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Decisione

10.2008.515

Opporsi alla prova del sangue, circolare a 70 km/h su 50 km/h malgrado la licenza era già stata revocata per lo stesso motivo

13 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle località e alle date indicate;

reato

previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;

2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità

alla guida

per

essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze

penali del suo rifiuto;

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

3. grave

infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura

riferita al punto 1.2, tenuto la velocità di 70 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h. orari;

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra

2 LCStr., in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a

cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito con decreto d’accusa del 1 dicembre

2008 n. 4663/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.00 (centoventi) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.00

(cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.00

(duecento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;

indetto il dibattimento in data 13 maggio

2009, al quale l'accusato regolarmente citato, a mezzo raccomandata, il 22

aprile 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 95 cifra 2, 91a cpv. 1,

90.

cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

ripetuta guida senza licenza di

condurre o nonostante la revoca;

1.2

elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida;

1.3

infrazione alle norme della

circolazione

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta quale deve

essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, di elusione di

provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e di grave infrazione alle

norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4663/2008 del 1 dicembre 2008.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr.

10'800.-- (diecimilaottocento);

§. l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva di 90 (novanta) giorni, ritenuto che un’aliquota

giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

§. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

Il condannato è stato avvertito della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Sezione della circolazione,

Camorino.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 10'800.-- pena

pecuniaria

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. 11'700.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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