10.2008.503
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 2.03 max. 2.38 grammi per mille) e perdere la padronanza di guida
3 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.503
Data decisione, Autorità:
03.04.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 2.03 max. 2.38 grammi per mille) e perdere la padronanza di guida
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.503
DA
4686/2008
Bellinzona
3
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di
inattitudine
per aver condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.03 - max. 2.38 grammi per mille), malgrado fosse già
stato condannato nel 2006 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto
dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante
a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando
conseguentemente contro la barriera protettiva esistente sulla sua destra;
Fatti
avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2
LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1 dicembre
2008 n. DA 4686/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 5'250.- (cinquemiladuecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 12 (dodici).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva
di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico
l'11.12.2006.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie
di fr. 300.- (trecento).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 3 aprile
2009, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo
difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una
riduzione della pena pecuniaria e che non venga revocato il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
1.1
guida in stato di inattitudine;
1.2
infrazione alle norme della
circolazione
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale, e se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15
giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico l’11 dicembre 2006?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed esaminati gli
atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4686/2008 del
1.
dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di
fr. 5'250.-- (cinquemiladuecentocinquanta);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'200.-- (milledeuecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- .
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico l'11.12.2006.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione della circolazione,
Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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