10.2008.508
Nell'ambito del rapporto lavorativo comunicare a terzi: incolpare e rendere sospetto, in qualità di titolare di un Garage, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla reputazione
18 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.508
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, PRPEN
Titolo:
Nell'ambito del rapporto lavorativo comunicare a terzi: incolpare e rendere sospetto, in qualità di titolare di un Garage, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla reputazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 cf. 1 CPS
Incarto
n.
Fatti
10.2008.508¨
DA
4592/2008
Bellinzona
18 maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, nel periodo fra __________
2007 __________ 2008, a __________ e a __________, nell’ambito del suo rapporto
lavorativo e comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________,
clienti del Garages __________ di __________, esprimendosi con frasi quali:
“...c’è un intoppo nel prolungo della garanzia __________.., ..somme fatte
pagare dai clienti senza ulteriori prestazioni (prolungo garanzia).., ..circa
una ventina di clienti fregati…”, incolpato e reso sospetto CIVI 1 in
qualità di titolare del Garage __________ di __________, di condotta
disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla di lui reputazione;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo, con la precisazione che la vittima del reato è
CIVI 1 e non __________, come erroneamente indicato nel decreto,
reato previsto dall’art. 173
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre
2008 n. 4592/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 750.-;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 18 maggio
2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando
la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato e reclama le ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve essere confermato il
rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura?
5.
A chi vanno caricato le tasse e
le spese?
6.
Devono essere riconosciute
ripetibili a favore della difesa?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
diffamazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 4592/2008 del 24 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3 (tre)
aliquote giornaliere di fr. 150.--(centocinquanta), per un totale di fr. 450.--
(quattrocentocinquanta).
§ L’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 200.--, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Conferma il rinvio della parte civile al
foro civile per le pretese di tale natura;
non assegna ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 30.-- testi
fr. 530.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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