10.2008.515
Opporsi alla prova del sangue, circolare a 70 km/h su 50 km/h malgrado la licenza era già stata revocata per lo stesso motivo
13 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.515
Data decisione, Autorità:
13.05.2009, PRPEN
Titolo:
Opporsi alla prova del sangue, circolare a 70 km/h su 50 km/h malgrado la licenza era già stata revocata per lo stesso motivo
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 let. a cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.515
DA
4663/2008
Bellinzona
13
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con il
segretario Giovanni Pozzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di 1. ripetuta guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca
per aver
ripetutamente condotto autoveicoli sebbene la licenza di condurre gli fosse
stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per
un periodo indeterminato, e meglio:
1.1
a __________ il __________, l’autovettura __________ targata __________;
1.2 a __________ il __________, l’autovettura __________ targata __________;
Fatti
avvenuti nelle località e alle date indicate;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;
2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità
alla guida
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto;
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
3. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura
riferita al punto 1.2, tenuto la velocità di 70 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h. orari;
avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra
2 LCStr., in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 1 dicembre
2008 n. 4663/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.00 (centoventi) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00
(cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.00
(duecento).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 13 maggio
2009, al quale l'accusato regolarmente citato, a mezzo raccomandata, il 22
aprile 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 2, 91a cpv. 1,
90.
cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca;
1.2
elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida;
1.3
infrazione alle norme della
circolazione
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta quale deve
essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, di elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e di grave infrazione alle
norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4663/2008 del 1 dicembre 2008.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr.
10'800.-- (diecimilaottocento);
§. l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva di 90 (novanta) giorni, ritenuto che un’aliquota
giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
Il condannato è stato avvertito della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Sezione della circolazione,
Camorino.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 10'800.-- pena
pecuniaria
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. 11'700.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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