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Decisione

10.2008.489

Compiere una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad una motocicletta sopraggiungente in senso contrario

15 ottobre 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti: “In data odierna, verso le 19:25, mi trovavo alla guida della

vettura sopra descritta, da solo, avevo la cintura di sicurezza regolarmente

allacciata, le luci anabbaglianti accese. Circolavo su via S. Gottardo, in

territorio di Massagno, proveniente dal mio domicilio in via __________ in

direzione di Roveredo Capriasca. Giunto prima dell’intersezione con via

Tesserete, notavo davanti a me la colonna di vetture che procedeva a rilento.

La mia intenzione era di svoltare a sinistra su via Tesserete, quindi azionavo

l’indicatore di sinistra. Giunto sull’intersezione mi assicuravo che in senso

opposto non giungessero veicoli, quindi iniziavo la manovra di svolta. Preciso

si non ricordare se mi sono fermato prima di iniziare la manovra di svolta,

comunque avanzavo sicuramente a passo d’uomo. Al momento che ho iniziato la

manovra sono certo che non giungevano veicoli. A questo punto quando con il mio

veicolo mi trovavo già completamente sulla corsia opposta, ho visto

sopraggiungere improvvisamente un motoveicolo. Lo stesso proveniva dalla

stazione FFS di Lugano in direzione di Massagno. Subito ho udito che il

motociclista ha frenato bruscamente, poi l’ho visto sbandare e rovinare a

terra, poi non l’ho più visto, ho poi udito un forte rumore di collisione

contro il mio veicolo. Io a questo punto non vedendo né la moto né il

conducente della stessa, ho spostato il veicolo poco più avanti. Poi sono

subito sceso e sono corso in aiuto del centauro. (…)

D2: al momento della

collisione lei era fermo o avanzava lentamente?

R2: Avanzavo lentamente in

direzione di Tesserete. Mi sono fermato solo al momento dell’urto per un

momento poi ho spostato la vettura in avanti. (…)

D5: Dove è avvenuta la

collisione con il suo veicolo?

R2: Tra la fiancata

anteriore destra, altezza portiera lato passeggero, e tra la parte anteriore

del motoveicolo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 29 settembre

2006, AI 3).

Di fronte al Procuratore

Pubblico egli ha poi avuto modo di precisare: “Dapprima volevo imboccare la via Selva, ma visto che da quella parte il traffico era bloccato ho pensato di scendere fino

all’intersezione di via Tesserete e passare da quella strada. Dall’altezza

dell’incrocio con via Selva fino all’incrocio con via Tesserete sono sceso a

passo d’uomo poiché vi era la colonna di autoveicoli. Giunto all’altezza del

Ristorante del Popolo ho potuto vedere tutta la corsia di contromano e ho

constatato che era completamente libera. Ho pensato che il semaforo del tunnel

di Besso fosse chiuso. Ho proseguito fino all’intersezione con via Tesserete.

Non ricordo se mi sono arrestato o se ho iniziato la manovra di svolta a

sinistra senza arrestarmi, a passo d’uomo, visto che la corsia di contromano

era libera. Mi era sembrato strano che con il traffico che c’era quella sera,

la corsia di contromano fosse completamente libera ed è per questo che avevo

pensato che il semaforo fosse chiuso.

Non ricordo se vi erano

degli autoveicoli che da via Tesserete si immettevano su via S. Gottardo, ma

presumo che ve ne fossero. Questi comunque non intralciavano la manovra.

Non ricordo se prima di

iniziare la manovra di svolta vi fosse un veicolo che proveniente dalla

stazione svoltava a destra su via Tesserete o via Massagno. Il mio ricordo è

che la via era completamente libera, ragione per cui ho effettuato la manovra

in modo tranquillo. Preciso che quella sera non avevo fretta e guidavo in modo

tranquillo e quindi non ho azzardato nessuna manovra di svolta.

Mentre stavo effettuando la

manovra di svolta, e con il mio autoveicolo occupavo completamente la corsia di

contromano, ho visto attraverso il finestrino del passeggero la moto che stava

sopraggiungendo. E’ possibile che quando l’ho visto, la moto si trovasse

all’altezza del bar la Punta, ma di questo non ne sono sicuro.

Ricordo perfettamente di

aver visto il motociclista frenare, sbandare e cadere a terra.

(…) Preciso che quando ho

visto il motociclista lui circolava al centro della sua corsia. In seguito,

ripensando all’incidente, ho pensato che lui fosse verso la linea di

demarcazione centrale e quindi verso la colonna di autoveicoli fermi, ed è per

questo che non l’ho visto. Io ricordo che la corsia era completamente vuota.

(…) A questo proposito

dichiaro che non ricordo di aver visto un autoveicolo che svoltava verso

destra. Ricordo solo che quando mi trovavo sulla corsia di contromano e ho

visto sopraggiungere il motociclista ho potuto vedere che dietro di lui c’erano

alcuni autoveicoli. La mia impressione è che fossero comunque distanti e non

immediatamente a ridosso del motociclista. Ricordo pure che il motociclista ha

frenato ed è caduto a terra e non ha colliso direttamente con la mia vettura

ancora in sella alla moto.

Non ricordo di aver sentito

il rombo della moto in accelerazione o comunque non ci ho fatto caso. Ricordo

perfettamente che quando ho visto il motoveicolo ho visto il ragazzo che alzava

il busto e frenava subito.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 19 giugno

2007, AI 23).

La parte civile, da canto suo,

ha dichiarato di non ricordare nulla dell’incidente e si è limitata a sottolineare

il fatto di essere un motociclista con esperienza e dalla grande prudenza, che

non ha mai ricevuto nemmeno una multa.

Il teste __________ ha

asserito: “In data 29 settembre 2009, verso le 19:25, stavo uscendo dal

parco Maraini, dove lavoro, a piedi. In quel momento ero al telefono. (…)

All’improvviso, udivo una brusca frenata e con la coda dell’occhio ho notato

una moto che giungeva dalla stazione FFS in direzione di Massagno. Io rivolgevo

subito lo sguardo verso questo centauro, il quale impattava in modo

estremamente violento contro la vettura, ricordo ancora perfettamente che si

trattava di un’Audi Station Wagon di colore grigio, che stava probabilmente

svoltando su via Tesserete, la stessa proveniva da Massagno.

D1: Ha potuto notare se il

centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?

R1: Era assolutamente

inadeguata. Dico questo perché pochi istanti prima avevo udito la stessa moto

in forte accelerazione.

D2: Secondo lei a che

velocità poteva giungere il motoveicolo?

R2: Sicuramente più di 50 km/h, presumo quasi 70-80 km/h.

D3: Ha notato se il

conducente del motoveicolo prima di collidere con la vettura è caduto a terra o

è rimasto in sella alla moto?

R3: No, è andato a collidere

direttamente contro la macchina, senza cadere da terra.

(…) D5: In quel momento qual

erano le condizioni del traffico nei due sensi su via S. Gottardo?

R5: Vi era parecchio

traffico sia in discesa sia in salita. Inoltre vi era anche parecchio traffico

di vetture che giungevano da via Tesserete che volevano immettersi su via S.

Gottardo.

D6: Quindi il motoveicolo al

momento dei fatti stava superando una colonne di vetture a forte velocità?

R6: Al momento dell’impatto

non stava superando alcun veicolo, ma sicuramente aveva appena completato un

sorpasso. Dico questo perché subito dopo di lui vi erano vetture che giungevano

ad una distanza ravvicinata, inoltre il centauro, come detto in precedenza, era

in accelerazione.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 23 febbraio

2007, AI 22).

Un secondo testimone, __________,

ha invece così descritto l’evento: “In quel momento vi era parecchio

traffico, infatti io ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso

opposto era fortemente rallentata. In quel frangente vi era davanti a me un

veicolo fermo, intenzionato a svoltare a sinistra per immettersi su via

Tesserete. Preciso che la vettura aveva inserito l’indicatore di sinistra.

La stessa, non appena ha

avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta. In quel

momento un’altra vettura, che giungeva in senso opposto, ha svoltato pure lei a

destra per immettersi su via Maraini. Dietro questa vettura, incolonnato, vi

era un motociclista, il quale vistosi la strada davanti libera, ha accelerato

per continuare la sua corsa in direzione di Massagno.

Purtroppo la vettura che era

davanti a me e che aveva iniziato la manovra di svolta, si era fermata in mezzo

alla corsia di marcia del centauro. A causa di ciò il centauro si è visto

tagliare la propria corsia, lo stesso infatti andava a collidere violentemente

contro il veicolo.

(…) D1: Ha potuto notare se

il centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?

R1: No, impossibile. Lo

stesso prima di accelerare era semifermo in colonna dietro al veicolo che aveva

svoltato a destra. Quindi anche lo spazio che aveva davanti a lui non gli

permetteva di giungere a forte velocità.

D2: Secondo lei a che

velocità poteva giungere il motoveicolo?

R2: Sicuramente non più di 60 km/h.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 10 aprile 2007, AI 22).

__________ si è infine così

espresso: “In quel frangente provenivo da Massagno in direzione della

stazione FFS di Lugano. In quel momento vi era parecchio traffico, infatti io

ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso opposto era fortemente

rallentata.

In quel momento esattamente

davanti a me vi era un veicolo fermo, lo stesso era intenzionato a svoltare a

sinistra per immettersi su via Tesserete. Ricordo esattamente che la vettura

aveva inserito l’indicatore di direzione sinistra.

Questo veicolo non appena ha

avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta.

Durante questa manovra io ho

udito un forte rumore di collisione, infatti un istante dopo ho visto piombare

davanti alla mia vettura una motocicletta. La stessa era rovinata a terra,

presumo a causa dell’urto con la vettura che stava svoltando a sinistra.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 16 maggio 2007, AI 22). Il testimone si è

dovuto limitare a questi pochi dettagli in quanto non ha visto nulla di ciò che

è avvenuto prima dell’impatto.

4. Il referto 4 dicembre 2007 del

perito giudiziario ing. __________ (AI 25) ha accertato i seguenti elementi

principali della dinamica dell’incidente in esame:

- la visuale rispetto al

traffico inverso dal punto in cui il prevenuto ha iniziato la svolta è priva di

ostacoli a partire da una sessantina di metri; ad onor del vero, l’osservazione

del traffico in senso inverso è possibile già da una decina di metri prima, a

condizione che non vi sia altro traffico (pag. 21 s.);

- l’auto del prevenuto ha

impiegato circa 2 secondi per portarsi dal punto d’inizio manovra a quello di

collisione. La velocità raggiunta durante l’operazione è di 15 km/h (pag. 24 s.);

- la moto ha lasciato

sull’asfalto una traccia di frenata di forte intensità sulla lunghezza di 4.5/5

m, attribuibile allo pneumatico posteriore, ed una, meno marcata, per altri

2/2.5 m, da ricondurre a quello anteriore. La traccia di frenata termina circa 5 m prima del punto d’impatto (pag. 25);

- dopo l’urto la moto ha

ancora strisciato al suolo per circa 3.5/4 m. L’energia persa in questo tratto

corrisponde a 14/19 km/h. L’analisi delle deformazioni subite dai veicoli

permette di stabilire che con l’urto la motocicletta ha perso circa 30/35 km/h.

Ne risulta quindi che al momento della collisione la motocicletta aveva una

velocità compresa tra i 42 ed i 53 km/h (pag. 27);

- la velocità di marcia

della moto al momento della reazione del pilota era compresa tra i 60 ed i 73 km/h (pag. 27);

- la reazione del motociclista

è iniziata nell’istante in cui l’auto ha invaso la sua corsia (pag. 28);

- il motociclista aveva la

possibilità oggettiva di vedere l’auto già con qualche secondo d’anticipo

rispetto al momento della sua reazione (pag. 29);

- considerata la presenza di

vetture che lo precedevano, appare tecnicamente attendibile che l’imputato al

momento della decisione di effettuare la manovra di svolta a sinistra, non

poteva vedere la moto. Per contro la presenza di traffico che precedeva la

motocicletta non avrebbe rappresentato un ostacolo visivo per l’automobilista,

così come non lo erano eventuali veicoli che svoltavano verso via Tesserete

(pag. 29).

La dinamica dell’incidente è

stata pertanto così ricostruita: “Negli istanti precedenti l’incidente il

protagonista ACCU 1 percorre via San Gottardo e rallenta allo scopo di svoltare

a sinistra su via Tesserete. Quando mancano circa 4 secondi alla collisione,

l’automobilista sta rallentando e si trova ancora a qualche metro arretrato

rispetto al punto in cui inizierà la svolta a sinistra. In questo frangente è

tecnicamente attendibile che la visuale tra i due protagonisti sia occlusa

dalla presenza delle vetture che precedono l’Audi. La motocicletta si trova ad

un’ottantina di metri dal punto d’impatto e la sua velocità è di circa 73 km/h. Circa un secondo più tardi, ovvero tre secondi prima dell’urto, il protagonista ACCU 1

decide di dare inizio alla propria manovra di svolta. In tale istante la

motocicletta, che procede ancora a circa 73 km/h, si trova a circa 58 metri dal punto d’impatto: la possibile presenza di traffico che precede

l’Audi occlude la visuale reciproca dei protagonisti.

(…) La vettura guidata dal

protagonista ACCU 1 inizia fisicamente la svolta a sinistra quando mancano

circa 2 secondi alla collisione. In tale frangente la motocicletta del

protagonista CIVI 1 si trova a circa 38 metri dal punto di collisione. Fra i due conducenti non vi sono più ostacoli visivi.

(…) Nel vedere la vettura Audi che inizia la manovra di svolta il protagonista CIVI 1 reagisce. Mancano 1.7/1.8

secondi all’urto. La motocicletta si trova a 32 metri dal punto di collisione, mentre il frontale dell’Audi occupa parzialmente la corsia di

pertinenza del motociclista. La motocicletta inizia a frenare quando si trova a

circa 14/15 metri dal punto di collisione. Durante la frenata, il bloccaggio

della ruota anteriore destabilizza la motocicletta, che perde quindi aderenza

ed inizia a cadere al suolo.

(…) La moto giunge alla

collisione scivolando al suolo e va ad urtare contro la portiera anteriore

destra della vettura. Dopo l’urto la moto si arresta nella sua posizione di

stasi, mentre l’automobile si ferma poco oltre il punto d’urto. L’autoveicolo

verrà poi subito spostato a margine della strada.” (cfr. referto peritale,

pag. 31 segg., AI 25).

Infine il perito giudiziario ha

precisato che la motocicletta avrebbe potuto arrestarsi completamente entro lo

spazio disponibile ed evitare lo scontro se avesse tenuto una velocità non

superiore a 50/54 km/h (cfr. referto peritale, pag. 35, AI 25).

5. Il controparere 28 maggio 2008

dell’ing. __________, commissionatogli dalla vittima, contesta in parte le

risultanze del lavoro del collega, arrivando a concludere che la velocità della

motocicletta al momento della reazione era di 47/54 km/h, che la visibilità

sulla corsia di contromano era per l’automobilista libera da ostacoli sino ad

oltre il passaggio pedonale su via San Gottardo situato in prossimità del bar e

del chiosco “La Punta”, quindi di almeno 60/70 m (cfr. analisi preliminare,

pag. 19, AI 38), per cui 4 secondi prima della collisione la moto si trovava

circa all’altezza di quel passaggio pedonale ed era dunque nel campo visivo del

prevenuto, mentre 2 secondi prima della collisione, al momento di inizio della

svolta, essa era a circa 29 metri dall’automobile (cfr. analisi

preliminare, pag. 28 s., AI 38).

Egli si è per contro trovato

d’accordo con il perito giudiziario laddove questi ha stabilito che il

motociclista, che si trovava a meno di 30 metri, abbia potuto percepire il pericolo solo 2 secondi prima dell’impatto (cfr. analisi preliminare, pag. 31, AI 38).

6. Attraverso il confronto in sede

dibattimentale tra i due ingegneri specialisti in tecnica dell’automobile ed

infortunistica stradale è poi emerso che: “I periti sono concordi nel

ritenere che al momento dell’incidente vi erano le condizioni di luce

sufficienti per avvistare un veicolo, indipendentemente dal fatto che avesse le

luci accese.

(…) Entrambi i periti

concordano sul fatto che la moto in questione avesse una potenza ridotta di 23

kW.

(…) I periti concordano che

il campo di visuale dalla zona comune di intersezione arrivi fino alle strisce

pedonali di fronte al chiosco La Punta che si trovano a ca. 60 metri l’una dalle altre.

(…) Entrambi concordano

che il punto di impatto è tra la ruota anteriore moto e quella anteriore

dell’auto.

(…) Entrambi i periti

concordano sul fatto che la velocità dell’automobilista era di ca. 9 km quando ha iniziato la manovra di svolta. Sono pure d’accordo sul fatto che la velocità dell’auto

alla fine della manovra fosse di 15 km, per cui la media matematica della

velocità di attraversamento è di 12 km, che corrisponde a 3 m/s. Entrambi

concordano sul fatto che l’auto abbia impiegato ca. 2.4 s per effettuare gli 8 m dal punto di partenza al punto di collisione. Se ne deduce che 2.4 s prima dell’urto era ancora

nella sua corsia.

(…) __________ dopo

discussione si dichiara convinto dei suoi calcoli confortato dal fatto che la

simulazione computerizzata porta ad una posizione esattamente identica a quella

della fattispecie. __________ contesta i calcoli in quanto il programma si basa

sul teorema delle quantità di moto che è un calcolo vettoriale di cui anche il

Considerandi

collega condivide di non conoscere esattamente il vettore post-collisione

dell’auto. Il vettore post-collisione della moto rilevo che lo stesso non è

quello che conduce la moto alla posizione finale ma è quello che indica il

cambiamento di direzione del baricentro della moto nell’impatto che sappiamo

aver condotto la moto in direzione della portiera della moto e non in direzione

del punto finale raggiunto. Inoltre il parametro di 15 cm immesso nei calcoli corrisponde alla deformazione della moto già contestata. Allo stesso modo

rileva che il cambiamento direzionale nell’impatto della vettura da - 106 gradi

a - 75 gradi è sicuramente un cambiamento direzionale molto importante non

verosimile nella fattispecie.” (cfr. verbale della loro audizione

dibattimentale).

7.

Da tutto quanto precede, in

applicazione del principio in dubio pro reo che impone di far riferimento

all’ipotesi più favorevole all’imputato, si può dare per provato quanto segue:

- il traffico su via San

Gottardo a Massagno al momento dell’incidente era intenso in entrambe le

direzioni di marcia;

- dal punto in cui ha

iniziato la manovra di svolta ACCU 1 aveva una visuale sulla corsia di

contromano di almeno 60 m, fino al passaggio pedonale citato in precedenza;

- la velocità della

motocicletta era di al massimo 73 km/h, che corrisponde a 20.27 m/sec.;

- il prevenuto ha deciso di

iniziare la manovra di svolta 3 sec. prima dell’impatto e la stessa è

incominciata 2 sec. prima;

- 3 sec. prima dell’impatto

la motocicletta della parte civile si trovava al massimo a 60.81 m dal punto in cui lo stesso è poi avvenuto, mentre 2 sec. prima era a 40.54 m. In effetti per percorrere i 60 m che distano il punto in cui CIVI 1 è divenuto sicuramente

visibile all’automobilista ha impiegato almeno 2.96 sec.. Poiché quest’ultimo

calcolo tiene conto di una velocità costante di 73 km/h su tutta la tratta e tenuto conto che, sempre nella versione più propensa all’imputato, la

frenata è iniziata 15 m prima del punto di collisione, nonché che al momento

dell’impatto con l’automobile la moto aveva una velocità di 53 km/h (14.72 m/sec.), si può concludere con buona approssimazione che per effettuare quei 60 m la moto ci ha messo più di 3 sec. (45 m a 73 km/h = 2.22 sec. + 15 m a 53 km/h = 1.01 sec.);

- al momento in cui è

iniziata la manovra di svolta vera e propria la motocicletta della parte civile

era quindi visibile. Addirittura la stessa era già avvistabile nei frangenti in

cui l’accusato ha preso la decisione di procedere alla stessa, cioè 3 sec.

prima del sinistro;

- i tempi di reazione per un

automobilista normalmente riconosciuti dagli esperti del settore e dalla

giurisprudenza sono di 1 sec..

8.

Giusta l’art. 125 cpv. 2 CPS, in

vigore al momento dei fatti, chiunque per negligenza cagiona delle lesioni

gravi al corpo o alla salute di una persona è punito con la detenzione o con la

multa.

Nella versione attuale, in

vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Secondo l’art. 12 cpv. 3 CPS

(corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è

colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali.

Un comportamento viola i doveri

di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto

conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in

pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio

ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a

ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).

Per

poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce

alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza.

In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo

luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa

legislazione (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid.

2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).

9.

Stabilire

l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e di

lesioni gravi nella vittima non basta: la condotta dell’imputato ed il danno

corporale devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122

IV 17 consid. 2c).

Esiste un rapporto di causalità

naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne

costituisce la “conditio sine qua no”, ossia se non può essere escluso

senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso

appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il

rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un

alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121

IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L’accertamento della causalità

naturale è una questione che concerne i fatti.

Data la causalità naturale, è

necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il

nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di

prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza

generale della vita, a produrre o a favorire un esito simile a quello in

concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale 6S.55/2005 del 18 maggio

2005). La causalità adeguata viene però meno - ed il concatenamento dei fatti

perde così la sua rilevanza giuridica - di fronte all’esistenza di un'altra

causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, che risulti

essere una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento

talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere presagibile (DTF

127.

IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto

addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.

L'imprevedibilità dell'atto

concomitante, da sola, non è tuttavia sufficiente a spezzare il nesso di

causalità adeguata. Occorre pure che esso sia di una gravità tale da imporsi

come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in

secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo,

segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d;

126.

IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a;

Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n.

14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).

10.

L’accusato ha innanzitutto

eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale

nell’effettuazione della manovra di svolta a sinistra.

L’art. 36 cpv. 3 LCStr

prescrive che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza

ai veicoli che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa

norma sancisce il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo

il quale colui che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a

chi la modifica (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, n. 2.2. ad art. 36 LCStr).

L’art. 14 cpv. 1 ONC precisa

che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne

ha diritto.

Chi intende svoltare a sinistra

deve quindi anzitutto ridurre per tempo la velocità, assumere una posizione di

preselezione e, se necessario, fermarsi ad aspettare, per poi assicurarsi,

prima di iniziare la manovra, che la via sia libera e vi sia sufficiente spazio

per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche l’obbligo

di tener conto della velocità dei veicoli provenienti in contromano.

In linea di principio la

velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non

infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit.,

n. 2.2.2. ad art. 36 LCStr). Questa regola è soggetta tuttavia a delle

eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio

dell’affidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale

federale 6S.271/1999 del 28 giugno 1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del

Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003).

L’art. 39 cpv. 1 LCStr

stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato

tempestivamente con l’indicatore di direzione, mentre al secondo capoverso

della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad

ogni buon conto il conducente dall’adottare la necessaria prudenza.

D’altro canto, secondo il

principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCStr, nella circolazione ogni

utente della strada può - premesso che ne abbia a sua volta rispettato i canoni

- confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui

non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; sentenza

del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 3; DTF 124 IV

81.

consid. 2b). La giurisprudenza ha precisato che, laddove per decidere se un

utente della strada abbia violato una norma della circolazione occorre

stabilire se avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di

un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il

principio dell’affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato

conformemente alle norme della circolazione. In tal modo anche chi è tenuto a

dare la precedenza può invocare il principio dell’affidamento quando chi gode

del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo

imprevedibile per il debitore di precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d).

11.

L’istruttoria ha permesso di

accertare che durante la manovra di svolta a sinistra dell’accusato, la

motocicletta della parte civile proveniente in senso contrario, che godeva del

diritto di precedenza, è stata ostacolata nella sua marcia in maniera tale da

essere costretta ad effettuare una frenata d’emergenza che ne ha comportato la

caduta al suolo ed il violento impatto contro l’automezzo, con il susseguente

grave ferimento del signor CIVI 1.

Il comportamento assunto dal

signor ACCU 1 denota il mancato rispetto delle elementari norme precauzionali

che ci si poteva attendere fossero rispettate in circostanze come quelle nelle

quali sono avvenuti i fatti.

In modo particolare egli ha

omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente in senso

contrario e si è immesso sulla corsia di contromano senza ossequiare quindi i

principi di precedenza. Come è stato precedentemente esposto, al momento di

prendere la decisione di intraprendere la manovra di svolta su via Tesserete,

la motocicletta della parte civile era già avvistabile poiché nel campo visivo

libero dell’automobilista. Le condizioni di luce naturale a quell’ora

consentivano l’avvistamento degli oggetti senza necessità di essere illuminati;

se anche così non fosse stato, la presenza di una buona illuminazione

artificiale del tratto in esame avrebbe portato allo stesso risultato.

Indipendentemente da ciò non va trascurato il fatto che l’identificazione della

motocicletta era facilitata dal fatto che aveva i fari anteriore e posteriore

accesi.

Il motoveicolo della parte

civile è stato ancor più facilmente percettibile nell’istante dell’inizio

dell’operazione di immissione sulla carreggiata di contromano in direzione di

via Tesserete, 2 secondi prima dell’impatto, quando esso si trovava al massimo

a poco più di 40 m dal punto in cui è avvenuto l’incidente. A quel momento,

anche ammettendo - per ipotesi - che prima la parte civile non fosse visibile,

l’accusato aveva ancora il tempo di reagire (1 sec.) ed evitare di

tagliare la strada al veicolo prioritario frenando, rispettivamente sterzando

repentinamente per tornare nella propria corsia.

L’omissione imputabile al

signor ACCU 1 è ancor più evidente ove si tien conto pure del fatto che quella

sera il traffico su via San Gottardo e su via Tesserete era molto intenso.

Questo avrebbe dovuto indurlo a prestare ancor più attenzione che in una

situazione di normalità.

Tra questa manovra poco attenta

dell’automobilista e l’incidente in discussione vi è indubbiamente un nesso di

causalità sia naturale che adeguato. Lo stesso si può dire con riferimento alle

pesanti lesioni patite dalla parte civile, di certo conseguenza diretta

dell’impatto ed indiscutibilmente di natura tale da adempire i presupposti

necessari per l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CPS.

Nulla cambia a questa

conclusione anche se si tenesse conto dell’ipotesi, non comprovata, che la

motocicletta era preceduta sulla sua corsia da un’automobile che ha poi

svoltato lasciandole la strada libera: in effetti sarebbe stato dovere del

debitore di precedenza accertarsi pure in una simile evenienza dell’eventuale

presenza di veicoli che seguivano tale automobile.

12.

Resta ora da appurare se il

comportamento della vittima - sempre in base alla ricostruzione più favorevole

all’imputato - possa essere ritenuto a tal punto grave ed imprevedibile da

apparire la causa principale ed immediata dello scontro, andando così ad

interrompere il nesso di causalità adeguata tra le negligenze imputabili al

prevenuto e le lesioni.

In pratica è opportuno

verificare se l’automobilista, in base al menzionato principio

dell’affidamento, poteva contare sul fatto che, trovandosi all’interno di un

abitato, su un tratto di strada per il quale vige il limite generale di

velocità di 50 km/h, non potessero sopraggiungere dei veicoli prioritari a

velocità superiore a quella concessa.

Come già esposto si può

ritenere che il motociclista circolasse ad una velocità di al massimo 73 km/h. Ora, posto che la differenza rispetto ai 50 km/h fosse di ben 23 km/h in più, non si può considerare un simile atteggiamento, seppur degno di biasimo,

oggettivamente insensato ed imprevedibile. In base alla quotidiana esperienza

di ogni utente della strada si deve purtroppo concludere che superamenti dei

limiti consentiti in questa misura sono, sebbene illeciti, normali anche

all’interno di un abitato. Il prevenuto avrebbe dovuto pertanto prevedere la

possibilità che un veicolo sulla corsia di contromano potesse avvicinarsi ad

una velocità di quella portata.

La giurisprudenza ha ritenuto

esorbitanti solo velocità di molto superiori al limite di legge, mentre ha

definito ancora normale circolare attorno ai 70 km/h sui 50 km/h (sentenza del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 5.2,

sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4.1).

Da quanto precede, si deve

concludere che se l’imputato avesse controllato correttamente, come richiesto

dalle circostanze, il traffico proveniente in senso inverso, avrebbe potuto

avvistare per tempo la motocicletta del signor CIVI 1 ed evitare l’incidente.

Il comportamento della vittima, ancorché contrario alle norme della

circolazione - art. 32 LCStr, 4 e 4a ONC - non è stato atto ad interrompere il

nesso di causalità adeguata fra l’imprevidenza colpevole di ACCU 1 e le lesioni

da essa subite.

A scanso d’equivoci, e per

completezza, va ricordato infine che, come più volte sottolineato dalla

giurisprudenza, la questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso

causale va risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze

esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di

terzi o della vittima nella misura in cui non esiste, nel diritto penale, la

possibilità di procedere ad una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17

consid. 2c/bb e sentenza del Tribunale federale 6B_315/2009 del 20 luglio 2009,

consid. 1).

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, l’imputato deve essere condannato per il reato di

lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.

13.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima

dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto

più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.

2.

cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di

norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40

CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena

detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono

adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in

considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Nel caso concreto, il reato di

lesioni colpose era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la

multa, mentre l’attuale versione prescrive, come già indicato, una pena

detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente

ipotizzabile, visti gli estremi della fattispecie in discussione, fare capo ad

una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il

vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo

quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere anche

solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole

al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

ACCU 1,

cittadino svizzero nato a Lugano il 20 settembre 1956, è coniugato ed è

padre di due figli di 14, rispettivamente 13 anni. Egli è professore di storia

di scuola media superiore da oltre un ventennio; attualmente insegna presso il __________

di __________.

Dall’estratto del casellario

giudiziario risulta incensurato.

A suo favore va preso poi in

considerazione il comportamento assunto nei confronti della vittima: l’imputato

non ha mai cercato di sfuggire alle proprie colpe ma si è limitato a chiedere

di ricostruire esattamente quanto avvenuto, ha sin da subito contattato i

genitori del signor CIVI 1 e si è dimostrato molto corretto verso di lui e

molto rispettoso delle gravi conseguenze da questi patite a seguito

dell’incidente. Anche in occasione del dibattimento egli ha lasciato nello

scrivente giudice un’ottima impressione.

A titolo abbondanziale e per

correttezza va rilevato che pure la parte civile ha dimostrato in tutta la

procedura una grande signorilità ed onestà morale verso l’accusato.

A fronte di

questi estremi, preso atto della situazione economica del signor ACCU 1, si

giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 170.--

cadauna per complessivi fr. 2’550.--.

Nulla si

oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto

dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusato parla sicuramente

a favore di una prognosi favorevole.

L’art. 42 cpv.

3.

CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena

condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai

sensi dell’art. 106 CPS.

Nella

fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto

che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile,

quale è il pagamento di una somma di denaro, appare un mezzo adeguato e

proporzionale per dare il giusto peso a quanto avvenuto.

Pertanto si

giustifica accollare all’accusato pure una multa di fr. 1’000.--.

14.

La parte civile ha formulato domanda

di accertamento, limitatamente al principio, del fondamento giuridico delle

pretese di risarcimento presentata dalla parte civile, art. 38 cpv. 3 LAV.

Preso atto che verosimilmente

in ambito civile la ripartizione delle rispettive colpe giocherà un ruolo

determinante per la valutazione del risarcimento cui è tenuto il signor ACCU 1,

non è possibile in questa sede esprimersi anche solo sul principio dell’obbligo

del risarcimento del danno.

Oltre a ciò va ricordato come

la parte civile non si sia opposta al decreto d’accusa.

15.

La tassa

e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 125 cpv. 2 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni colpose gravi, art. 125

cpv. 2 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4469/2008 del 17 novembre

2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di

fr. 2’550.-- (duemilacinquecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1’000.--

(mille);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 7’534.20;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina il dissequestro e la

restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________;

rinvia la parte civile CIVI 1, __________,

al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di

risarcimento (art. 267 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 800.00 tassa

di giustizia

fr. 6200.00 spese

giudiziarie

fr. 534.20 teste

+ perito giudiziario

fr. 8534.20 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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