10.2008.495
Cagionare delle lesioni ad una persona
2 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.495
Data decisione, Autorità:
02.03.2009, PRPEN
Titolo:
Cagionare delle lesioni ad una persona
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.495
DA
4368/2008
Bellinzona
2
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Joyce Genazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
__________08, sferrando dapprima alla vittima un pugno alla nuca, facendola
conseguentemente cadere a terra, per poi colpirla al volto con un violento
calcio, cagionato a LESA 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli
atti, allestito il __________ dall’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4368/2008 di
data 17 novembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Al lavoro di pubblica
utilità di ore 240, con l'avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel
termine stabilito dall'autorità d'esecuzione, verrà ordinata la commutazione in
pena pecuniaria o in pena detentiva.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di fr. 150.- (5 aliquote di fr. 30.- per aliquota), decretata nei
suoi confronti dalla Pretura pena del Canton Ticino il __________; con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 5 giorni.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 1° dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 marzo 2009, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 19/23 febbraio
2009, non è comparso non è comparso, limitandosi ad interpellare la Pretura
penale alle ore 14.00 asserendo di trovarsi a Lugano, avendo erroneamente
interpretato la citazione, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.
150.
-- (5 aliquote da fr. 30.--) decretato nei suoi confronti dalla Pretura
penale il __________, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 123 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 4368/2008 del 17 novembre 2008.
Condanna ACCU 1
1.
Al lavoro di pubblica
utilità di ore 240 (duecentoquaranta), con l’avvertenza che se lo stesso non
viene prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata
la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CP).
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese giudiziarie in complessivi fr. 300.--.
Revoca ;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
Avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio degli stranieri,
Bellinzona
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 pena
pecuniaria
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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