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Decisione

10.2008.508

Nell'ambito del rapporto lavorativo comunicare a terzi: incolpare e rendere sospetto, in qualità di titolare di un Garage, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla reputazione

18 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

10.2008.508¨

DA

4592/2008

Bellinzona

18 maggio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce

Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, nel periodo fra __________

2007 __________ 2008, a __________ e a __________, nell’ambito del suo rapporto

lavorativo e comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________,

clienti del Garages __________ di __________, esprimendosi con frasi quali:

“...c’è un intoppo nel prolungo della garanzia __________.., ..somme fatte

pagare dai clienti senza ulteriori prestazioni (prolungo garanzia).., ..circa

una ventina di clienti fregati…”, incolpato e reso sospetto CIVI 1 in

qualità di titolare del Garage __________ di __________, di condotta

disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla di lui reputazione;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo, con la precisazione che la vittima del reato è

CIVI 1 e non __________, come erroneamente indicato nel decreto,

reato previsto dall’art. 173

cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre

2008 n. 4592/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 750.-;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 18 maggio

2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando

la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato e reclama le ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve essere confermato il

rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura?

5.

A chi vanno caricato le tasse e

le spese?

6.

Devono essere riconosciute

ripetibili a favore della difesa?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

diffamazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 4592/2008 del 24 novembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3 (tre)

aliquote giornaliere di fr. 150.--(centocinquanta), per un totale di fr. 450.--

(quattrocentocinquanta).

§ L’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Conferma il rinvio della parte civile al

foro civile per le pretese di tale natura;

non assegna ripetibili;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 30.-- testi

fr. 530.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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