenzione o con la
multa.
Nella versione attuale, in
vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
Secondo l’art. 12 cpv. 3 CPS
(corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per
negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è
colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le
precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali.
Un comportamento viola i doveri
di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto
conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in
pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio
ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a
ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per
poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce
alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza.
In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo
luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa
legislazione (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid.
2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
9.
Stabilire
l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e di
lesioni gravi nella vittima non basta: la condotta dell’imputato ed il danno
corporale devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122
IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità
naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne
costituisce la “conditio sine qua no”, ossia se non può essere escluso
senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso
appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il
rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un
alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121
IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L’accertamento della causalità
naturale è una questione che concerne i fatti.
Data la causalità naturale, è
necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il
nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di
prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza
generale della vita, a produrre o a favorire un esito simile a quello in
concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale 6S.55/2005 del 18 maggio
2005). La causalità adeguata viene però meno - ed il concatenamento dei fatti
perde così la sua rilevanza giuridica - di fronte all’esistenza di un'altra
causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, che risulti
essere una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento
talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere presagibile (DTF
127.
IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto
addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto
concomitante, da sola, non è tuttavia sufficiente a spezzare il nesso di
causalità adeguata. Occorre pure che esso sia di una gravità tale da imporsi
come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in
secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo,
segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d;
126.
IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a;
Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n.
14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
10.
L’accusato ha innanzitutto
eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale
nell’effettuazione della manovra di svolta a sinistra.
L’art. 36 cpv. 3 LCStr
prescrive che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza
ai veicoli che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa
norma sancisce il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo
il quale colui che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a
chi la modifica (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, n. 2.2. ad art. 36 LCStr).
L’art. 14 cpv. 1 ONC precisa
che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto.
Chi intende svoltare a sinistra
deve quindi anzitutto ridurre per tempo la velocità, assumere una posizione di
preselezione e, se necessario, fermarsi ad aspettare, per poi assicurarsi,
prima di iniziare la manovra, che la via sia libera e vi sia sufficiente spazio
per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche l’obbligo
di tener conto della velocità dei veicoli provenienti in contromano.
In linea di principio la
velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non
infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit.,
n. 2.2.2. ad art. 36 LCStr). Questa regola è soggetta tuttavia a delle
eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio
dell’affidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale
federale 6S.271/1999 del 28 giugno 1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del
Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003).
L’art. 39 cpv. 1 LCStr
stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato
tempestivamente con l’indicatore di direzione, mentre al secondo capoverso
della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad
ogni buon conto il conducente dall’adottare la necessaria prudenza.
D’altro canto, secondo il
principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCStr, nella circolazione ogni
utente della strada può - premesso che ne abbia a sua volta rispettato i canoni
- confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui
non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; sentenza
del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 3; DTF 124 IV
81.
consid. 2b). La giurisprudenza ha precisato che, laddove per decidere se un
utente della strada abbia violato una norma della circolazione occorre
stabilire se avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di
un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il
principio dell’affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato
conformemente alle norme della circolazione. In tal modo anche chi è tenuto a
dare la precedenza può invocare il principio dell’affidamento quando chi gode
del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo
imprevedibile per il debitore di precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d).
11.
L’istruttoria ha permesso di
accertare che durante la manovra di svolta a sinistra dell’accusato, la
motocicletta della parte civile proveniente in senso contrario, che godeva del
diritto di precedenza, è stata ostacolata nella sua marcia in maniera tale da
essere costretta ad effettuare una frenata d’emergenza che ne ha comportato la
caduta al suolo ed il violento impatto contro l’automezzo, con il susseguente
grave ferimento del signor CIVI 1.
Il comportamento assunto dal
signor ACCU 1 denota il mancato rispetto delle elementari norme precauzionali
che ci si poteva attendere fossero rispettate in circostanze come quelle nelle
quali sono avvenuti i fatti.
In modo particolare egli ha
omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente in senso
contrario e si è immesso sulla corsia di contromano senza ossequiare quindi i
principi di precedenza. Come è stato precedentemente esposto, al momento di
prendere la decisione di intraprendere la manovra di svolta su via Tesserete,
la motocicletta della parte civile era già avvistabile poiché nel campo visivo
libero dell’automobilista. Le condizioni di luce naturale a quell’ora
consentivano l’avvistamento degli oggetti senza necessità di essere illuminati;
se anche così non fosse stato, la presenza di una buona illuminazione
artificiale del tratto in esame avrebbe portato allo stesso risultato.
Indipendentemente da ciò non va trascurato il fatto che l’identificazione della
motocicletta era facilitata dal fatto che aveva i fari anteriore e posteriore
accesi.
Il motoveicolo della parte
civile è stato ancor più facilmente percettibile nell’istante dell’inizio
dell’operazione di immissione sulla carreggiata di contromano in direzione di
via Tesserete, 2 secondi prima dell’impatto, quando esso si trovava al massimo
a poco più di 40 m dal punto in cui è avvenuto l’incidente. A quel momento,
anche ammettendo - per ipotesi - che prima la parte civile non fosse visibile,
l’accusato aveva ancora il tempo di reagire (1 sec.) ed evitare di
tagliare la strada al veicolo prioritario frenando, rispettivamente sterzando
repentinamente per tornare nella propria corsia.
L’omissione imputabile al
signor ACCU 1 è ancor più evidente ove si tien conto pure del fatto che quella
sera il traffico su via San Gottardo e su via Tesserete era molto intenso.
Questo avrebbe dovuto indurlo a prestare ancor più attenzione che in una
situazione di normalità.
Tra questa manovra poco attenta
dell’automobilista e l’incidente in discussione vi è indubbiamente un nesso di
causalità sia naturale che adeguato. Lo stesso si può dire con riferimento alle
pesanti lesioni patite dalla parte civile, di certo conseguenza diretta
dell’impatto ed indiscutibilmente di natura tale da adempire i presupposti
necessari per l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CPS.
Nulla cambia a questa
conclusione anche se si tenesse conto dell’ipotesi, non comprovata, che la
motocicletta era preceduta sulla sua corsia da un’automobile che ha poi
svoltato lasciandole la strada libera: in effetti sarebbe stato dovere del
debitore di precedenza accertarsi pure in una simile evenienza dell’eventuale
presenza di veicoli che seguivano tale automobile.
12.
Resta ora da appurare se il
comportamento della vittima - sempre in base alla ricostruzione più favorevole
all’imputato - possa essere ritenuto a tal punto grave ed imprevedibile da
apparire la causa principale ed immediata dello scontro, andando così ad
interrompere il nesso di causalità adeguata tra le negligenze imputabili al
prevenuto e le lesioni.
In pratica è opportuno
verificare se l’automobilista, in base al menzionato principio
dell’affidamento, poteva contare sul fatto che, trovandosi all’interno di un
abitato, su un tratto di strada per il quale vige il limite generale di
velocità di 50 km/h, non potessero sopraggiungere dei veicoli prioritari a
velocità superiore a quella concessa.
Come già esposto si può
ritenere che il motociclista circolasse ad una velocità di al massimo 73 km/h. Ora, posto che la differenza rispetto ai 50 km/h fosse di ben 23 km/h in più, non si può considerare un simile atteggiamento, seppur degno di biasimo,
oggettivamente insensato ed imprevedibile. In base alla quotidiana esperienza
di ogni utente della strada si deve purtroppo concludere che superamenti dei
limiti consentiti in questa misura sono, sebbene illeciti, normali anche
all’interno di un abitato. Il prevenuto avrebbe dovuto pertanto prevedere la
possibilità che un veicolo sulla corsia di contromano potesse avvicinarsi ad
una velocità di quella portata.
La giurisprudenza ha ritenuto
esorbitanti solo velocità di molto superiori al limite di legge, mentre ha
definito ancora normale circolare attorno ai 70 km/h sui 50 km/h (sentenza del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 5.2,
sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4.1).
Da quanto precede, si deve
concludere che se l’imputato avesse controllato correttamente, come richiesto
dalle circostanze, il traffico proveniente in senso inverso, avrebbe potuto
avvistare per tempo la motocicletta del signor CIVI 1 ed evitare l’incidente.
Il comportamento della vittima, ancorché contrario alle norme della
circolazione - art. 32 LCStr, 4 e 4a ONC - non è stato atto ad interrompere il
nesso di causalità adeguata fra l’imprevidenza colpevole di ACCU 1 e le lesioni
da essa subite.
A scanso d’equivoci, e per
completezza, va ricordato infine che, come più volte sottolineato dalla
giurisprudenza, la questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso
causale va risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze
esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di
terzi o della vittima nella misura in cui non esiste, nel diritto penale, la
possibilità di procedere ad una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17
consid. 2c/bb e sentenza del Tribunale federale 6B_315/2009 del 20 luglio 2009,
consid. 1).
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, l’imputato deve essere condannato per il reato di
lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.
13.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima
dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto
più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.
2.
cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di
norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40
CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena
detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono
adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di
lesioni colpose era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la
multa, mentre l’attuale versione prescrive, come già indicato, una pena
detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente
ipotizzabile, visti gli estremi della fattispecie in discussione, fare capo ad
una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il
vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo
quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere anche
solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole
al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
ACCU 1,
cittadino svizzero nato a Lugano il 20 settembre 1956, è coniugato ed è
padre di due figli di 14, rispettivamente 13 anni. Egli è professore di storia
di scuola media superiore da oltre un ventennio; attualmente insegna presso il __________
di __________.
Dall’estratto del casellario
giudiziario risulta incensurato.
A suo favore va preso poi in
considerazione il comportamento assunto nei confronti della vittima: l’imputato
non ha mai cercato di sfuggire alle proprie colpe ma si è limitato a chiedere
di ricostruire esattamente quanto avvenuto, ha sin da subito contattato i
genitori del signor CIVI 1 e si è dimostrato molto corretto verso di lui e
molto rispettoso delle gravi conseguenze da questi patite a seguito
dell’incidente. Anche in occasione del dibattimento egli ha lasciato nello
scrivente giudice un’ottima impressione.
A titolo abbondanziale e per
correttezza va rilevato che pure la parte civile ha dimostrato in tutta la
procedura una grande signorilità ed onestà morale verso l’accusato.
A fronte di
questi estremi, preso atto della situazione economica del signor ACCU 1, si
giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 170.--
cadauna per complessivi fr. 2’550.--.
Nulla si
oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto
dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusato parla sicuramente
a favore di una prognosi favorevole.
L’art. 42 cpv.
3.
CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena
condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai
sensi dell’art. 106 CPS.
Nella
fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto
che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile,
quale è il pagamento di una somma di denaro, appare un mezzo adeguato e
proporzionale per dare il giusto peso a quanto avvenuto.
Pertanto si
giustifica accollare all’accusato pure una multa di fr. 1’000.--.
14.
La parte civile ha formulato domanda
di accertamento, limitatamente al principio, del fondamento giuridico delle
pretese di risarcimento presentata dalla parte civile, art. 38 cpv. 3 LAV.
Preso atto che verosimilmente
in ambito civile la ripartizione delle rispettive colpe giocherà un ruolo
determinante per la valutazione del risarcimento cui è tenuto il signor ACCU 1,
non è possibile in questa sede esprimersi anche solo sul principio dell’obbligo
del risarcimento del danno.
Oltre a ciò va ricordato come
la parte civile non si sia opposta al decreto d’accusa.
15.
La tassa
e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 125 cpv. 2 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni colpose gravi, art. 125
cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4469/2008 del 17 novembre
2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di
fr. 2’550.-- (duemilacinquecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 7’534.20;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina il dissequestro e la
restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________;
rinvia la parte civile CIVI 1, __________,
al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 800.00 tassa
di giustizia
fr. 6200.00 spese
giudiziarie
fr. 534.20 teste
+ perito giudiziario
fr. 8534.20 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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