10.2008.492
Accusare mediante scritti una persona di essersi impossessata di un libretto bancario
5 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.492
Data decisione, Autorità:
05.05.2009, PRPEN
Titolo:
Accusare mediante scritti una persona di essersi impossessata di un libretto bancario
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.492
DA
4352/2008
Bellinzona
5
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ e __________,
il 28 luglio ed il 4 agosto 2008, offeso l’onore di CIVI 1, accusandolo,
mediante scritti a questi indirizzati, di essersi impossessato di un libretto
bancario che sarebbe appartenuto alla defunta;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177
CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre
Fatti
2008 n. 4352/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
700.-- (settecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 70.--
(settanta) - (art. 34 e seg. CPS)
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 novembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 maggio 2009, al
quale hanno partecipato la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre
l’accusato è stato autorizzato a non presenziare ai sensi dell’art. 229 cpv. 4
CPP ed il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a partecipare postulando
la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale, ritenendo dati gli estremi del reato di ingiuria, chiede la
conferma integrale del decreto d’accusa, auspicando che in questo modo si possa
porre fine ad una vicenda che dura da oramai troppo tempo. Postula il
riconoscimento di un’adeguata indennità per le spese causate dalla presente
procedura;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 e 177 CPS ; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4352/2008 del 10 novembre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr.
350.
-- (trecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,
fr. 250.-- a titolo di ripetibili, che vengono poste a carico dell’imputato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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