10.2008.516
Condurre un'autovettura senza la licenza di condurre, in quanto revocata dalla competente Autorità amministrativa, in stato di ebrietà (esame dell'alito: 0.75 gr. per mille), recidivo
16 marzo 2009Italiano5 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2008.516
Data decisione, Autorità:
16.03.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura senza la licenza di condurre, in quanto revocata dalla competente Autorità amministrativa, in stato di ebrietà (esame dell'alito: 0.75 gr. per mille), recidivo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.516
DA
4600/2008
Bellinzona
16
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver
condotto l’autovettura Renault targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: 0.75 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel __________, nel __________ e nel 2008 per analogo reato;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2.
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver
condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.03.2008 per il periodo __________ – __________;
avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. 4600/2008 di
data 1° dicembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 (cento) cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00
(novemila), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34
e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.00 (milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90, (novanta)
aliquote giornaliere da fr. 100.00 (cento) ciascuna per complessivi fr.
9'000.00 (novemila), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________
(art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 36 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.00
(trecento).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2009, al
quale hanno preso parte l’accusato ed il di lui difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che
si dichiara disposta ad effettuare lavori di pubblica utilità;
sentito il difensore, il quale chiede che
la precedente pena non venga revocata, ma che venga prolungato il periodo di
prova, in considerazione della piena ammissione di colpa e della volontà di
effettuare lavori di pubblica utilità. Per i reati oggi rimproverati, chiede
che l’aliquota venga in ogni caso ridotta, tenendo pure in considerazione del
lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine,
1.2
guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa impugnato?
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
4.
Dev’essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna, decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il __________?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 95 cifra 1
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCStr, e di
circolazione senza licenza di condurre, ex art. 95 cifra 1 LCStr, per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4600/2008
del 1° dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
ad
una pena complessiva di 240 (duecentoquaranta) ore di lavori di pubblica
utilità da effettuare.
§ ACCU 1 è avvertito che se non
presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria
o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono ad un’aliquota giornaliera o ad un giorno di pena detentiva (art.
36.
cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere,
decretata dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga il periodo di
prova di 1 (uno) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio permessi e
immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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