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Decisione

10.2008.495

Cagionare delle lesioni ad una persona

2 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Al lavoro di pubblica

utilità di ore 240, con l'avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel

termine stabilito dall'autorità d'esecuzione, verrà ordinata la commutazione in

pena pecuniaria o in pena detentiva.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di fr. 150.- (5 aliquote di fr. 30.- per aliquota), decretata nei

suoi confronti dalla Pretura pena del Canton Ticino il __________; con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 5 giorni.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1° dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 marzo 2009, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 19/23 febbraio

2009, non è comparso non è comparso, limitandosi ad interpellare la Pretura

penale alle ore 14.00 asserendo di trovarsi a Lugano, avendo erroneamente

interpretato la citazione, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.

150.

-- (5 aliquote da fr. 30.--) decretato nei suoi confronti dalla Pretura

penale il __________, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 123 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4368/2008 del 17 novembre 2008.

Condanna ACCU 1

1.

Al lavoro di pubblica

utilità di ore 240 (duecentoquaranta), con l’avvertenza che se lo stesso non

viene prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata

la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CP).

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese giudiziarie in complessivi fr. 300.--.

Revoca ;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio degli stranieri,

Bellinzona

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 pena

pecuniaria

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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