10.2008.491
Soggiorno illegale svolgendo attività lucratica abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi (prostituzione)
28 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.491
Data decisione, Autorità:
28.04.2009, PRPEN
Titolo:
Soggiorno illegale svolgendo attività lucratica abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi (prostituzione)
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. v LFSTR
Incarto
n.
10.2008.491
DA
4575/2008
Bellinzona
28
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
sulla dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________
dal 22 settembre 2006 e successiva settimana, a __________ dal 23 settembre
2007 e successiva settimana, a __________ dal 6 dicembre 2007 e successivi
3 giorni, a __________ dall’8 dicembre 2007 e successive 2 settimane,
soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo attività lucrativa abusiva senza
essere al beneficio dei relativi permessi;
2. infrazione alla Legge
federale sugli stranieri,
per avere, a __________
dal 2 giugno 2008 e successive 2 settimane ed a __________ dal 29 settembre al
18 novembre 2008, soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo attività
lucrativa abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi;
3. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nelle
circostanze menzionate al punto 1 e 2, presso il __________ a __________,
presso il __________ di __________, presso il __________ __________ di __________,
presso la __________ a __________, presso il __________ a __________ e presso
il __________ di __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità
dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia
cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199
CPS, art. 23 cpv. 1 LDDS e art. 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr;
perseguita con decreto d’accusa del 20 novembre
2008 n. 4575/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--,
(mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106
cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2008
dall’accusata;
indetto il dibattimento 28 aprile 2009,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre la
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, in virtù
del principio in dubio pro reo, chiede il proscioglimento della sua assistita
da tutti i capi d’imputazione. In via subordinata, nella denegata ipotesi di
condanna, egli chiede una massiccia riduzione della pena pecuniaria, sia per
quanto concerne le aliquote, sia per l’ammontare delle stesse in considerazione
della situazione economica della prevenuta, studentessa senza lavoro. Per il
medesimo motivo egli contesta pure l’importo della multa;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge
federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri,
1.2. Infrazione
alla Legge federale sugli stranieri,
1.3. esercizio
illecito della prostituzione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 199 CPS; 23 cpv. 1
LDDS; 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. infrazione alla Legge
federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri,
Considerandi
2.
infrazione alla Legge
federale sugli stranieri, art. 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr,
3.
esercizio illecito della
prostituzione, art. 199 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4575/2008 del 20 novembre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. - 200.00 dedotta
la cauzione già versata
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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