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Decisione

10.2008.500

Tentata coazione; esame dello stalking

19 gennaio 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. DA 1799/2008 di data 7 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di CHF

2'100.00 (duemilacento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da CHF 30.00

(trenta).

L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 500.00, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 19 maggio 2008 dall'accusato;

rilevato: che con sentenza contumaciale 6

novembre 2008 il giudice della Pretura Penale aveva condannato l’accusato per

coazione tentata alla pena pecuniaria di CHF 2'100.00, corrispondente a 70

aliquote da CHF 30.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

anni, nonché al pagamento di una multa di CHF 500.00 e delle spese giudiziarie

di complessivi CHF 400.00;

che in data 2 dicembre 2008 ACCU

1.

ha inoltrato un’istanza intesa al rifacimento del processo;

indetto il nuovo dibattimento 19 gennaio

2010, al quale sono comparsi l’accusato ed il suo difensore DI 1, nonché il

patrocinatore della parte civile PR 1;

accertate le generalità dell'accusato e

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale ha

chiesto il proscioglimento del suo assistito; il legale di parte civile, il

quale ha chiesto, di contro, la conferma del decreto d’accusa; da ultimo

nuovamente l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di

coazione (tentata), per avere, nel periodo luglio __________/fine

febbraio __________, a __________, intralciando la libertà di agire di CIVI 1,

tentato di costringerla a fare, omettere, tollerare un atto e in specie

cercandola presso l’istituto Bancario dove lavora in data 10.09.__________

chiedendo un incontro per avere informazioni personali, rispettivamente

inviandole gli scritti di data 22.11.__________, 19.12.__________, 11.01.__________,

29.01

__________, 22.02.__________, 28.02.__________ laddove arriva ad

affermare “l’associazione __________ di cui faccio parte sanno tutto della

tua situazione e siamo parecchio influenti, per cui ti dico ancora una volta

che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci, perché sto morendo dalla

voglia di baciarti!!!, dimmi quando!!!”, nonché contestualmente scrivendo

parimenti al di lei marito nel gennaio __________, e parimenti al suo legale in

data 25.02.__________, insistendo nell’affermare, benché chiaramente

comunicatogli il contrario, che la stessa fosse impedita nell’allacciare una

relazione con la sua persona, cercato, non riuscendovi, di ottenere che CIVI 1

lo accettasse come suo compagno?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che con scritto 21/22 gennaio 2010

il legale di parte civile ha inoltrato dichiarazione di ricorso; da qui la

presente motivazione;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

ACCU 1, nato a __________

il __________, è cresciuto in una famiglia benestante a __________ nei pressi

di __________. Al dibattimento egli ha dato un quadro del suo vissuto che può

essere riassunto come segue. Il padre, con doppia laurea in chimica e farmacia,

era titolare di un commercio all’ingrosso di medicinali; la madre, diplomata

tecnica di laboratorio, lavorava presso l’Università di __________. Un

fratello, ingegnere, è attivo a __________ nel campo dell’informatica.

Conseguito il dottorato in economia e commercio presso l’Università degli studi

di __________ nel __________ l’accusato ha lavorato per qualche tempo in una __________

a __________ per poi trasferirsi nel __________, ove il 12 giugno __________ ha

ottenuto un “master of science” in matematica finanziaria presso la University of __________. Rientrato in Europa è stato attivo presso la banca __________ a __________

da luglio __________ a luglio __________. Nel contempo nel __________ ha

conseguito il certificato in “credit risk modeling for financial institutions”

presso la __________ (__________). La decisione di lasciare la __________ era

intervenuta dopo che gli venne proposto di iniziare una carriera accademica

presso l’Università __________ di __________. Per essere abilitato

all’insegnamento occorreva però un lavoro di dottorato che egli decideva di

svolgere presso la __________ __________ di __________. La tesi è stata

presentata negli anni __________-__________, mentre che il titolo di dottore

non gli è ancora stato conferito poiché la prassi __________ esige per questo

un “placement” in un’università __________. Il padre dell’accusato è venuto a

mancare nel __________ dopo lunga malattia. La madre è malata e bisognosa di

cure, sicché l’accusato nel __________ decideva di lasciare temporamente la

carriera accademica per starle vicino ed accudirla. Attualmente egli vive

dunque in casa con lei, occupandosi inoltre dell’amministrazione dell’eredità paterna,

ciò che gli consente di ricavare circa 30'000.00 euro netti all’anno.

2.

L’accusato ha spiegato al

dibattimento che sin dal __________, grazie alle conoscenze acquisite in campo

finanziario, suo padre gli aveva affidato l’amministrazione di alcuni conti

detenuti presso __________ __________. Dopo la morte del padre egli in pratica

ha continuato ad occuparsi delle relazioni bancarie con __________ __________

di __________ tramite il consulente di signor __________.

Nel mese di maggio __________

l’accusato si trovava in banca a __________ per formalizzare le pratiche di

rilascio di una carta VISA. Nella circostanza aveva modo di conoscere CIVI 1,

assistente del consulente __________.

Successivamente, nel corso di

una telefonata il signor __________ invitava l’accusato, in caso di sua assenza

o impedimento, a rivolgersi in futuro direttamente alla “signora CIVI 1”. Il 2 luglio __________ l’accusato tornava in banca per disporre un ordine di bonifico. La pratica

veniva trattata da CIVI 1 alla quale il signor __________ si rivolgeva questa

volta chiamandola “signorina CIVI 1”. Lo stesso faceva l’accusato, per poi

scusarsi dopo aver notato che la stessa portava un anello al dito. CIVI 1

spiegava allora di essersi appena sposata. Rispondendo poi, a domanda

dell’accusato, di essersi recata in viaggio di nozze a __________ e in __________.

A questo punto l’accusato, sulla base di un ragionamento tutto suo, ha iniziato

a credere che CIVI 1 non fosse in grado di esprimersi liberamente sul suo stato

civile di nubile, poiché obbligata dalla banca a dire che era sposata. Il

ragionamento, invero contorto, poggiava sul fatto che l’accusato era appena

tornato da __________ e di lì a poco si sarebbe recato in __________. A suo

dire quindi l’itinerario del viaggio di nozze raccontatogli da CIVI 1 non era

una semplice coincidenza ma un messaggio criptico di una persona impedita dal

proprio datore di lavoro di esprimersi come voleva. Questo messaggio, agli

occhi dell’accusato derivava dalla conoscenza, da parte di CIVI 1, delle

movimentazioni della sua carta di credito e quindi dalla conoscenza dei suoi

viaggi. Tale modo di pensare trovava poi suffragio nel fatto che il consulente

__________ aveva chiamato CIVI 1 una volta “signora”, l’altra volta

“signorina”. Oltre a questo aspetto, però, l’accusato a questo punto aveva

iniziato a porsi il problema di capire se i suoi rapporti con CIVI 1 si

limitassero alle questioni professionali o se vi fosse dell’altro. Decideva

nondimeno di lasciare trascorrere l’estate per poi vederci più chiaro al suo

rientro dalla __________.

3.

In effetti il 10 settembre __________

si presentava allo sportello della banca chiedendo di vedere CIVI 1. Invitato

ad attenderla in un salottino, chiedeva alla ricezionista di poter incontrarla

invece allo sportello. Al dibattimento spiegherà che voleva tenere distinte la

questione professionale e quella “eventualmente sentimentale”. Egli

invitava quindi CIVI 1 a uscire a bere un caffé. I due si recavano quindi nel

vicino Bar __________, ove l’accusato aveva modo di riferirle di essersi rivolto

all’ufficio circondariale di stato civile per chiedere se fosse coniugata o

meno. L’ufficio non lo avrebbe però ritenuto legittimato al rilascio di simili

informazioni (in effetti aveva chiesto l’atto di matrimonio). Bevendo il caffè

chiedeva quindi a CIVI 1 di confermargli se fosse sposata, ottenendo risposta

affermativa. Le chiedeva poi se era felice e se anche sul lavoro era

soddisfatta. Dalle risposte l’accusato desumeva che la sua interlocutrice non

fosse completamente soddisfatta del matrimonio, o perlomeno che al momento lo

era ma che per il futuro non vi erano certezze. Parlando di sé, invece, le

spiegava di sentirsi stanco anche perché sempre in viaggio per il mondo, al che

ella affermava: “.. e si ad un certo punto della vita si desidera una

stabilità...”. L’accusato iniziava allora a equivocare, interpretando

queste parole come una domanda intesa a conoscere e lui “stesse cercando

qualcosa di stabile”. Insomma una sorta di messaggio di interessamento nei

suoi confronti. L’accusato ha sostenuto al dibattimento che questa affermazione

gli era parsa incompatibile con il fatto che la donna si era appena sposata e

che pertanto si era posto il problema se CIVI 1 non fosse piuttosto interessata

ai suoi soldi. Nel contempo crescevano in lui i dubbi sul reale stato civile di

CIVI 1, parallelamente al sentimento nei suoi, anche se al dibattimento egli sembrato

piuttosto riluttante nell’ammettere di essersi innamorato di lei.

4.

Il 14 settembre __________

l’accusato si presentava in banca con la madre, chiedendo un “incontro

chiarificatore” con i vertici dell’istituto. Discutendo con il direttore __________

egli chiedeva di non aver più nulla a che fare con CIVI 1 dal punto di vista

delle relazioni bancarie. Il direttore __________ lo invitava, dal canto, suo a

non incontrarsi più con CIVI 1 neanche all’esterno della banca, soggiungendo

che si sentiva in dovere di preservare il matrimonio della sua collaboratrice,

e che la stessa non doveva incontrarlo perché “non sarebbe stata in grado di

rispondergli sensatamente”. Anche questa affermazione veniva equivocata

dall’accusato, indotto a pensare, o meglio ad accrescere la sua sensazione che

la tutela della banca nei confronti della sua impiegata si spingesse fino al

punto di vietarle di esprimere i suoi sentimenti. Così al dibattimento: “io

pensavo che non potesse essere libera di esprimere quello che eventualmente

provava per me per questioni interne alla banca”.

Viene così a delinearsi

nel pensiero dell’accusato una costante con un doppio risvolto: da una

parte l’innamoramento verso CIVI 1, dall’altra parte l’idea che i dirigenti di __________

__________ __________ condizionassero la loro collaboratrice al punto di non

lasciarle esprimere i suoi sentimenti verso di lui. E in questo contesto si

inserisce la componente religiosa, confermata al dibattimento, che rende per

l’accusato assolutamente impensabile avere una relazione con una donna sposata.

Tale duplice sentimento viene espresso per iscritto la prima volta in una

lettera datata 14 settembre __________ (il giorno della visita in banca con la

madre) ma spedita il 17 settembre __________ a CIVI 1. In questo scritto – che non è contemplato nel decreto d’accusa – l’accusato esprime i suoi

sentimenti verso la donna (“si, con te, solo con te [senza dividerti con

nessuno] e per sempre …. Trovami tu, prima che lo faccia un’altra!!! Un bacio

[che non ti posso dare perché sei sposata]”).

5.

A ciò faceva seguito una serie

di scritti e messaggi e-mail.

5.1

È agli atti lo scritto 22

novembre __________ (spedito da __________ per il tramite dell’avv. __________),

ove l’accusato ribadiva i suoi sentimenti per CIVI 1 e chiedeva di incontrarla (“se

ti senti più tranquilla incontriamoci presso lo studio dell’avv. __________ che

si trova nella stessa sede __________ di __________”). La lettera si

conclude con l’espressione: “un bacio che stavolta ti voglio poter dare per

davvero!”. Il contenuto di questo scritto – il primo ad essere menzionato

nel decreto d’accusa - è invero più che blando, ma segna pur sempre la prima

reiterazione sul piano epistolare. Tramite il suo legale avv. __________

l’accusato veniva poi a sapere che a seguito di questa lettera i dirigenti

della banca avevano interrogato CIVI 1 sui suoi sentimenti verso di lui. A

mente dell’accusato la stessa sarebbe poi stata costretta dai dirigenti di __________

__________ a comunicare telefonicamente all’avv. __________ di non essere

interessata al suo cliente. Anche questo fatto contribuiva a rafforzare nella

mente dell’accusato il pensiero di una coercizione dei dirigenti di __________ __________

sulla loro impiegata.

5.2

In data 27 novembre __________ PR

1, presentatosi come legale di CIVI 1 scriveva al legale dell’accusato avv. __________

invitandolo a dissuadere il suo cliente da qualunque proposito e ad astenersi

da qualunque contatto di qualunque natura con la signora CIVI 1, ritenuto che “gli

interventi spropositati del tuo mandante hanno influenzato irreversibilmente i

rapporti professionali con lui intrattenuti ed hanno diffuso clima di

preoccupazione”. La data di questo scritto coincide, così ha dichiarato

l’accusato al dibattimento, con la rottura delle relazioni bancarie, operata

dalla stessa __________ portando a chiusura i conti intestati alla famiglia ACCU

1.

Chiusura motivata dai vertici della banca, sempre stando all’accusato, con

il fatto che questi si era permesso di richiedere informazioni ufficiali sullo

stato civile della loro impiegata, ingerendosi così in modo inammissibile nella

di lei privacy. A questo punto l’accusato inizia a pensare che il posto di

lavoro di CIVI 1 è in pericolo per colpa sua. Si sente in un qualche modo

responsabile e perciò in dovere di rassicurarla e proteggerla.

5.3

Il 19 dicembre 2007 l’accusato

invia a CIVI 1 un biglietto d’augurio: “carissima __________, tantissimi

auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Un bacio. __________”. Il

biglietto è ritenuto nel decreto d’accusa.

5.4

L’11 gennaio __________

l’accusato si spinge sino a scrivere al marito di CIVI 1, in modo invero confuso, invitandolo ad un incontro, dato che “molte circostanze mi fanno

dubitare con fondati motivi che lei sia effettivamente coniugato con CIVI 1”. Anche questa corrispondenza è menzionata nel decreto d’accusa.

5.5

Il 29 gennaio __________ l’accusato

faceva pervenire a CIVI 1 un’annotazione manoscritta, pure contemplata dal

decreto d’accusa: “per me conta solo quello che tu mi hai chiesto il 10/9/__________.

Pensa solo con la tua testa. Un bacio e a presto".

5.6

Con scritto 2 febbraio __________

l’accusato invitava nuovamente il marito di CIVI 1 ad incontrarlo per chiarire

alcune cose, in particolare intendendo conoscere se il direttore __________

avesse in un qualche modo ripetutamente impedito a sua moglie di incontrarsi lui.

La lettera assumeva poi toni assurdi: “le faccio presente che se davvero CIVI

1.

fosse sposata con lei ed al contempo non fosse in grado di avere un colloquio

chiarificatore con me, io potrei eventualmente essere nella posizione di

chiedere e possibilmente ottenere l’annullamento del vostro matrimonio per

incapacità di discernimento della sposa, dovuta a coercizione della volontà

secondo l’art. 106 del CC Svizzero”. Questo scritto, al quale il decreto

d’accusa non fa riferimento, non è stato spedito per posta, bensì lasciato

nella buca lettere dei coniugi __________.

5.7

Un’ulteriore lettera destinata a

CIVI 1 veniva depositata in buca lettere il 22 febbraio __________. In questo

scritto, menzionato nel decreto d’accusa, l’accusato si diceva dispiaciuto di

non essersi mai potuto incontrare con lei, si augurava che lei non stesse

passando dei guai per colpa sua, la invitava poi a ragionare con la sua testa,

manifestandole infine i propri sentimenti. In calce allo scritto vi è un

accenno alle rose (“ti sono piaciute?”) che egli le aveva inviato per

San Valentino. Alla lettera si trovavano annesse alcune corrispondenze e-mail

tra l’accusato ed il suo avvocato intervenute il 21 febbraio __________, dalle

quali emerge che il patrocinatore di CIVI 1 aveva proposto un incontro, in

presenza dei rispettivi legali, tra lei e l’accusato quest’ultimo però aveva

declinato: “se mando dei fiori ad una ragazza non mi aspetto di vederla con

il suo legale ma di incontrarla da sola privatamente”, e ancora: “per

uscire con la mia possibile fidanzata non ho bisogno di avvocati”. Sempre

in queste corrispondenze e-mail l’accusato inserisce una novità: l’ipotesi,

tutta sua, di una gravidanza di CIVI 1 e l’altrettanto assurda ipotesi di non

meglio precisate - ma il riferimento dirigenti di __________ __________ appare

evidente - forzature per non farla abortire. Va ricordato in proposito che, in

forza dei suoi principi “di ordine sociale” l’accusato si è sempre

dichiarato contrario non solo una relazione con una donna sposata ma anche con

una donna che abbia avuto figli da altri uomini.

5.8

Ben può dirsi debordante,

infine, l’e-mail 25 febbraio __________, successivo alla denuncia e anch’esso

ritenuto nel decreto d’accusa, indirizzato PR 1, ove l’accusato chiede di

essere informato (“le manifesto che è mio diritto sapere”)

sull’eventuale stato di gravidanza della donna, siccome “sono interessato ad

una relazione con lei a condizione che abortisca subito, altrimenti la lascio

al suo destino ... che non sarà di certo roseo”. In calce all’e-mail

l’accusato fa seguire una nota manoscritta, infilata nella buca lettere di CIVI

1.

il 28 febbraio __________, con il seguente tenore: “Carissima CIVI 1, ti

giro l’email che ho inviato PR 1. Ti ripeto che per me la famiglia è ciò di più

importante e vorrei costruirla con te la mia famiglia futura!!! Inoltre ti

faccio sapere che in __________ presso l’associazione __________ di cui faccio

parte sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti.... Per cui

ti dico ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci

perché sto morendo dalla voglia di baciarti!!! Dimmi quando!!! Ciao

Bellissima”. Annessa allo scritto vi è la presentazione di due conferenze

(tavole rotonde) a carattere finanziario, la prima indetta a __________ il 12

marzo __________, la seconda a __________ il 13 marzo __________, organizzate

dalla __________, (__________). Quale relatore alla prima conferenza è

indicato (e evidenziato dall’accusato) tale __________ di __________, quasi a

voler dire che nella __________, di cui l’accusato dichiara di fare parte, vi

sono importanti personaggi __________.

6.

Al dibattimento l’accusato ha

dichiarato di aver insistito per conoscere se CIVI 1 fosse incinta, perché

siccome ella non voleva farsi vedere da lui, era allarmato dal pensiero

costante che qualcuno all’interno della banca potesse avere messo in giro la

voce che a renderla gravida era stato lui. Ciò che, secondo il suo modo di

pensare, avrebbe potuto mettere in pericolo il posto di lavoro della donna. Il

suo intento non era dunque quello di impaurirla o minacciarla ma rassicurarla,

facendole giungere il messaggio che nel caso in cui vi fossero stati problemi

con la banca egli avrebbe l’avrebbe aiutata a sistemarsi grazie alle sue

conoscenze e alla __________. A quel momento egli vedeva i dirigenti di __________

come nemici: nei suoi confronti perché gli avevano chiuso i conti senza un

valido motivo e nei confronti della CIVI 1 in quanto, a suo giudizio, la stavano sempre più coartando nella sua libertà di esprimersi. Al dibattimento egli si

è dichiarato feermamente convinto che PR 1 agiva (e agisca tuttora), di fatto,

per conto di __________ e non di CIVI 1. A rafforzare tale convincimento vi sarebbe il fatto che PR 1 aveva assunto il mandato di patrocinio di AINQ 1 il 27

novembre 2007, ovvero lo stesso giorno in cui __________ aveva ordinato la

chiusura dei conti dell’accusato. Quanto poi ai motivi per i quali egli abbia

fatto capo a più riprese alla buca lettere dei coniugi __________, l’accusato

si è giustificato con il timore che la posta venisse intercettata dalla banca.

7.

Il tutto è sfociato nella

querela/denuncia di CIVI 1 formalizzata nel verbale d’interrogatorio 25

febbraio __________. L’accusato è stato sentito a sua volta dal AINQ 1 il 10

marzo __________. Al termine dell’interrogatorio si è sottoposto a visita

psichiatrica da parte del dr. med. __________. Da ultimo è stato redatto un

verbale, ove egli veniva diffidato, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dal

prendere ulteriori contatti di qualsiasi tipo con CIVI 1. Ordine che egli ha

rispettato scrupolosamente.

8.

L’accusa ha ravvisato

nell’agire di ACCU 1 la realizzazione del reato di coazione tentata, per avere,

nel periodo luglio __________/fine febbraio __________, a __________,

intralciando la libertà di agire di CIVI 1, tentato di costringerla a fare,

omettere, tollerare un atto e in specie cercandola presso l’istituto Bancario

dove lavora in data 10.09.__________ chiedendo un incontro per avere

informazioni personali, rispettivamente inviandole gli scritti di data 22.11.__________,

19.12

__________, 11.01.__________, 29.01.__________, 22.02.__________, 28.02.__________

laddove arriva ad affermare “l’associazione __________ di cui faccio parte

sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti, per cui ti dico

ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci, perché

sto morendo dalla voglia di baciarti!!!, dimmi quando!!!”, nonché

contestualmente scrivendo parimenti al di lei marito nel gennaio __________, e

parimenti al suo legale in data 25.02.__________, insistendo nell’affermare,

benché chiaramente comunicatogli il contrario, che la stessa fosse impedita

nell’allacciare una relazione con la sua persona, cercato, non riuscendovi, di

ottenere che CIVI 1 lo accettasse come suo compagno.

9.

Pur apprezzando le sentite

scuse all’indirizzo di CIVI 1 espresse al dibattimento dall’accusato, il

patrocinatore di parte civile ha tenuto a evidenziare gli eccessi a cui questi

si è abbandonato, nello scrivere, nell’importunare e nel perseguitare la sua

assistita. A mente della parte civile lo Stato deve dare un segnale forte, deve

definire i limiti (che in concreto sono stati travalicati) e vegliare affinché

situazioni come questa non abbiano a ripetersi. Tant’è che quando lo Stato si è

attivato, segnatamente attraverso l’interrogatorio dell’accusato e la sua

diffida formale, le cose sono migliorate. In questo spirito la parte civile

postula la conferma del decreto d’accusa.

10.

Di contro, la difesa chiede il

proscioglimento dell’accusato argomentando che i fatti connotano una situazione

buffa, anche kafkiana, ma che non ha nulla a che vedere con il diritto penale.

Non siamo qui in presenza di comportamenti socialmente inaccettabili e

penalmente sanzionabili. A ben vedere il tutto è partito da una affermazione di

CIVI 1, che lei medesima si è pentita di aver fatto. Ma se si è pentita

significa che la frase contemplava qualcosa di importante che poteva essere

equivocato. Nel comportamento dell’accusato non vi è comunque traccia di

violenza, tanto meno di minaccia di grave danno. E neppure vi è stata in un

qualche modo costrizione a fare, omettere o tollerare qualcosa, nemmeno sul

piano del tentativo. Il comportamento dell’accusato si è sempre rivelato

gentile e corretto, scevro dalle fissazioni tipiche dello “stalker”; niente

pedinamenti, niente telefonate. Il tutto si è ridotto inoltre a sole sei

lettere nell’arco di tre mesi. Infondo bastava poco perché tutto ciò non

accadesse: era sufficiente che CIVI 1 si rivolgesse a lui personalmente dicendogli

di lasciarla in pace. Per la difesa, inoltre, l’aver imbucato alcune lettere

direttamente nella buca lettere di casa __________ non ha nulla di invasivo.

Era semplicemente dettato dal bisogno di certezza che le missive giungessero a

destinazione senza essere intercettate. In questo contesto non va dimenticato

che l’accusato risiede in Italia ove l’efficienza del servizio postale non è

quella svizzera. Inoltre l’accusato si è limitato a imbucare le lettere,

allontanandosi subito, senza cercare contatti, ad esempio simulando un incontro

casuale o quant’altro.

11.

Al dibattimento l’accusato ha

dato di sé un immagine positiva. Egli ha confermato di aver vissuto sentimenti

bivalenti, caratterizzati dai dubbi e dai timori per l’eccessivo paternalismo

dei dirigenti __________ nei confronti di CIVI 1, e nel contempo da una grande

attrazione e dall’innamoramento per questa donna molto bella. Egli ha tenuto a

ribadire di non aver mai agito con lo scopo di ottenere che CIVI 1 lo

accettasse come suo compagno. I suoi comportamenti erano invece dettati, da una

parte dal bisogno di sapere se i suoi sentimenti erano corrisposti, dall’altra

parte dalla necessità di affrancare la ragazza dal dominio del suo datore di

lavoro. A precisa domanda egli ha comunque dato risposta ferma e risoluta: se CIVI

1.

lo avesse contattato o avesse risposto ai suoi scritti dicendogli di non

essere interessata a lui, tutto sarebbe finito lì, anche il bisogno di

proteggerla, che era intimamente legato al concretizzarsi di quella che lui vedeva

come la sua storia d’amore.

12.

Nel corso del dibattimento il

comportamento dell’accusato è stato più volte associato alla figura dello “stalker”.

Lo “stalking” consiste

in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo,

di ricerca e di contatto e comunicazione nei confronti della vittima che

risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non

graditi (G.M. Galeazzi, P. Curci:

Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in www.sopsi.archicoop.it /rivista/2001/vol7-4/galeazzi).

Il mezzo più utilizzato nello “stalking” è, soprattutto nella fase iniziale, il contatto telefonico.

Seguono il pedinamento con l'incontro apparentemente casuale sul luogo di

lavoro o comunque in ambienti frequentati dalla vittima il cui spazio

relazionale, professionale e personale diventa il terreno di conquista dello “stalker”.

Il

progresso tecnologico ha creato anche spazio per lo “stalking” via internet (il cosiddetto “Cyberstalking”): il

molestatore può esprimere direttamente alla vittima le emozioni ed i desideri

tipici dello “stalker” (rabbia,

gelosia, controllo) entrando, senza invito, nello spazio intimo del

destinatario. Da un profilo psichiatrico una delle possibili definizioni dello “stalker”, è quella di "erotomania non delirante o

borderline". In questo caso, le molestie persistenti nei confronti

della vittima - con la quale lo “stalker”

ha avuto una relazione sentimentale - configurano un tentativo di difesa dalla

ferita narcisistica suscitata dall'abbandono (sentenza 21 luglio 2005 della

Corte delle assisi criminali, inc. 72.2005.36).

Anche il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su questo fenomeno

sottolineandone le diverse cause e forme: in generale l’autore si trova in una

posizione di assillante ricerca di contatto e di attenzione, spesso nella

speranza di ritrovare il controllo di una relazione dopo la sua rottura. Non di

rado, inoltre, il fenomeno ha per oggetto la vendetta per un’ingiustizia che

l’autore ritiene di aver subito. E non di rado, infine, si constata una durata

dello “stalking” superiore all’anno (DTF 129 IV 265 consid 2.3).

13.

Occorre

allora verificare la rilevanza penale di tali comportamenti. Durante gli anni

’90 in specie nel diritto anglosassone sono state adottate norme penali per

lottare contro il fenomeno dello “stalking”. Nel 1996 anche l’Austria si

è dotata di un nuovo § 107a nel proprio Codice penale con marginale “Beharrliche

Verfolgung”. La norma, che

prevede una pena privativa della libertà della durata un anno, stabilisce fra

l’altro che “beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die

geeignet ist in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere

Zeit hindurch fortgesetzt ihre räumliche Nähe aufsucht (cpv 2 cfr. 1); im Wege

einer Telekommunikation oder Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittel

oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt“ (cpv. 2 cfr. 2).

Analogamente a Francia e Germania, la Svizzera non dispone ancora di una norma penale specifica in materia. A partire dalla

decisione 26 agosto 2003 pubblicata in DTF 129 IV 262 il Tribunale federale

sussume la fattispecie sotto il reato di coazione previsto all’art. 181 CP che

recita: “chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro

una persona o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei la costringe

a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria”.

Protetta

dalla norma è la libertà d'azione e di decisione della vittima. Non occorre che

l'autore abbia agito con proposito illecito, né che abbia raggiunto appieno il

proprio scopo, né che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l'autore

intendeva arrecarle. Determinante è la limitazione della libertà della vittima

(CCRP 19.10.1999, in Rep. 1999 p.

333.

e riferimenti). Per il Tribunale federale, quando il reo con la propria

presenza importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato, ogni

singola molestia diviene atta ad intralciare la libertà di agire di lei

realizzando gli estremi della coazione (DTF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Ed è

qui che i nostri principi giurisprudenziali si differenziano dalle disposizioni

del diritto straniero, ove l’infrazione di “stalking” è tipicamente

costruita come un’infrazione che reprime un insieme di atti, e non è quindi

legata ad un risultato preciso e strettamente definito nello spazio e nel tempo

(DTF 126 IV 267 consid. 2.4). Per il rimanente non è necessario che l’autore

metta in atto o voglia mettere in atto quanto ha minacciato di compiere: il

reato di cui all’art 181 CP è, infatti, perfezionato al momento in cui la

vittima ha dovuto cominciare a fare o subire quanto l'agente voleva, o, in

altre parole, nel momento in cui il ricorso al mezzo di pressione ha influito

sulla formazione della sua volontà in modo illecito (CCRP 19.10.1999 in Rep. 1999 p. 333 e riferimenti). Infine

se, malgrado la minaccia di un serio danno, la vittima non cede e non adotta il

comportamento voluto dall'autore il reato è tentato (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna, 2002, Vol. I,

ad art. 181, n. 41 CP, pag. 658; DTF 106 IV 129; 96 IV 63).

14.

Nel

caso di specie ci si deve per finire chiedere, con riferimento all’art. 181 CP,

se CIVI 1 è stata oggetto di tentativi di limitatazione nella sua libertà di

decisione e d’azione, e se per farlo il prevenuto ha usato violenza o minaccia

di un grave danno o intralciato in altro modo la sua libertà d’agire. In

proposito va ricordato che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che

l’espressione “intralciando in altro modo la libertà di agire” della

vittima deve essere interpretata in modo restrittivo; detto altrimenti, i mezzi

di pressione che hanno influito sulla formazione della volontà della vittima

devono essere di un’intensità assimilabile alla “violenza” o alla

“minaccia di grave danno” (DTF 129 IV 262 consid. 2.1, pag. 264). Per

comprendere il significato di questa interpretazione restrittiva sono utili

alcuni esempi che ci vengono dalla dottrina: la vittima può essere “intralciata

in altro modo” nella sua “libertà di agire” con un’azione psichica,

ad esempio attraverso l’ipnosi; con un’azione che provoca effetti di tipo

fisico ma senza uso di violenza, ad esempio sottraendole i medicamenti o una

protesi; con un’azione che non agisce sul fisico o sulla psiche ma che la

limita fortemente nella sua libertà di movimento, ad esempio sottraendole

vestiti, aiuti o bloccandole il passaggio (tappeto umano per impedire alla

vittima di lasciare il parcheggio, come nel caso di DTF 108 IV 165); con altre

azioni limitative della libertà personale, ad esempio nel caso di un visitatore

che rifiuta di andarsene dall’abitazione della vittima nonostante insistenza e

diffida di questa; con un’azione, infine, qualificabile come “stalking” (A. Donatsch, Strafrecht III,

Zurigo-Basilea-Ginevra, 2008, pag. 409-410, con altri esempi).

Per

uso di “violenza” deve intendersi di regola un’azione fisica dell’autore

sulla persona della vittima. L’uso della violenza si può concepire anche a

distanza, ad esempio nel caso in cui la vittima viene sottoposta a eccessi di

rumore o a luci accecanti, a odori insopportabili a temperature insostenibili (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n.

3-4, pag. 651). La “minaccia di grave danno” è un mezzo di pressione

psicologico che non si limita alla semplice messa in guardia, implicando ben

più che l’evento negativo prospettato possa apparire come dipendente dalla

volontà dell’autore, poco importa se quest’ultimo sia in grado nella realtà

influenzarne la realizzazione o se abbia effettivamente intenzione mettere in

atto i suoi intenti. Vi è minaccia di grave danno quando la prospettiva

dell’evento negativo è suscettibile di limitare la vittima nella sua libertà di

decisione. Tale prospettiva deve in particolare essere atta a condurre un

destinatario ragionevole della minaccia ad adottare un comportamento che non

avrebbe avuto se avesse avuto la sua piena capacità di decisione (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n.

10-11, pag. 652-653 con altri esempi).

15.

Va

detto, né la parte civile l’ha preteso, che gli atti compiuti dall’accusato non

solo caratterizzabili come violenza. Invano si cercheranno negli atti e nelle

risultanze del dibattimento episodi di violenza nel senso dell’art. 181 CP. Lo

stesso discorso si impone per la minaccia di grave danno, del tutto assente nel

fascicolo istruttorio. Occorre allora verificare se l’accusato abbia tentato di

intralciare in altro modo la libertà di agire di CIVI 1 allo scopo di

costringendola a fare, omettere o tollerare un atto.

16.

L’imputazione

di coazione tentata si fonda su una serie di atti; l’accusato avrebbe

realizzato gli elementi costitutivi di reato:

a) cercando

CIVI 1 presso la banca in data 10 settembre __________ chiedendo un incontro

per avere informazioni personali;

b) inviando

a CIVI 1 gli scritti di data 22.11.__________, 19.12.__________, 11.01.__________,

29.01

__________, 22.02.__________, 28.02.__________;

c) scrivendo

al di lei marito nel gennaio __________;

d) scrivendo

al legale della donna in data 25.02.__________;

e) insistendo

nell’affermare, benché chiaramente comunicatogli il contrario, che CIVI 1 era

impedita nell’allacciare una relazione con la sua persona.

17.

A

mente dello scrivente giudice gli atti e le modalità ritenuti nel capo

d’imputazione del decreto d’accusa, ancorché effettivamente riscontrabili

nell’agire dell’accusato, non realizzano gli estremi del reato di coazione

tentata. Infatti:

ad.

a) il 10 settembre __________ l’accusato si è recato allo sportello __________ __________,

chiedendo di vedere CIVI 1. Egli voleva, è vero, informazioni personali sul suo

stato civile. E le ha ottenute senza costrizioni di sorta, bevendo un caffè con

lei. Il fatto, preso a sé stante, non può di tutta evidenza assurgere a

coazione, nemmeno tentata;

ad.

b) la corrispondenza con CIVI 1 ha certamente dell’incredibile pensando ai

contenuti. Tuttavia negli scritti intervenuti tra il 22 novembre __________ ed

il 28 febbraio __________ non sono ravvisabili mezzi di pressione parificabili

a violenza o minaccia di grave danno. Si tratta di scritti contenenti parole ed

espressioni gentili e sobrie, in sostanza tipici messaggi d’amore e di

desiderio di una persona che s’è presa una grossa sbandata. Vi è certamente

un’insistenza sulla questione dello stato civile e sul rendere attenta l’amata

sulle asserite coartazioni da parte dei suoi superiori corredata con l’invito a

più riprese a ragionare con la sua testa. Ma nulla più. Lo scritto 22 novembre __________

è un invito ad incontrarsi. Quello del 19 dicembre __________ è un innocuo

quanto classico biglietto di auguri natalizi. Lo scritto 11 gennaio __________,

indirizzato non a CIVI 1 ma al di lei marito è pure un invito ad incontrarsi

per chiarire la questione dello stato civile. Dai contenuti indubbiamente

scoccianti, esso però esorbita da ogni rilevanza penale. Con l’annotazione

manoscritta del 29 gennaio __________ l’accusato si limita ad esprimere ancora

una volta i suoi sentimenti a CIVI 1, invitandola a ragionare con la sua testa.

Stesso discorso per la lettera 22 febbraio __________, alla quale è annessa la

corrispondenza e-mail con l’avv. __________. Tale corrispondenza non lascia

inferire pressioni di sorta sulla parte civile, illustrando ben più le

incomprensioni tra l’accusato ed il proprio legale. Il messaggio 28 febbraio __________

è quello che fa riferimento alla __________. Se d’acchito esso potrebbe

apparire in un qualche modo rivestito da velata minaccia (“inoltre

ti faccio sapere che in __________ presso l’associazione __________ di cui

faccio parte sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti...

Per cui ti dico ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi

vediamoci perché sto morendo dalla voglia di baciarti!!)!, il tutto si ridimensiona con la lettura dell’annesso

programma di conferenze che ben illustra come la __________ non sia

un’organizzazione votata a cose di cui CIVI 1 dovrebbe temere. Il messaggio

termina, del resto, con il solito desiderio di baciare l’amata, null’altro.

ad.

c) vedi sopra;

ad.

d) l’e-mail PR 1 è già stato definito debordante (consid. 5.8) per i suoi

contenuti pelomeno assurdi: esso conferma all’indirizzo del legale

l’interessamento dell’accusato per CIVI 1, “a condizione che abortisca

subito”. Simile condizione, che oggettivamente fa sorridere, potrebbe

suonare un tantino minacciosa, ma anche qui il tutto si ridimensiona leggendo

il passaggio successivo: “altrimenti la lascio al suo destino.. che non sarà

di certo roseo”. Al dibattimento egli ha precisato che con questa

espressione intendeva dire che stando con lui le oppressioni da parte del

datore di lavoro sarebbero scomparse. E così l’espressione doveva essere

interpretata, avuto riguardo al contesto. Anche qui vi sono indubbiamente

espressioni e modalità irragionevoli, segno di una visione contorta delle

relazioni personali e del rapporto di coppia, ma non si ravvedono forzature nei

confronti di CIVI 1 tali da incidere potenzialmente o effettivamente sulla

formazione della sua volontà;

ad.

e) l’aver insistito nell’affermare, benché chiaramente comunicatogli il

contrario, che CIVI 1 era impedita ad allacciare una relazione con la sua

persona è penalmente irrilevante.

18.

Per

quanto precede occorre ritenere che il comportamento tenuto dall’accusato nei

confronti di CIVI 1, senz’altro biasimevole dal punto di vista delle relazioni sociali

e del quieto vivere, non può essere sussunto nell’art. 181 CP, nemmeno tentato,

mancando ogni connotazione di violenza, minaccia o di pressioni simili a

violenza o minaccia di grave danno atti a intralciare la libertà di agire di

una persona. A tale conclusione si giunge sia prendendo gli episodi sopra

ricordati singolarmente, sia nel loro insieme. Difetta inoltre il carattere

illecito dell’imputata coazione: non siamo infatti in presenza di

comportamenti, mezzi di pressione o scopi contrari al diritto, né di

utilizzazione di mezzi o metodi sproporzionati utilizzati per raggiungere lo

scopo, requisiti che debbono essere dati affinché la coazione possa dichiararsi

illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 19 e segg., pag. 655 -666).

19.

A ben

vedere non è dato neppure conoscere con la necessaria precisione quale atto,

rientrante nelle mire dell’accusato, questi avrebbe tentato di costringere CIVI

1.

a fare, omettere o tollerare. A mente dell’accusa i tentativi dell’accusato

erano intesi ad “ottenere che CIVI 1 lo accettasse come sua compagna”. Al

dibattimento l’accusato ha contestato recisamente questo modo di vedere

affermando che il suo unico intento era quello di parlare con lei personalmente

per conoscere se fosse interessata ad una storia con lui. Ed il contatto

personale era per lui indispensabile, diffidando da avvocati e da comunicazioni

di terzi. Bastava veramente poco - ha insistito - , una sola parola: un sì o un

no, ritenuto che nella seconda ipotesi egli sarebbe sparito dalla

immediatamente dalla sua vita. Non vi sono ragioni per non credergli su questo

punto, anche perché effettivamente CIVI 1 dopo il 10 settembre __________ ha

negato ogni contatto diretto con lui. Si è visto, del resto, che dopo la

diffida del 10 marzo __________ egli si è messo completamente da parte

scomparendo dalla vita di CIVI 1.

20.

Per

tutte le ragioni sopra esposte l’accusato deve essere prosciolto dall’accusa di

coazione tentata. Trattandosi di sentenza di assoluzione la tassa di giustizia

e le spese andranno a carico dello Stato.

visti gli art. 1 e segg.; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, decaduti i quesiti posti sub 2 e 3, come segue al quesito posto sub

4;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di tentata

coazione (art. 181 CP);

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

avverte che la motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente sentenza

scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si

ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 100.00 tassa

di giustizia

CHF 100.00 spese

giudiziarie

CHF 200.00 totale

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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