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Decisione

10.2008.5

Non ottemperare all'ordine del Municipio di cessare i lavori non autorizzati

9 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 292

CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre

2007 n. 4388/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di 2’000.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2007

dall’accusato;

indetto il dibattimento 9 settembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento del suo assistito in quanto la decisione alla

base del decreto d’accusa è da ritenersi arbitraria. In via sussidiaria chiede

l’applicazione dell’art. 52 CPS, e in via ancora più sussidiaria chiede la

riduzione della multa ad un massimo di fr. 500.--;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.1

Può

essere applicato l’art. 52 CPS?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 52, 292 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4388/2007 del 10 dicembre

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1’500.--

(millecinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 520.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 320.00 spese

giudiziarie

fr. 2020.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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