10.2008.517
Circolare con un autovettura senza la regolare licenza di condurre
27 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.517
Data decisione, Autorità:
27.03.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare con un autovettura senza la regolare licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.517
DA
4481/2008
Bellinzona
27
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: avv. DI 1, __________)
prevenuto colpevole di ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca
per
aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa una prima volta
in data 14.12.2006 per il periodo 19.01.2007 - 18.06.2007, periodo poi prolungato il 10.05.2007 fino al 3.04.2008 ed una seconda volta il 7.11.2007 per un
periodo indeterminato e meglio:
-
a __________ il 16.06.2007, l’autovettura Honda targata __________;
-
a __________ il 3.05.2008, l’autovettura Honda targata __________;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr
perseguito con
decreto d’accusa n. 4481/2008 di data 24 novembre 2008 del che propone la
condanna dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,
corrispondenti a
complessivi fr. 2'400.-.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena
detentiva di giorni 5.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di
fr. 200.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 27 marzo 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente
assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’accusato
il giudizio sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della
precedente condanna;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento per il secondo episodio e la
riduzione della pena; postula la non revoca della condizionale;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata dal Ministero
pubblico il 25 giugno 2007.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008,
limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un
totale di fr. 600.- (seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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