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Decisione

10.2008.516

Condurre un'autovettura senza la licenza di condurre, in quanto revocata dalla competente Autorità amministrativa, in stato di ebrietà (esame dell'alito: 0.75 gr. per mille), recidivo

16 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

2.

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver

condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.03.2008 per il periodo __________ – __________;

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa n. 4600/2008 di

data 1° dicembre 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 (cento) cadauna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00

(novemila), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34

e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.00 (milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90, (novanta)

aliquote giornaliere da fr. 100.00 (cento) ciascuna per complessivi fr.

9'000.00 (novemila), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________

(art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 36 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.00

(trecento).

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 16 marzo 2009, al

quale hanno preso parte l’accusato ed il di lui difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che

si dichiara disposta ad effettuare lavori di pubblica utilità;

sentito il difensore, il quale chiede che

la precedente pena non venga revocata, ma che venga prolungato il periodo di

prova, in considerazione della piena ammissione di colpa e della volontà di

effettuare lavori di pubblica utilità. Per i reati oggi rimproverati, chiede

che l’aliquota venga in ogni caso ridotta, tenendo pure in considerazione del

lavoro di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine,

1.2

guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa impugnato?

2.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

4.

Dev’essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna, decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il __________?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1, 95 cifra 1

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCStr, e di

circolazione senza licenza di condurre, ex art. 95 cifra 1 LCStr, per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4600/2008

del 1° dicembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

ad

una pena complessiva di 240 (duecentoquaranta) ore di lavori di pubblica

utilità da effettuare.

§ ACCU 1 è avvertito che se non

presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria

o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità

corrispondono ad un’aliquota giornaliera o ad un giorno di pena detentiva (art.

36.

cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere,

decretata dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga il periodo di

prova di 1 (uno) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della Sezione

della circolazione, Camorino

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio permessi e

immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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