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Decisione

10.2008.503

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 2.03 max. 2.38 grammi per mille) e perdere la padronanza di guida

3 aprile 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90

cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2

LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 1 dicembre

2008 n. DA 4686/2008 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 5'250.- (cinquemiladuecentocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-

(milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 12 (dodici).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva

di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico

l'11.12.2006.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese

giudiziarie

di fr. 300.- (trecento).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2008;

indetto il dibattimento in data 3 aprile

2009, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo

difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una

riduzione della pena pecuniaria e che non venga revocato il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

1.1

guida in stato di inattitudine;

1.2

infrazione alle norme della

circolazione

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale, e se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15

giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico l’11 dicembre 2006?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed esaminati gli

atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4686/2008 del

1.

dicembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di

fr. 5'250.-- (cinquemiladuecentocinquanta);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'200.-- (milledeuecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- .

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico l'11.12.2006.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Sezione della circolazione,

Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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